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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3325/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3325/2020, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Anna Maria
[...] C.F._2
IA EC (C.F. ed elettivamente domiciliate presso il C.F._3 suo studio in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n.11.
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 presso gli avv.ti Ines Poppiti (C.F. ) e Raffaele Tecce (C.F. C.F._5
), con studio in Avellino, al c/so Vittorio Emanuele II, 187, dai C.F._6 quali è rappresentata e difesa pag. 1 di 9 Pec: e/o Email_2
Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
, nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per appellanti: come da note di trattazione scritta
Per appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 797/2020, Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale così ha provveduto: a) ha dichiarato aperta la successione di
, nata a [...] in data [...] e morta ad Avellino in Persona_2 data 26.12.2017; b) ha rigettato tutte le altre domande proposte dalle attrici;
c) ha condannato le attrici e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che sono Controparte_1 state liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 22 maggio 2020, con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno un unico motivo di appello.
2.1 Nullità per assenza, carenza ed illogica motivazione e di conseguenza infondatezza ed illegittimità della motivazione per violazione di legge.
A fondamento del gravame, le appellanti hanno allegato che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda delle attrici, basandosi sulla mancata accettazione con beneficio d'inventario, con la conseguente impossibilità di promuovere l'azione di riduzione, in quanto le odierne appellanti non sono eredi, ma legittimarie pretermesse essendo il patrimonio del de cuius rappresentato unicamente dal bene che è stato dato in pag. 2 di 9 legato alla nipote. Ha aggiunto, dunque, che nell'ipotesi in cui il legittimario non abbia ricevuto nulla in eredità o legato, questo deve essere indicato come legittimario pretermesso.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
e , nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 24 settembre 2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 22 maggio 2020.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte
6. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
e non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
[...] Parte_2
8. Ed invero, il giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha, anzitutto, evidenziato che le attrici, odierne appellanti, sono state chiaramente istituite eredi nel testamento dalla pag. 3 di 9 de cuius, riportando, a tal fine, il testo dell'atto di ultima volontà, che così recita: “istituisco eredi le mie due figlie e nella sol quota che sarà ad essa riservata dalla legge vigente CP_4 Pt_2 al momento dell'apertura della mia successione. Lascio al titolo di legato, con espressa dispensa, ove ne ricorrono i presupposti, da imputazione, a mia nipote nata ad [...] il 20 Controparte_1 settembre 1976, la quale figlia di mia figlia e che amorevolmente mi assiste già da alcuni anni, Per_1
l'appartamento di mia proprietà”.
Il Tribunale ha, poi, precisato che, a fronte della espressa designazione quali eredi delle attrici da parte della de cuius, non si può in alcun modo affermare che le stesse siano legittimarie pretermesse, potendo, peraltro, l'eredità notoriamente comporsi non soltanto di posizioni attive bensì anche di debiti, sicché ha concluso che, nel caso di specie, vi è stata la vocazione espressa delle attrici in testamento e ciò nonostante le stesse hanno liberamente scelto di non porre in essere il procedimento previsto dalla legge per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con conseguente rigetto della domanda di riduzione.
8.1 e hanno impugnato tale statuizione nella parte Parte_1 Parte_2 in cui ha affermato che le appellanti, prima di promuovere l'azione di riduzione, avrebbero dovuto accettare con beneficio d'inventario ai sensi dell'art 564 c.c.
In particolare, a parere delle appellanti, ciò sarebbe vero se le attrici fossero veramente eredi, ma nella fattispecie le stesse sarebbero dei legittimari pretermessi, perché il patrimonio della de cuius sarebbe rappresentato solo dal bene immobile che in legato è stato attribuito alla nipote della de cuius.
Pertanto, a loro avviso, le appellanti potrebbero essere considerate eredi solo dopo aver espletato l'azione di riduzione.
Le appellanti hanno inoltre evidenziato che la convenuta è diventata erede in CP_1 quanto la madre è deceduta e, pertanto, è conoscitrice dell'asse Persona_1 ereditario. Hanno poi aggiunto che, nella fattispecie, non è stato nominato un erede universale, ma di fatto è come se lo fosse, in quanto l'unico bene caduto in successione era proprio l'immobile.
8.2. Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione per le seguenti ragioni.
8.3. Orbene, giova anzitutto osservare che, come è noto, in tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c. subordina la proposizione dell'azione di pag. 4 di 9 riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, nel caso in cui tale azione sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Come è altrettanto noto, secondo la giurisprudenza consolidata, pure richiamata dall'appellante, il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non vale per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. II -
19/11/2019, n. 30079). Invero, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. n.
28632 del 2011; Cass. n. 20971/2018).
Una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/08/2022, n.24836).
In buona sostanza, il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di pag. 5 di 9 un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario"
(cfr., da ultimo Cass. n. 25441 del 26/10/2017).
Orbene, nella fattispecie, non può sottacersi che, come rilevato dal giudice di prime cure,
e sono state espressamente nominate eredi, nella Parte_1 Parte_2 misura riservata dalla legge, dalla nel testamento pubblico del 28/1/2011. Dallo Per_2 stesso atto si evince che la de cuius non ha esaurito in vita l'asse ereditario con atti dispositivi del patrimonio, essendo residuato il bene immobile legato in favore della nipote.
Stante la detta vocazione contenuta nel detto testamento, a seguito dell'esperimento dell'azione di riduzione deve poi affermarsi che e Parte_1 Parte_2 abbiano altresì tacitamente accettato la detta eredità, sicchè le stesse non possono essere considerate legittimarie pretermesse.
Difatti, in tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del c.c. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4843).
Non vi è dubbio, dunque, che l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando un atto di accettazione tacita, pura e semplice, dell'eredità, esclude la configurabilità di una successiva valida accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto questo tipo di accettazione non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio (Cass. 9 luglio 1971, n. 2200; Cass. 22 giugno 1963 n. 1679).
Deve, pertanto, affermarsi che, a seguito della vocazione contenuta nel testamento e della successiva azione di riduzione, e non siano Parte_1 Parte_2 legittimarie pretermesse, bensì eredi della defunta senza beneficio di inventario. Per_2
8.4. La circostanza che nell'asse ereditario non vi fossero beni al di fuori dell'immobile legato in favore della , invero, non esclude che le appellanti avessero acquisito CP_1 la qualità di eredi a seguito dell'accettazione dell'eredità, in quanto l'acquisto della qualità
pag. 6 di 9 di erede, all'evidenza, non è necessariamente collegato all'esistenza nell'asse ereditario di immobili, ma neppure di attività.
Quindi, non soccorre alla posizione delle appellanti, il richiamo al principio secondo il quale la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a norma dell'art. 564 cod. civ. non vale per il legittimario totalmente pretermesso in quanto, si ripete, le stesse avevano acquisito la qualità di eredi a seguito della tacita accettazione dell'eredità da loro eseguita e, comunque, sarebbe a loro spettato dimostrare la condizione di sostanziale totale pretermissione, per avere accettato una damnosa hereditas, e cioè eredità del tutto passiva o vuota (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n.19010).
8.5. Stante quanto precede, deve ritenersi che le appellanti, in quanto eredi in riduzione, avrebbero dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Al riguardo, la Corte rileva che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 - che statuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi - è rispondente alla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: si assume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell'asse (cfr. Cass., sent. n. 5768 del 2013).
Dunque, tale adempimento doveva ritenersi indispensabile ai fini della tutela della legataria al fine di consentirle di valutare la consistenza dell'asse.
Ne può affermarsi, come pure sostenuto dalle appellanti, che debba Controparte_1 essere considerata quale erede e non già legataria.
La distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad pag. 7 di 9 una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell'articolo 588 del Cc l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'articolo 588 del Cc, anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/01/2024, n.1149).
Orbene, non vi è alcun dubbio che la sia stata considerata quale legataria dalla CP_1 testatrice alla luce delle chiare e testuali indicazioni in tal senso contenute nell'atto di ultima volontà (Lascio al titolo di legato, con espressa dispensa, ove ne ricorrono i presupposti, da imputazione, a mia nipote nata ad [...] il [...], la quale figlia di Controparte_1 mia figlia e che amorevolmente mi assiste già da alcuni anni, l'appartamento di mia proprietà). Per_1
Neppure può ritenersi che la debba essere considerata erede in quanto erede CP_1 di , deceduta nelle more del presente giudizio, rimanendo pur sempre Persona_1 erede della la detta , sicchè solo l'accettazione con beneficio di Per_2 Persona_1 inventario da parte delle appellanti avrebbe tutelato il diritto dell'appellata di conoscere la consistenza del patrimonio del de cuius ai fini del soddisfacimento delle obbligazioni a carico dello stesso.
9. Stante quanto precede, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
pag. 8 di 9 10. La totale soccombenza delle appellanti comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di;
la relativa liquidazione viene Controparte_1 eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
10.1. Nulla sulle spese tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, stante la contumacia di quest'ultimi. Controparte_2
10.2. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, le appellanti, in quanto soccombenti, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino 797/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari;
c) nulla sulle spese tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
; Controparte_2
d) dà atto che e sono tenute, in solido, a pagare Parte_1 Parte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1,
c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3325/2020, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Anna Maria
[...] C.F._2
IA EC (C.F. ed elettivamente domiciliate presso il C.F._3 suo studio in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n.11.
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 presso gli avv.ti Ines Poppiti (C.F. ) e Raffaele Tecce (C.F. C.F._5
), con studio in Avellino, al c/so Vittorio Emanuele II, 187, dai C.F._6 quali è rappresentata e difesa pag. 1 di 9 Pec: e/o Email_2
Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
, nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per appellanti: come da note di trattazione scritta
Per appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 797/2020, Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale così ha provveduto: a) ha dichiarato aperta la successione di
, nata a [...] in data [...] e morta ad Avellino in Persona_2 data 26.12.2017; b) ha rigettato tutte le altre domande proposte dalle attrici;
c) ha condannato le attrici e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che sono Controparte_1 state liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 22 maggio 2020, con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno un unico motivo di appello.
2.1 Nullità per assenza, carenza ed illogica motivazione e di conseguenza infondatezza ed illegittimità della motivazione per violazione di legge.
A fondamento del gravame, le appellanti hanno allegato che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda delle attrici, basandosi sulla mancata accettazione con beneficio d'inventario, con la conseguente impossibilità di promuovere l'azione di riduzione, in quanto le odierne appellanti non sono eredi, ma legittimarie pretermesse essendo il patrimonio del de cuius rappresentato unicamente dal bene che è stato dato in pag. 2 di 9 legato alla nipote. Ha aggiunto, dunque, che nell'ipotesi in cui il legittimario non abbia ricevuto nulla in eredità o legato, questo deve essere indicato come legittimario pretermesso.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
e , nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nonostante ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 24 settembre 2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 22 maggio 2020.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte
6. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
e non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
[...] Parte_2
8. Ed invero, il giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha, anzitutto, evidenziato che le attrici, odierne appellanti, sono state chiaramente istituite eredi nel testamento dalla pag. 3 di 9 de cuius, riportando, a tal fine, il testo dell'atto di ultima volontà, che così recita: “istituisco eredi le mie due figlie e nella sol quota che sarà ad essa riservata dalla legge vigente CP_4 Pt_2 al momento dell'apertura della mia successione. Lascio al titolo di legato, con espressa dispensa, ove ne ricorrono i presupposti, da imputazione, a mia nipote nata ad [...] il 20 Controparte_1 settembre 1976, la quale figlia di mia figlia e che amorevolmente mi assiste già da alcuni anni, Per_1
l'appartamento di mia proprietà”.
Il Tribunale ha, poi, precisato che, a fronte della espressa designazione quali eredi delle attrici da parte della de cuius, non si può in alcun modo affermare che le stesse siano legittimarie pretermesse, potendo, peraltro, l'eredità notoriamente comporsi non soltanto di posizioni attive bensì anche di debiti, sicché ha concluso che, nel caso di specie, vi è stata la vocazione espressa delle attrici in testamento e ciò nonostante le stesse hanno liberamente scelto di non porre in essere il procedimento previsto dalla legge per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con conseguente rigetto della domanda di riduzione.
8.1 e hanno impugnato tale statuizione nella parte Parte_1 Parte_2 in cui ha affermato che le appellanti, prima di promuovere l'azione di riduzione, avrebbero dovuto accettare con beneficio d'inventario ai sensi dell'art 564 c.c.
In particolare, a parere delle appellanti, ciò sarebbe vero se le attrici fossero veramente eredi, ma nella fattispecie le stesse sarebbero dei legittimari pretermessi, perché il patrimonio della de cuius sarebbe rappresentato solo dal bene immobile che in legato è stato attribuito alla nipote della de cuius.
Pertanto, a loro avviso, le appellanti potrebbero essere considerate eredi solo dopo aver espletato l'azione di riduzione.
Le appellanti hanno inoltre evidenziato che la convenuta è diventata erede in CP_1 quanto la madre è deceduta e, pertanto, è conoscitrice dell'asse Persona_1 ereditario. Hanno poi aggiunto che, nella fattispecie, non è stato nominato un erede universale, ma di fatto è come se lo fosse, in quanto l'unico bene caduto in successione era proprio l'immobile.
8.2. Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione per le seguenti ragioni.
8.3. Orbene, giova anzitutto osservare che, come è noto, in tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c. subordina la proposizione dell'azione di pag. 4 di 9 riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, nel caso in cui tale azione sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Come è altrettanto noto, secondo la giurisprudenza consolidata, pure richiamata dall'appellante, il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non vale per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. II -
19/11/2019, n. 30079). Invero, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 del codice civile per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. n.
28632 del 2011; Cass. n. 20971/2018).
Una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'articolo 457, comma 2, c.c. questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/08/2022, n.24836).
In buona sostanza, il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di pag. 5 di 9 un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario"
(cfr., da ultimo Cass. n. 25441 del 26/10/2017).
Orbene, nella fattispecie, non può sottacersi che, come rilevato dal giudice di prime cure,
e sono state espressamente nominate eredi, nella Parte_1 Parte_2 misura riservata dalla legge, dalla nel testamento pubblico del 28/1/2011. Dallo Per_2 stesso atto si evince che la de cuius non ha esaurito in vita l'asse ereditario con atti dispositivi del patrimonio, essendo residuato il bene immobile legato in favore della nipote.
Stante la detta vocazione contenuta nel detto testamento, a seguito dell'esperimento dell'azione di riduzione deve poi affermarsi che e Parte_1 Parte_2 abbiano altresì tacitamente accettato la detta eredità, sicchè le stesse non possono essere considerate legittimarie pretermesse.
Difatti, in tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del c.c. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede (cfr. Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4843).
Non vi è dubbio, dunque, che l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando un atto di accettazione tacita, pura e semplice, dell'eredità, esclude la configurabilità di una successiva valida accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto questo tipo di accettazione non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio (Cass. 9 luglio 1971, n. 2200; Cass. 22 giugno 1963 n. 1679).
Deve, pertanto, affermarsi che, a seguito della vocazione contenuta nel testamento e della successiva azione di riduzione, e non siano Parte_1 Parte_2 legittimarie pretermesse, bensì eredi della defunta senza beneficio di inventario. Per_2
8.4. La circostanza che nell'asse ereditario non vi fossero beni al di fuori dell'immobile legato in favore della , invero, non esclude che le appellanti avessero acquisito CP_1 la qualità di eredi a seguito dell'accettazione dell'eredità, in quanto l'acquisto della qualità
pag. 6 di 9 di erede, all'evidenza, non è necessariamente collegato all'esistenza nell'asse ereditario di immobili, ma neppure di attività.
Quindi, non soccorre alla posizione delle appellanti, il richiamo al principio secondo il quale la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a norma dell'art. 564 cod. civ. non vale per il legittimario totalmente pretermesso in quanto, si ripete, le stesse avevano acquisito la qualità di eredi a seguito della tacita accettazione dell'eredità da loro eseguita e, comunque, sarebbe a loro spettato dimostrare la condizione di sostanziale totale pretermissione, per avere accettato una damnosa hereditas, e cioè eredità del tutto passiva o vuota (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n.19010).
8.5. Stante quanto precede, deve ritenersi che le appellanti, in quanto eredi in riduzione, avrebbero dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Al riguardo, la Corte rileva che la chiara lettera dell'art. 564 c.c., comma 1 - che statuisce che l'accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilità dell'azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi - è rispondente alla genesi storica dell'istituto, che riconosce nella redazione dell'inventario (quale elemento costitutivo dell'accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell'asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d'accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s'invochi poi, di fronte ad estranei, l'insufficienza dei beni esistenti: si assume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell'asse (cfr. Cass., sent. n. 5768 del 2013).
Dunque, tale adempimento doveva ritenersi indispensabile ai fini della tutela della legataria al fine di consentirle di valutare la consistenza dell'asse.
Ne può affermarsi, come pure sostenuto dalle appellanti, che debba Controparte_1 essere considerata quale erede e non già legataria.
La distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad pag. 7 di 9 una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell'articolo 588 del Cc l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'articolo 588 del Cc, anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/01/2024, n.1149).
Orbene, non vi è alcun dubbio che la sia stata considerata quale legataria dalla CP_1 testatrice alla luce delle chiare e testuali indicazioni in tal senso contenute nell'atto di ultima volontà (Lascio al titolo di legato, con espressa dispensa, ove ne ricorrono i presupposti, da imputazione, a mia nipote nata ad [...] il [...], la quale figlia di Controparte_1 mia figlia e che amorevolmente mi assiste già da alcuni anni, l'appartamento di mia proprietà). Per_1
Neppure può ritenersi che la debba essere considerata erede in quanto erede CP_1 di , deceduta nelle more del presente giudizio, rimanendo pur sempre Persona_1 erede della la detta , sicchè solo l'accettazione con beneficio di Per_2 Persona_1 inventario da parte delle appellanti avrebbe tutelato il diritto dell'appellata di conoscere la consistenza del patrimonio del de cuius ai fini del soddisfacimento delle obbligazioni a carico dello stesso.
9. Stante quanto precede, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
pag. 8 di 9 10. La totale soccombenza delle appellanti comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di;
la relativa liquidazione viene Controparte_1 eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
10.1. Nulla sulle spese tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, stante la contumacia di quest'ultimi. Controparte_2
10.2. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, le appellanti, in quanto soccombenti, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino 797/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari;
c) nulla sulle spese tra e e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
; Controparte_2
d) dà atto che e sono tenute, in solido, a pagare Parte_1 Parte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1,
c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
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