TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 284
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incompatibilità del ricorso straordinario con il rito accelerato PNRR

    Il Tribunale condivide l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il rito accelerato PNRR sia incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario, il cui vizio si ripercuote sul ricorso trasposto giurisdizionalmente.

  • Accolto
    Carenza sopravvenuta di interesse

    Il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, poiché la delibera impugnata non è più idonea a produrre effetti preclusivi sull'iter autorizzatorio alla luce del nuovo Piano Regionale dell'Economia Circolare.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 per violazione dei termini procedurali

    I termini procedurali di cui all'art. 208 d.lgs. 152/2006 hanno natura ordinatoria e non perentoria; il loro superamento non incide sulla validità del provvedimento finale. La dilatazione temporale è dipesa da esigenze istruttorie e di valutazione delle osservazioni, senza decadenza del potere di provvedere.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e travisamento dei presupposti tecnici

    L'impianto non rientra nelle categorie soggette ad AIA in quanto la capacità di trattamento è inferiore alla soglia prevista. La localizzazione in area a rischio idraulico è consentita in quanto sono state previste opere di mitigazione e adeguamento idraulico. La regione ha applicato correttamente la norma escludendo l'operazione R13 dal computo per la soglia AIA.

  • Rigettato
    Violazione normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)

    L'autorizzazione disciplina puntualmente le condizioni per la gestione dei materiali EoW, conformemente all'art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e al D.M. 62/2019. Le prescrizioni sull'identificazione, tracciabilità, riduzione dei quantitativi e rendicontazione annuale garantiscono la conformità ai requisiti normativi e la compatibilità con la localizzazione.

  • Rigettato
    Modifica sostanziale del progetto senza nuova verifica di assoggettabilità a VIA

    Le modifiche apportate sono riconducibili alla naturale evoluzione progettuale e al recepimento delle prescrizioni del decreto VIA e delle indicazioni in Conferenza dei Servizi, finalizzate alla sicurezza idraulica e non comportano aumento della capacità produttiva né variazioni delle caratteristiche funzionali dell'impianto.

  • Rigettato
    Mancata realizzazione della rotatoria come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione

    La prescrizione relativa alla rotatoria è stata adempiuta con la presentazione della proposta progettuale e la sottoscrizione del protocollo di intesa. Non costituisce condizione sospensiva dell'autorizzazione, ma un obbligo da attuare in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Rischio di contaminazione da PFAS non adeguatamente affrontato

    La normativa applicabile (D.Lgs. 152/06) non contempla limiti specifici per i PFAS negli scarichi industriali. Le acque di processo non sono scaricate in fognatura ma gestite come rifiuti liquidi. Lo scarico autorizzato è solo per acque meteoriche non contaminate. La questione sarà affrontata in sede di futura modifica autorizzativa.

  • Rigettato
    Violazione del criterio localizzativo escludente del Piano Regionale dei Rifiuti (PRB)

    Il nuovo Piano Regionale dell'Economia Circolare (PREC) ha superato il criterio escludente del PRB, introducendo un criterio preferenziale di distanza. L'impianto non rientra nelle fattispecie che comportano l'assoggettamento ad AIA e il divieto di localizzazione in area a rischio idraulico.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità per piano economico-finanziario non attendibile

    Il piano economico è stato oggetto di revisione e valutazione in sede di conferenza di servizi. Le prescrizioni impartite sono state ritenute sostenibili dalle autorità competenti, e la documentazione prodotta attesta l'esistenza di filiere produttive interessate. Non sono stati forniti elementi concreti per dimostrare l'inattendibilità del piano.

  • Rigettato
    Deviazione dal progetto originario approvato dal Ministero nell'ambito del PNRR

    La modifica di localizzazione e l'accorpamento delle linee impiantistiche sono riconducibili alla ordinaria evoluzione progettuale e sono state autorizzate dal Ministero nell'ambito del PNRR. Il Piano regionale ha natura di indirizzo e non vincola la localizzazione.

  • Rigettato
    Impatti odorigeni non adeguatamente valutati

    Le criticità segnalate dalla PA sono state esaminate e superate in Conferenza dei Servizi con prescrizioni puntuali volte a garantire il rispetto dei limiti odorigeni. La PA ha dichiarato superate le perplessità iniziali, ritenendo compatibili i valori stimati ai recettori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 284
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 284
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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