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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15761/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15761/2023
Il giudice ., lette le note di trattazione scritta;
preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa , si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 6.11.25
Il Giudice
RI NA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
RI NA, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15761 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'Avv. Ubaldo Ruvolo, presso il cui studio, sito in Palermo , via Malaspina n 27 , ha eletto domicilio
Ricorrente
E
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
IO LL n.2, in persona del suo amministratore delegato e legale rapp.nte pro-tempore Rag.
ai fini del presente atto elett. dom.ta in Palermo, Via Sammartino n.115, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Ugo Adragna (CF: ), dal quale è rapp.ta e difesa giusta C.F._1 procura generale alle liti in Notar Notaio in Milano, rep.4221 Persona_1 racc.2899 del 16/04/2018 (alleg.1), ed al quale Avv. Ugo Adragna si chiede vengano effettuati i relativi avvisi e comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_1
(PEC), parte convenuta
resistente
NONCHE'
, CP_3 resistente CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.23, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro-tempore”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del sinistro occorso a Palermo in data 5.12.2017.
Al riguardo, il ricorrente ha esposto che:
- in data 5 dicembre 2017, a Palermo, alle ore 00.10 circa, mentre stava percorrendo Viale Regione Siciliana a bordo del ciclomotore Honda DA87423 di proprietà di assicurata con , era stato tamponato, da dietro, Controparte_4 CP_1 dall'autovettura smart tg. DS460ET, di proprietà di ( e dallo stesso CP_3 condotta) , assicurata con CP_5
- a causa dello scontro, egli era caduto al suolo riportando gravi lesioni personali;
sul luogo era intervenuta un'ambulanza del 118 che lo aveva trasportato al
P.S. dell'Ospedale Civico, ove veniva riscontrato “trauma della strada , trauma cranico facciale, trauma toracico addominale trauma arto inferiore dx ”;
- i successivi controlli avevano evidenziato la presenza di “ frattura terzo prossimale tibia e piatto esterno e terzo prossimale perone gamba destra più ferite multiple al volto e al collo padiglione con flc padiglione auricolare sinistro con perdita di stanza in regione di conca con abrasioni multiple”
- egli, in conseguenza del sinistro aveva quindi patito un danno biologico permanente stimabile nel 18%..
Sulla base di tali premesse, il ricorrente , deducendo come la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile esclusivamente al conducente dell'autovettura, avendo questo questi violato le regole di comune prudenza imposte dal vigente codice della strada e, nella specie, le norme che impongono l'osservanza della distanza di sicurezza, ha chiesto condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro, nella somma quantificata in seguito all'istruttoria, oltre a interessi legali e della rivalutazione monetaria .
, regolarmente convenuto, in giudizio è rimasto contumace. CP_3
Con comparsa di risposta del 22.2.24 si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_6 rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, la società resistente ha negato l'esistenza stessa del sinistro, rilevando come Pt_1 in stato di ebbrezza alcolica, fosse caduto da solo , a causa delle sue condizioni e delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia.
Tale conclusione troverebbe conforto, secondo l'assunto della convenuta, nel verbale dei Vigili
Urbani intervenuti sul posto, i quali avevano dato atto che il motociclo Honda Sh tg. DA84723 non presentava alcun danno astrattamente riconducibile ad un urto subito alla parte posteriore, presentando solo e soltanto danni da contatto con il piano stradale e al frontale (alleg.3); per altro anche i danni riscontrati nel veicolo Smart non erano compatibili con il riferito tamponamento.
Ed ancora, la società resistente ha rilevato che né nell'immediatezza della caduta in questione né al momento dell'arrivo dei soccorsi era presente alcun altro veicolo, diverso dalla moto Honda.
In subordine, la società convenuta ha invocato il concorso di colpa del danneggiato e, con riferimento al quantum debeatur, ha contestato le richieste risarcitorie attoree, in quanto eccesive, non provate e non corrispondenti ai danni effettivamente subiti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova testimoniale, previo espletamento di ctu medico-legale, è stata posta in decisione all'udienza del 10.9.25 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
Con nota di trattazione scritta del 4.9.25 la Compagnia ha evidenziato che non era esperibile la procedura di indennizzo diretto , venendo in rilievo postumi di entità superiore al 9%.
Disposto un rinvio per consentire a parte ricorrente di interloquire sulla questione , fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, la domanda è inammissibile .
Ed invero , ai sensi dell'art 149 Codice assicurazioni private “ in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. . La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo
139.. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono:
1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d.
micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/01.
Ora, parte attrice, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha allegato di avere subito in conseguenza del sinistro un danno biologico pari al 18% (percentuale ridottasi a 12% a seguito della disposta CTU).
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti dell'azione diretta ex art 149 . d.lgs 209/05 non già perché non è provato lo scontro tra veicoli ( emerso invece dall'istruttoria ) ma in quanto sin dal ricorso i postumi sono stati quantificati in misura superiore al 9% ; trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio sicché non rileva, ai fini della preclusione dell'esame della questione, che la stessa sia stata posta per la prima volta in sede di discussione .
Ne consegue che legittimata passiva è la assicurazione del responsabile civile ( ovvero
; regioni di economia processuale rendono però inopportuna in questa sede la sua chiamata CP_5 iussu iudicis .
Sussistono gravi e eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
( ivi comprese quelle di CTU) avuto riguardo:
- alla circostanza che in sede stragiudiziale la non ha mai negato la propria CP_1 competenza nella gestione del sinistro, motivando il rigetto sulla base dei dubbi sulla dinamica;
- alla circostanza che aveva negato la liquidazione , rilevando che si rientrava CP_5 nell'ambito di applicazione dell'art 149 codice assicurazione private ( posizione per altro inspiegabilmente ribadita anche da ultimo con nota di diniego all'invito alla negoziazione assistita sulla base di “ elementi in possesso dalla predetta Compagnia, mai esplicitati) ;
- alla circostanza che la questione è stata posta dalla solo in sede di discussione CP_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Controparte_1
b) Spese compensate tra e in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore c) SPESE DI CTU a carico di e in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore nella misura del 50% ciascuno;
d) Nulla sulle spese tra il ricorrente e il contumace CP_3
Così deciso in Palermo il 6.11.25
Il Giudice
RI NA
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. RI NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15761/2023
Il giudice ., lette le note di trattazione scritta;
preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa , si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 6.11.25
Il Giudice
RI NA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
RI NA, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15761 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'Avv. Ubaldo Ruvolo, presso il cui studio, sito in Palermo , via Malaspina n 27 , ha eletto domicilio
Ricorrente
E
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
IO LL n.2, in persona del suo amministratore delegato e legale rapp.nte pro-tempore Rag.
ai fini del presente atto elett. dom.ta in Palermo, Via Sammartino n.115, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Ugo Adragna (CF: ), dal quale è rapp.ta e difesa giusta C.F._1 procura generale alle liti in Notar Notaio in Milano, rep.4221 Persona_1 racc.2899 del 16/04/2018 (alleg.1), ed al quale Avv. Ugo Adragna si chiede vengano effettuati i relativi avvisi e comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_1
(PEC), parte convenuta
resistente
NONCHE'
, CP_3 resistente CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.23, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro-tempore”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del sinistro occorso a Palermo in data 5.12.2017.
Al riguardo, il ricorrente ha esposto che:
- in data 5 dicembre 2017, a Palermo, alle ore 00.10 circa, mentre stava percorrendo Viale Regione Siciliana a bordo del ciclomotore Honda DA87423 di proprietà di assicurata con , era stato tamponato, da dietro, Controparte_4 CP_1 dall'autovettura smart tg. DS460ET, di proprietà di ( e dallo stesso CP_3 condotta) , assicurata con CP_5
- a causa dello scontro, egli era caduto al suolo riportando gravi lesioni personali;
sul luogo era intervenuta un'ambulanza del 118 che lo aveva trasportato al
P.S. dell'Ospedale Civico, ove veniva riscontrato “trauma della strada , trauma cranico facciale, trauma toracico addominale trauma arto inferiore dx ”;
- i successivi controlli avevano evidenziato la presenza di “ frattura terzo prossimale tibia e piatto esterno e terzo prossimale perone gamba destra più ferite multiple al volto e al collo padiglione con flc padiglione auricolare sinistro con perdita di stanza in regione di conca con abrasioni multiple”
- egli, in conseguenza del sinistro aveva quindi patito un danno biologico permanente stimabile nel 18%..
Sulla base di tali premesse, il ricorrente , deducendo come la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile esclusivamente al conducente dell'autovettura, avendo questo questi violato le regole di comune prudenza imposte dal vigente codice della strada e, nella specie, le norme che impongono l'osservanza della distanza di sicurezza, ha chiesto condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro, nella somma quantificata in seguito all'istruttoria, oltre a interessi legali e della rivalutazione monetaria .
, regolarmente convenuto, in giudizio è rimasto contumace. CP_3
Con comparsa di risposta del 22.2.24 si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_6 rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, la società resistente ha negato l'esistenza stessa del sinistro, rilevando come Pt_1 in stato di ebbrezza alcolica, fosse caduto da solo , a causa delle sue condizioni e delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia.
Tale conclusione troverebbe conforto, secondo l'assunto della convenuta, nel verbale dei Vigili
Urbani intervenuti sul posto, i quali avevano dato atto che il motociclo Honda Sh tg. DA84723 non presentava alcun danno astrattamente riconducibile ad un urto subito alla parte posteriore, presentando solo e soltanto danni da contatto con il piano stradale e al frontale (alleg.3); per altro anche i danni riscontrati nel veicolo Smart non erano compatibili con il riferito tamponamento.
Ed ancora, la società resistente ha rilevato che né nell'immediatezza della caduta in questione né al momento dell'arrivo dei soccorsi era presente alcun altro veicolo, diverso dalla moto Honda.
In subordine, la società convenuta ha invocato il concorso di colpa del danneggiato e, con riferimento al quantum debeatur, ha contestato le richieste risarcitorie attoree, in quanto eccesive, non provate e non corrispondenti ai danni effettivamente subiti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova testimoniale, previo espletamento di ctu medico-legale, è stata posta in decisione all'udienza del 10.9.25 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
Con nota di trattazione scritta del 4.9.25 la Compagnia ha evidenziato che non era esperibile la procedura di indennizzo diretto , venendo in rilievo postumi di entità superiore al 9%.
Disposto un rinvio per consentire a parte ricorrente di interloquire sulla questione , fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, la domanda è inammissibile .
Ed invero , ai sensi dell'art 149 Codice assicurazioni private “ in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. . La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo
139.. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono:
1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d.
micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/01.
Ora, parte attrice, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha allegato di avere subito in conseguenza del sinistro un danno biologico pari al 18% (percentuale ridottasi a 12% a seguito della disposta CTU).
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti dell'azione diretta ex art 149 . d.lgs 209/05 non già perché non è provato lo scontro tra veicoli ( emerso invece dall'istruttoria ) ma in quanto sin dal ricorso i postumi sono stati quantificati in misura superiore al 9% ; trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio sicché non rileva, ai fini della preclusione dell'esame della questione, che la stessa sia stata posta per la prima volta in sede di discussione .
Ne consegue che legittimata passiva è la assicurazione del responsabile civile ( ovvero
; regioni di economia processuale rendono però inopportuna in questa sede la sua chiamata CP_5 iussu iudicis .
Sussistono gravi e eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
( ivi comprese quelle di CTU) avuto riguardo:
- alla circostanza che in sede stragiudiziale la non ha mai negato la propria CP_1 competenza nella gestione del sinistro, motivando il rigetto sulla base dei dubbi sulla dinamica;
- alla circostanza che aveva negato la liquidazione , rilevando che si rientrava CP_5 nell'ambito di applicazione dell'art 149 codice assicurazione private ( posizione per altro inspiegabilmente ribadita anche da ultimo con nota di diniego all'invito alla negoziazione assistita sulla base di “ elementi in possesso dalla predetta Compagnia, mai esplicitati) ;
- alla circostanza che la questione è stata posta dalla solo in sede di discussione CP_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Controparte_1
b) Spese compensate tra e in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore c) SPESE DI CTU a carico di e in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore nella misura del 50% ciascuno;
d) Nulla sulle spese tra il ricorrente e il contumace CP_3
Così deciso in Palermo il 6.11.25
Il Giudice
RI NA
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. RI NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.