Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/06/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 9428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9428/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Padre M. Vergara, presso la sede dell'Avvocatura
Aziendale
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Luigi Raia, presso il cui studio, sito in Somma Vesuviana, alla via Aldo Moro n. 32, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 20.1.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la società deduceva: che il centro era Controparte_1 Parte_2
impegnato nell'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della branca Medicina
Fisica e Riabilitativa in regime di accreditamento con l' Controparte_2
, con cui aveva stipulato dei contratti nel 2012, 2013, 2015 e 2016; che il predetto
[...]
centro aveva pertanto erogato prestazioni sanitarie in favore di assistiti del Servizio
Sanitario regionale in adempimento degli obblighi assunti con l' ed Controparte_3
aveva emesso fatture ammontanti in totale ad € 1.358.181,81; che, a fronte di acconti e pagamenti solo parziali, residuava un credito residuo totale di € 280.257,49 relativo a sedici fatture rimaste insolute;
che tali fatture erano regolarmente riportate nelle scritture contabili del centro ed erano state regolarmente notificate ed assunte al protocollo Part dell' e mai contestate;
che il credito di cui alle indicate fatture era stato ceduto dalla alla con contratto del 13.4.2017, cessione ritualmente Parte_2 Controparte_4
notificata all'Asl debitrice il 2-3.5.2017; che, successivamente, il credito era stato ulteriormente ceduto alla con contratto del 2-3.8.2017, notificato Controparte_1
Parte all' il 10.8.2017.
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo di Controparte_3
€ 280.257,49, oltre ulteriori interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
15.5.2022, il decreto ingiuntivo n. 1902/2022, pubblicato in data 16.5.2022.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale deduceva: Controparte_3
− in relazione alle n. 4 fatture del 2012:
➢ che il credito di cui alla fattura n. 410/01 del 31.12.2012 di € 17.005,31 non era dovuto perché eccedente rispetto al tetto di spesa assegnato;
➢ che i crediti irrisori di cui alle altre fatture nn. 275/01, 322/01 e 364/01, ciascuna ammontante ad appena € 5,31, non erano dovuti in quanto non si riferivano che alle spese bancarie che il Tesoriere tratteneva per l'emissione dei bonifici di pagamento
(€ 3,30) ed alla marca da bollo apposta dalla società emittente su ciascuna fattura
(€ 2,00);
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− in relazione alle n. 4 fatture del 2013:
➢ che la fattura n. 187/01 del 30.9.2013 di € 1.311,26 era stata regolarmente pagata con mandato n. 13190 del 14.10.2017;
➢ che il credito di cui alla fattura n. 263/01 del 31.12.2013 di € 29.056,23 non era dovuto perché eccedente rispetto al tetto di spesa assegnato;
➢ che i crediti di cui alle altre fatture nn. 179/01 (di € 5,50), 211/01 e 263/01 (di € Part 2,00), non erano dovuti in quanto si riferivano a spese vive mai trattenute dall'
− in relazione alle n. 5 fatture del 2015:
➢ che il credito di cui alle fatture n. 295/01 del 30.9.2015 di € 81.476,56 e n. 350/01 del 31.10.2015 di € 100.002,00 non era dovuto perché eccedente rispetto al tetto di spesa assegnato;
➢ che i crediti di cui alle altre fatture nn. 245/01 (di € 2,00), 286/01 e 506/01 (di € Part 5,50), non erano dovuti in quanto si riferivano a spese vive mai trattenute dall'
− in relazione alle n. 2 fatture del 2016:
➢ che la fattura n. 1/1 del 2.1.2017 di € 51.362,20 era stata regolarmente pagata con mandato n. 3948 del 3.4.2017;
➢ che il credito di cui alla fattura n. 5/1 di € 5,50 non era dovuto in quanto si riferiva Part a spese vive mai trattenute dall'
Tanto premesso ed esposto concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la società che, contestando le ragioni poste a Controparte_1
fondamento dell'opposizione, esponeva: che gli ordinativi di pagamento documentati Part dall' facevano riferimento solo ad alcune fatture poste a fondamento del credito Part azionato ed erano dimostrativi di meri pagamenti parziali;
che l' on aveva dimostrato che il centro avesse effettivamente ricevuto le richieste di emissione della nota Pt_2
di credito, né la comunicazione di superamento del tetto di spesa;
che, pertanto, la parte opponente non aveva dato prova di aver tempestivamente comunicato, in costanza di erogazione delle prestazioni, la data presuntiva di sforamento del tetto di spesa, atteso che detto superamento sarebbe avvenuto solo successivamente all'erogazione delle prestazioni;
che, infatti: 1) per la fattura n. 410/01 del 31.12.2012 la richiesta di emissione di nota di credito risaliva al 4.4.2014, quindi ad oltre due anni dopo rispetto alle prestazioni erogate nel 2012; 2) per la fattura n. 263/01 del 31.12.2013 la richiesta di
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emissione di nota di credito risaliva al 16.6.2014, ad oltre un anno dopo rispetto alle prestazioni erogate nel 2012; 3) per le fatture n. 295/1 del 30.9.2015 e n. 350/1 risultava allegata una nota del 7.7.2016 avente ad oggetto un conguaglio di pagamenti, nota successiva di un anno rispetto alle prestazioni erogate;
che era evidente come l'onere di comunicazione del superamento dei tetti di spesa non fosse stato correttamente assolto. Part Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata l'opposizione e che quindi l' fosse condannata al pagamento della somma di € 280.257,49, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, in via subordinata anche a titolo di indebito arricchimento.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 23.1.2025.
L'opposizione è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata la legittimazione attiva della la Controparte_1
quale ha documentalmente dimostrato di essere divenuta cessionaria dei crediti fondati sulle fatture allegate al ricorso monitorio in virtù di contratto di cessione stipulato con la società il 2.8.2017 (cfr. all. n. 10 al fascicolo di parte opposta). La Controparte_4 [...]
era a sua volta divenuta cessionaria dei crediti de quibus in virtù di contratto di CP_4
cessione concluso con la l'11.4.2017 (cfr. all. 7 al fascicolo di parte Parte_2
opposta).
Risulta certamente fondata l'opposizione rispetto al credito fondato sulle fatture nn.
275/01, 322/01 e 364/01 del 2012, nn. 179/01, 211/01, 222/01 del 2013, nn. 245/1, 286/1,
406/1 del 2015 e n. 5/1 del 2016. Gli esigui importi richiesti in relazione a ciascuna fattura Part
– oscillanti tra € 2,00 e € 5,50 – rendono verosimile quanto sostenuto dall' pponente,
e cioè che tali crediti siano imputabili alle spese di marca da bollo ed alla trattenuta della Part tesoreria dell'emissione dei bonifici da parte dell' Nessuna contestazione a tale ricostruzione appare d'altronde essere stata sollevata da parte opposta. Trattandosi allora Part di importi il cui rimborso non è certamente dovuto dall' che nemmeno costituiscono corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate, la corrispondente pretesa avanzata dalla società opposta non può che essere rigettata.
Rispetto alla fattura n. 410/01 del 31.12.2012, ammontante in totale ad € 87.913,58,
l'opposta ha allegato un credito residuo di € 17.005,31.
Sul punto giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in
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giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- la società accreditata con l'opponente, è stata autorizzata ad erogare Parte_2
prestazioni di assistenza sanitaria di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della legge 833/78);
- ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs n. 502/1992 tra le parti è stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2012 che prevede la fissazione di un limite di spesa, per le prestazioni di assistenza sanitaria di e riabilitativa, di € 1.000.000,00 (cfr. contratto per l'anno 2012, allegato alla produzione della fase monitoria).
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che nulla più deve all'opposta per le prestazioni di riabilitazione effettuate nel mese di dicembre del 2012 e di cui alla fattura n. 410/01 del 31.12.2012, per intervenuto superamento del tetto di spesa di struttura.
In ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma
5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative
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modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo
32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma
8, della legge n. 449 del 1997 le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n.
549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il
Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed
è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate
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si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr sez. I, 03/06/2013, n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro accreditato (o al soggetto cessionario del relativo credito) spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l'opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n. 17437).
Nella fattispecie può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che risultano ritualmente allegati in atti: a) copia del contratto per le prestazioni rese ai sensi dell'art. 44 l. 832/78, che prevede la fissazione di un limite di spesa di struttura per un importo complessivo di € 1.000.000,00 per l'anno 2012 ed all'art. 5 regola i criteri di remunerazione delle prestazioni, da contenere nei prefissati limiti di spesa;
b) Part determinazione dell' . 5202 del 22.10.2013 da cui risulta che il centro Parte_2
per l'anno 2012 aveva erogato prestazioni ammontanti in totale ad € 1.015.627,13 e che risultava di conseguenza contestato un credito di € 17.000,00.
Orbene la richiamata documentazione e le specifiche allegazione dell'opponente in ordine alla fatturazione in eccesso rispetto al tetto di spesa di struttura come fissato in contratto, non sono state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera della nella prima difesa utile, ovvero in sede di comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, nel corpo della quale l'opposta si è limitata ad eccepire che l'onere della prova dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa era a carico dell'opponente, ma nulla ha osservato sull'avvenuto superamento del tetto di spesa come fissato in contratto.
A tal riguardo non convincono le argomentazioni dell'opposta in ordine alla mancata Part osservanza, da parte dell' degli oneri di comunicazione relativi all'avvenuto superamento del tetto di spesa.
Infatti, trattandosi di un tetto di spesa fissato per la singola struttura, quindi da
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quest'ultima ben conosciuto, con la conseguente possibilità per la medesima di verificarne autonomamente e precisamente, in ogni momento, il rispetto ovvero il Part superamento, non ha alcun rilievo che l' non abbia tempestivamente e preventivamente comunicato alla l'avvenuto superamento e la Parte_2
conseguente non remunerabilità delle prestazioni eccedenti, né rileva il ritardo con il Part quale l' a richiesto la emissione di nota di credito per le fatturazioni delle prestazioni eseguite in eccesso.
Adesso, a fronte di un tetto massimo di € 1.000.000,00 e di prestazioni erogate in regime di accreditamento ammontanti in totale ad € 1.015.627,13, lo sforamento andrebbe Part quantificato in € 15.627,13. Non si comprende a che titolo l' abbia nell'allegato alla determina n. 5202 indicato come credito contestato quello di € 17.000,00. Né alcun chiarimento è stato sul punto reso dalla difesa dell'opponente. Pertanto, in relazione alla fattura n. 410/01 del 31.12.2012 può ritenersi accertato il minor credito di € 1.372,87, pari alla differenza tra i due importi.
Rispetto alla fattura n. 263/01 del 31.12.2013 vale lo stesso ragionamento. Detta fattura ammonta ad € 84.505,61 e si riferisce a prestazioni erogate a dicembre 2013.
Il contratto relativo al 2013 prevedeva per la struttura un tetto di spesa di € 1.040.000.00. Part L ha comunicato alla il 21.11.2013 che, tenuto conto che al 30 settembre Pt_2
2013 aveva già erogato prestazioni pari ad € 978.421,58, nulla sarebbe stato corrisposto per le prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di € 988.000,00 fino al 30 novembre;
per quelle rese dall'1 al 31 dicembre avrebbe potuto fare affidamento su un volume disponibile di € 52.000,00.
Adesso, indipendentemente dalla prova della notifica di tale comunicazione alla Pt_2
quest'ultima – sulla base di quanto già sopra considerato – disponeva già di tutti i
[...]
dati necessari a calcolare in anticipo le prestazioni per le quali si sarebbe sforato il tetto di spesa.
Il valore della fattura n. 263/01 relativa alle prestazioni di dicembre (€ 84.505,61) è chiaramente dimostrativo di come per tale mese la struttura accreditata abbia superato il tetto di spesa residuo. Tale dato emerge chiaramente dallo schema allegato alla Part determinazione dell' n. 3269 del 26.6.2014, che dà conto di un “erogato fuori tetto” pari ad € 29.054,23, cioè del medesimo importo richiesto in questa sede, chiaramente non spettante al centro accreditato.
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L'opposta, rispetto alla fattura n. 187/01 del 30.9.2013, ha fatto valere un credito residuo di € 1.311,26. La fattura ammonta in totale ad € 71.985,70 e si riferisce a prestazioni erogate a settembre 2013. Part In relazione a tale fattura l' non ha contestato la correttezza dell'importo riportato nella fattura, limitandosi a sostenere di aver integralmente pagato il credito mediante mandato di pagamento del 14.10.2017. Part L a effettivamente documentato un bonifico ammontante in totale ad € 131.672,77, pagamento che è tuttavia imputato a ben cinque fatture. In relazione alla fattura n. 187/01 del 30.9.2013 risulta versata la somma di € 7.198,37.
Nello schema allegato al contratto di cessione dei crediti stipulato tra la e CP_4
l'odierna opposta nell'agosto 2017, rispetto a tale fattura risulta indicato un credito Part residuo di € 7.200,37. L ha documentato un pagamento successivo, avente quindi efficacia solutoria integrale (la differenza tra gli importi dipende dal valore della marca Part da bollo il cui rimborso non risulta dovuto dall' .
Le due fatture del 2015, la n. 295/1 del 30.9.2015 e la n 350/1 del 31.10.2015 si riferiscono a prestazioni erogate nel 2015.
Il contratto relativo al 2015 prevedeva per la struttura un tetto di spesa di € 1.141.337,79. Part Lo schema allegato alla determinazione dell' n. 2230 del 30.5.2016 dà conto di prestazioni erogate nel corso dell'anno pari ad € 1.322.812,35. Pertanto, tenuto conto del tetto di spesa annuale previsto nel contratto, appare corretto il calcolo di un credito contestato per prestazioni extra tetto pari ad € 181.474,56 (€ 1.141.337,79 – €
1.322.812,35), cioè esattamente all'importo richiesto dall'opposta per il 2015. E' vero che in questo caso le due fatture non si riferiscono all'ultimo mese dell'anno. Tuttavia, vanno considerate due circostanze. Part In primo luogo, vi è perfetta coincidenza tra l'importo preteso e quello contestato dall' in quanto relativo a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa.
Inoltre, la società opposta nemmeno ha dimostrato i pagamenti parziali che la Pt_2
avrebbe ricevuto in relazione alle due fatture sopra considerate – di importo rispettivamente di € 89.862,01 ed € 126.283,26 –, dato che avrebbe potuto effettivamente dare riscontro alla tesi che i crediti di € 81.476,56 e di € 100.002,00 si riferiscano, rispettivamente, a prestazioni erogate rispettivamente a settembre e ad ottobre 2015.
Sulla scorta di tali considerazioni, appare certamente più verosimile sostenere che il
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credito preteso in questa sede attenga proprio a quelle prestazioni per le quali è stato Part escluso il rimborso da parte dell' in ragione del calcolato superamento del tetto di spesa annuale.
Infine, anche rispetto al credito di € 51.362,20 inerente la fattura n. 1/01 dell'1.1.2017 Part l' ha dimostrato l'avvenuto pagamento effettuato mediante bonifico. Pertanto, anche tale credito è risultato indimostrato.
In sostanza, il credito finale accertato ammonta ad € 1.372,87.
L'opposizione va quindi parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor Controparte_3
somma di € 1.372,87, oltre interessi ex art. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo.
La significativa riduzione dell'entità del credito accertato rispetto a quello originariamente azionato configura un'eccezionale ragione giustificativa dell'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1902/2022;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_3
in favore della della somma di € 1.372,87, oltre interessi come Controparte_1
in parte motiva;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 31.5.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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