Articolo 41 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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30 giugno 1874
Art. 41.

Si applicano ai procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Ma quando si tratta di un collegio di procuratori esercenti presso un tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo, di cui nell'articolo 11, e' fatto al tribunale, il quale provvede come e' prescritto per la Corte d'appello.

La decisione del tribunale e' inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto articolo 11.

Ordinata definitivamente l'inscrizione, l'aspirante prestera' giuramento ad una pubblica udienza del tribunale o della Corte, di adempiere con lealta' e diligenza i doveri del proprio ministero.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874