TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
518 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 518/'24 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data
11.03.2024, da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Bucci e Domenico Loprieno giusta Parte_1
mandato in atti
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Di Terlizzi giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
presso il Tribunale di Trani Controparte_2
intervenuta
FATTO I coniugi predetti, con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti.
Fissata l'udienza ex art 127 ter c.p.c., il Tribunale, in persona del G.D., con ordinanza del
16.10.2024, rilevato che il ricorso non è sottoscritto dalle parti con autentica dei difensori e che non risultano neppure depositate le dichiarazioni ex art ex art 127 ter c.p.c. ritualmente sottoscritte dalle parti con autentica dei difensori sibbene direttamente dal difensore, onerava, tra l'altro, le parti al deposito di ricorso ritualmente firmato entro il termine di giorni venti dalla comunicazione del detto provvedimento.
Spirato il termine concesso, come da attestazione di cancelleria, il detto adempimento non risulta ottemperato sicchè non resta che rigettare il ricorso stante, anche, l'evidente carenza di interesse così emerso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Nulla per le spese
Così deciso in Trani, lì 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 518/'24 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data
11.03.2024, da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Bucci e Domenico Loprieno giusta Parte_1
mandato in atti
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Di Terlizzi giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
presso il Tribunale di Trani Controparte_2
intervenuta
FATTO I coniugi predetti, con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti.
Fissata l'udienza ex art 127 ter c.p.c., il Tribunale, in persona del G.D., con ordinanza del
16.10.2024, rilevato che il ricorso non è sottoscritto dalle parti con autentica dei difensori e che non risultano neppure depositate le dichiarazioni ex art ex art 127 ter c.p.c. ritualmente sottoscritte dalle parti con autentica dei difensori sibbene direttamente dal difensore, onerava, tra l'altro, le parti al deposito di ricorso ritualmente firmato entro il termine di giorni venti dalla comunicazione del detto provvedimento.
Spirato il termine concesso, come da attestazione di cancelleria, il detto adempimento non risulta ottemperato sicchè non resta che rigettare il ricorso stante, anche, l'evidente carenza di interesse così emerso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Nulla per le spese
Così deciso in Trani, lì 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana