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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3250/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Termine, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Roberto Scelfo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.12.2023, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto alla corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente - condannarsi la Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a lui spettanti in relazione al periodo compreso tra il
[...]
18.07.2007 e il 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1 introduttivo nonché la parziale prescrizione della pretesa azionata e chiedendone nel merito il rigetto. Con condanna alle spese. Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, va osservato come la mancata determinazione dell'oggetto della domanda o la mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, ricorrano allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19009 del
17 luglio 2018); ne deriva che nel caso di specie, risultando chiara la richiesta del ricorrente di perequare la retribuzione erogata in regime di ferie rispetto a quella elargita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa, l'eccezione di nullità del ricorso non appare condivisibile.
Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 con le quali è venuta meno progressivamente la stabilità nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. 9 marzo 2025, n. 6282) alla quale si ritiene di dare continuità, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione <> contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009,
C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di CP_2 compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 10. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è precisato nelle pronunce Parte_2 indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). (…) Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
(…) Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza
UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §2 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto s non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, duranti tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a Parte_2 interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo, di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit. § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., §41). 13. In tale prospettiva, osserva il
Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, durante il periodo di ferie spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente e conseguentemente – sulla scorta della CTU espletata nel corso del giudizio, la quale risulta congrua e ben motivata anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati a seguito della modifica del quesito ad opera del giudicante – va disposta la condanna della parte datoriale al pagamento, in suo favore, della somma pari a 8.458,54 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate a tale titolo. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice e alla novità della questione trattata, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste a carico della e liquidate come Controparte_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo Controparte_1 favore, della somma pari a 8.458,54 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
compensa le spese;
pone a carico della le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3250/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Termine, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Roberto Scelfo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.12.2023, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto alla corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente - condannarsi la Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a lui spettanti in relazione al periodo compreso tra il
[...]
18.07.2007 e il 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1 introduttivo nonché la parziale prescrizione della pretesa azionata e chiedendone nel merito il rigetto. Con condanna alle spese. Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, va osservato come la mancata determinazione dell'oggetto della domanda o la mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, ricorrano allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19009 del
17 luglio 2018); ne deriva che nel caso di specie, risultando chiara la richiesta del ricorrente di perequare la retribuzione erogata in regime di ferie rispetto a quella elargita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa, l'eccezione di nullità del ricorso non appare condivisibile.
Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 con le quali è venuta meno progressivamente la stabilità nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. 9 marzo 2025, n. 6282) alla quale si ritiene di dare continuità, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione <
C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di CP_2 compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 10. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è precisato nelle pronunce Parte_2 indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). (…) Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
(…) Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza
UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §2 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto s non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, duranti tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a Parte_2 interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo, di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit. § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., §41). 13. In tale prospettiva, osserva il
Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, durante il periodo di ferie spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente e conseguentemente – sulla scorta della CTU espletata nel corso del giudizio, la quale risulta congrua e ben motivata anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati a seguito della modifica del quesito ad opera del giudicante – va disposta la condanna della parte datoriale al pagamento, in suo favore, della somma pari a 8.458,54 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate a tale titolo. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice e alla novità della questione trattata, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste a carico della e liquidate come Controparte_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo Controparte_1 favore, della somma pari a 8.458,54 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
compensa le spese;
pone a carico della le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di DO