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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3249/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
già con sede legale a 80017 Melito di Napoli (NA), Via Parte_1 Parte_2
T. Edison n.21, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Cosimo Stefanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
con sede in Roma, alla Via Controparte_2 Controparte_3
Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, elettivamente CP_4
domiciliato ai fini del presente atto in Ficarra, via Logge n. 46/D presso lo studio dell'avvocato
Marilena Randazzo
in persona del Direttore Regionale pro-tempore della Campania dr. rapp.to CP_5 CP_6
e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_2
18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Avv. Teresa Castellucci, elett.te domiciliati in Salerno alla via De Leo n. 12 (Avvocatura Distrettuale INAIL)
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la ricorrente esponeva :che in data 29.05.2024 le veniva notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 07120249027720970/000 per l'importo di Euro
108.440,50 per crediti di natura diversa imputabili a diversi enti pubblici;
che la opposizione proposta riguardava i soli crediti di natura previdenziale ed assicurativa menzionati nell'atto di intimazione, ovvero: Cartella nr 07120220034516583000, ente creditore sede di Battipaglia, CP_5
per euro 2.992,54; - Avviso di addebito nr. 37120220002157733000, ente creditore INPS sede di
Salerno, per euro 12.275,95; - Avviso di addebito nr 37120230000919705000, ente creditore INPS
sede di Salerno, per euro 18.072,36; - Avviso di addebito nr 37120230000919806000, entre creditore
INPS sede di Salerno, per euro 12.276,05; - Avviso di addebito nr 37120230000919907000,entre creditore INPS sede di Salerno, per euro 8.578,33.
La ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto alcuna prodromica notifica nei modi e termini di legge da parte dell'INPS e dall' in merito alle richieste dei suddetti importi;
e che peraltro per alcuni CP_5
degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di cui l' riscossione richiedeva il versamento, era decorso il termine di prescrizione, Controparte_2
per altri il termine di decadenza;
eccepiva inoltre la intervenuta decadenza degli enti sopra citati dal potere di iscrizione a ruolo dei propri crediti , nonché l'assenza di motivazione degli avvisi di addebito e la illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Tanto Controparte_2
premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare e cautelare: la sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà dell'Intimazione di pagamento nr. 07120249027720970/000
emessa dall' limitatamente agli avvisi di addebito e dalle cartelle di Controparte_2
pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall' di Battipaglia;
in via CP_5
principale e nel merito: l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di
merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr.
07120249027720970, limitatamente agli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento richiamati
in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall di Battipaglia in quanto prescritte, decadute CP_5
e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed
onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in
favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c. ”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva con
[...]
riferimento ai motivi di opposizione che involgevano gli avvisi di addebito , perché emessi e notificati dall'INPS; in subordine eccepiva la piena sussistenza del credito in quanto dalla notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Concludeva quindi chiedendo al giudice adito in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; nel merito: di rigettare l'opposizione; Controparte_2
e di condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali da distrarre al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria di spese, specificando che l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti era infondata in quanto l'Ava 37120220002157733000 05642620651 era stato notificato il
13/04/2022;l'Ava 37120230000919705000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023; l'Ava
37120230000919806000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023; l'Ava Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione CP_5
passiva, e comunque la infondatezza nel merito dell'avversa domanda .
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il ha decideva CP_7
come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_8 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una serie di Controparte_2 doglianze sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso
.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver Controparte_2
ritualmente notificato a mezzo pec la cartella esattoriale n. Cartella n. 07120220034516583000 avente ad oggetto crediti per omesso versamento di premi per gli anni 2019 , 2020 e 2021 . CP_5
Quanto agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi INPS , è stato il predetto istituto che , nel costituirsi in giudizio , ha documentato la rituale notifica a mezzo peco di tutti gli atti menzionati nella intimazione oggi opposta .
Pertanto, dimostrata la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso
. Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa o carente motivazione dell'atto .
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_2
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione. In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_9
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902). Infondata è anche la doglianza relativa alla illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Controparte_2
In proposito, va evidenziato che l'art. 17, co. 2 D.lgs. 112/1999 (oggi art. 9 D.lgs. 159/2015) prevede che gli oneri di esecuzione – e non anche gli oneri di riscossione - siano commisurati ai costi di funzionamento del servizio.
Non a caso, il secondo comma della disposizione citata elenca delle percentuali che vanno raffrontate agli importi delle somme iscritte a ruolo (nn. 2 e 3, comma 2 art. 17 cit.).
Per gli oneri di riscossione, dunque, il legislatore ha inteso prescindere dalla valutazione concreta del peso economico delle singole e specifiche procedure esecutive e cautelari.
La normativa primaria ha, pertanto, introdotto un meccanismo presuntivo dal quale discende la debenza degli oneri di riscossione, per il solo fatto dell'attivazione del meccanismo di esecuzione forzata.
A conferma di quanto appena osservato, va evidenziato che solo per gli oneri di esecuzione – e non anche per quelli di riscossione – è prevista la regolamentazione secondaria da parte del
[...]
ciò, a dimostrazione del fatto che solo i primi costituiscono un rimborso dei costi CP_10
specificamente affrontati per la singola procedura esecutiva.
Ne consegue che l'onere di precisa allegazione ed asseverazione dell'attività esecutiva posta in essere, invocato dalla società ricorrente, non è ravvisabile con riguardo ai compensi di riscossione.
Attraverso questi ultimi (frutto di scelta discrezionale del legislatore: Cass. civ., sez. trib., 14/02/2018,
n. 3524), infatti, si fa gravare sul debitore inadempiente la remunerazione dell'organo di riscossione per l'attività di recupero che questi svolge per conto dell'ente impositore.
Dunque, non si tratta di un rimborso dei costi in senso stretto, ma di un quid pluris, costituito – appunto - dalla retribuzione del servizio prestato.
Si noti che, espressamente, la Corte di Cassazione ha qualificato la natura dell'aggio come retributiva e non come tributaria né sanzionatoria (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 19/01/2018, n. 1311).
Inammissibile si appalesa invece l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs.46/1999 , atteso che detta eccezione andava eventualmente sollevata nei confronti dei singoli titoli esecutivi menzionati nell'atto di intimazione , opposizione che invece non è stata tempestivamente proposta . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sono state regolarmente notificati all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica delle stesse, ma nella specie così non è atteso la intimazione di pagamento oggi opposta è intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione quinquennale .
Solo per completezza , comunque , va segnalato che anche laddove non fosse stata fornita la prova della rituale notifica della cartella esattoriale di competenza dell' e degli avvisi di addebito di CP_5 competenza dell'INPS non sarebbe comunque maturata alcuna prescrizione , atteso che detti titoli afferiscono a crediti contributivi e assicurati per gli anni 2019 , 2020 e 2021 , per cui la stessa intimazione di pagamento sarebbe stata notificata prima del decorso del termine lo stesso atto di intimazione oggi opposto è intervenuto prima
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
3. condanna la ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 426,00 in favore dell' € 1.453,00 in favore dell'INPS ed € 1.500,00 , CP_5 in favore dell' . Controparte_2
Salerno, 13 giugno 2024
Il Giudice
A.M.D'Antonio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
37120230000919907000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3249/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
già con sede legale a 80017 Melito di Napoli (NA), Via Parte_1 Parte_2
T. Edison n.21, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Cosimo Stefanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
con sede in Roma, alla Via Controparte_2 Controparte_3
Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania, elettivamente CP_4
domiciliato ai fini del presente atto in Ficarra, via Logge n. 46/D presso lo studio dell'avvocato
Marilena Randazzo
in persona del Direttore Regionale pro-tempore della Campania dr. rapp.to CP_5 CP_6
e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data Persona_2
18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Avv. Teresa Castellucci, elett.te domiciliati in Salerno alla via De Leo n. 12 (Avvocatura Distrettuale INAIL)
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la ricorrente esponeva :che in data 29.05.2024 le veniva notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 07120249027720970/000 per l'importo di Euro
108.440,50 per crediti di natura diversa imputabili a diversi enti pubblici;
che la opposizione proposta riguardava i soli crediti di natura previdenziale ed assicurativa menzionati nell'atto di intimazione, ovvero: Cartella nr 07120220034516583000, ente creditore sede di Battipaglia, CP_5
per euro 2.992,54; - Avviso di addebito nr. 37120220002157733000, ente creditore INPS sede di
Salerno, per euro 12.275,95; - Avviso di addebito nr 37120230000919705000, ente creditore INPS
sede di Salerno, per euro 18.072,36; - Avviso di addebito nr 37120230000919806000, entre creditore
INPS sede di Salerno, per euro 12.276,05; - Avviso di addebito nr 37120230000919907000,entre creditore INPS sede di Salerno, per euro 8.578,33.
La ricorrente asseriva di non aver mai ricevuto alcuna prodromica notifica nei modi e termini di legge da parte dell'INPS e dall' in merito alle richieste dei suddetti importi;
e che peraltro per alcuni CP_5
degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di cui l' riscossione richiedeva il versamento, era decorso il termine di prescrizione, Controparte_2
per altri il termine di decadenza;
eccepiva inoltre la intervenuta decadenza degli enti sopra citati dal potere di iscrizione a ruolo dei propri crediti , nonché l'assenza di motivazione degli avvisi di addebito e la illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Tanto Controparte_2
premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “in via preliminare e cautelare: la sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà dell'Intimazione di pagamento nr. 07120249027720970/000
emessa dall' limitatamente agli avvisi di addebito e dalle cartelle di Controparte_2
pagamento richiamati in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall' di Battipaglia;
in via CP_5
principale e nel merito: l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di
merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr.
07120249027720970, limitatamente agli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento richiamati
in narrativa ed emessi dall'INPS di Salerno e dall di Battipaglia in quanto prescritte, decadute CP_5
e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed
onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in
favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c. ”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva con
[...]
riferimento ai motivi di opposizione che involgevano gli avvisi di addebito , perché emessi e notificati dall'INPS; in subordine eccepiva la piena sussistenza del credito in quanto dalla notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Concludeva quindi chiedendo al giudice adito in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; nel merito: di rigettare l'opposizione; Controparte_2
e di condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali da distrarre al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente, con vittoria di spese, specificando che l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti era infondata in quanto l'Ava 37120220002157733000 05642620651 era stato notificato il
13/04/2022;l'Ava 37120230000919705000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023; l'Ava
37120230000919806000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023; l'Ava Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo innanzitutto la propria carenza di legittimazione CP_5
passiva, e comunque la infondatezza nel merito dell'avversa domanda .
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il ha decideva CP_7
come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_8 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha, da un canto, instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , sollevando una serie di Controparte_2 doglianze sulla regolarità formale dell'atto di intimazione e, dall'altro, ha contestato il merito della pretesa contributiva.
L'opposizione , tuttavia , è infondata con riferimento a tutti i motivi di doglianza sollevati in ricorso
.
Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver Controparte_2
ritualmente notificato a mezzo pec la cartella esattoriale n. Cartella n. 07120220034516583000 avente ad oggetto crediti per omesso versamento di premi per gli anni 2019 , 2020 e 2021 . CP_5
Quanto agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi INPS , è stato il predetto istituto che , nel costituirsi in giudizio , ha documentato la rituale notifica a mezzo peco di tutti gli atti menzionati nella intimazione oggi opposta .
Pertanto, dimostrata la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Ma del pari infondati sono anche gli altri vizi della intimazione di pagamento denunciati in ricorso
. Infondata , innanzitutto , è la doglianza circa la omessa o carente motivazione dell'atto .
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_2
approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione. In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_9
cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902). Infondata è anche la doglianza relativa alla illegittimità degli aggi di riscossione applicati dall' . Controparte_2
In proposito, va evidenziato che l'art. 17, co. 2 D.lgs. 112/1999 (oggi art. 9 D.lgs. 159/2015) prevede che gli oneri di esecuzione – e non anche gli oneri di riscossione - siano commisurati ai costi di funzionamento del servizio.
Non a caso, il secondo comma della disposizione citata elenca delle percentuali che vanno raffrontate agli importi delle somme iscritte a ruolo (nn. 2 e 3, comma 2 art. 17 cit.).
Per gli oneri di riscossione, dunque, il legislatore ha inteso prescindere dalla valutazione concreta del peso economico delle singole e specifiche procedure esecutive e cautelari.
La normativa primaria ha, pertanto, introdotto un meccanismo presuntivo dal quale discende la debenza degli oneri di riscossione, per il solo fatto dell'attivazione del meccanismo di esecuzione forzata.
A conferma di quanto appena osservato, va evidenziato che solo per gli oneri di esecuzione – e non anche per quelli di riscossione – è prevista la regolamentazione secondaria da parte del
[...]
ciò, a dimostrazione del fatto che solo i primi costituiscono un rimborso dei costi CP_10
specificamente affrontati per la singola procedura esecutiva.
Ne consegue che l'onere di precisa allegazione ed asseverazione dell'attività esecutiva posta in essere, invocato dalla società ricorrente, non è ravvisabile con riguardo ai compensi di riscossione.
Attraverso questi ultimi (frutto di scelta discrezionale del legislatore: Cass. civ., sez. trib., 14/02/2018,
n. 3524), infatti, si fa gravare sul debitore inadempiente la remunerazione dell'organo di riscossione per l'attività di recupero che questi svolge per conto dell'ente impositore.
Dunque, non si tratta di un rimborso dei costi in senso stretto, ma di un quid pluris, costituito – appunto - dalla retribuzione del servizio prestato.
Si noti che, espressamente, la Corte di Cassazione ha qualificato la natura dell'aggio come retributiva e non come tributaria né sanzionatoria (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 19/01/2018, n. 1311).
Inammissibile si appalesa invece l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs.46/1999 , atteso che detta eccezione andava eventualmente sollevata nei confronti dei singoli titoli esecutivi menzionati nell'atto di intimazione , opposizione che invece non è stata tempestivamente proposta . Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione , l'opposizione è qualificabile come opposizione alla esecuzione e pertanto essa non è soggetta a termini decadenziali , ma , nel merito ,
l'eccezione è comunque infondata .
Abbiamo già detto che la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione sono state regolarmente notificati all'attuale parte ricorrente , sicchè rimane da verificare unicamente se la prescrizione è comunque maturata successivamente alla notifica delle stesse, ma nella specie così non è atteso la intimazione di pagamento oggi opposta è intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione quinquennale .
Solo per completezza , comunque , va segnalato che anche laddove non fosse stata fornita la prova della rituale notifica della cartella esattoriale di competenza dell' e degli avvisi di addebito di CP_5 competenza dell'INPS non sarebbe comunque maturata alcuna prescrizione , atteso che detti titoli afferiscono a crediti contributivi e assicurati per gli anni 2019 , 2020 e 2021 , per cui la stessa intimazione di pagamento sarebbe stata notificata prima del decorso del termine lo stesso atto di intimazione oggi opposto è intervenuto prima
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
3. condanna la ricorrente, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 426,00 in favore dell' € 1.453,00 in favore dell'INPS ed € 1.500,00 , CP_5 in favore dell' . Controparte_2
Salerno, 13 giugno 2024
Il Giudice
A.M.D'Antonio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
37120230000919907000 05642620651 era stato notificato l'01/04/2023.