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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19298/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 CCIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 CCIA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12291/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 9720249042587742/000, notificata in data 28 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di € 58.754,66 relativo ad una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito insoluti.
Il contribuente limita la propria impugnazione alle sole cartelle contenenti crediti aventi natura erariale quali imposte Irpef – Addizionale Regionale e Addizionale Comuinale – Irap - Iva annualità 2003-2009-
2012-2013-2014-2015-2016-2017 per l'ammontare complessivo di € 20.234, 03.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come primo motivo di impugnazione eccepisce la nullità della intimazione in quanto riproposizione di altra precedente, notificata il 04.09.24.
Quali ulteriori motivi di opposizione il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione della intimazione, la mancata notifica delle cartelle e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della intimazione e sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle ad essa sottese unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto che l'intimazione di pagamento, redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge, non necessita di ulteriore motivazione rispetto a quanto già indicato, sia pure in modo sintetico, nella pagina relativa al dettaglio del debito nella quale sono illustrate le ragioni della pretesa fiscale.
Ulteriore premessa riguarda la legittimità della reiterazione della notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente e ciò in ragione della natura mrramente sollecitatoria dell'atto finalizzato alla richiesta di versamento, entro un brevissimo termine, delle somme precedentemente ingiunte mediante la cartella di pagamento, gli avvisi di accertamento o gli avvisi di addebito.
Premesso ciò la Corte osserva che, relativamente alle cartelle nn. 09720060199990578,
09720130100569613, 09720150197536227000, 09720160212717143000, 09720190053437608000 e
0972020009060392600 l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della loro regolare notifica.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Quanto alle restanti due cartelle di pagamento n. 09720180045008989 e n. 09720210115715020, le prima consegnata al vicino di casa senza prova dell'invio della raccomandata informativa e la seconda per la quale manca la prova della notifica, i loro importi vanno stralciati dalla intimazione di pagamento mentre la pretesa fiscale mantiene la sua efficacia ed esigibilità in quanto non prescritta trattandosi di crediti erariali per IRPEF anno 2014 e 2017 soggetti all'ordinario termine di decennale non ancora maturato alla data di notifica della intimazione del 28.09.24.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Compensa per 1/10 tra le parti le spese di giudizio e per il resto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Presidente estensore FE EN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19298/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 CCIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 CCIA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042587742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12291/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 9720249042587742/000, notificata in data 28 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di € 58.754,66 relativo ad una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito insoluti.
Il contribuente limita la propria impugnazione alle sole cartelle contenenti crediti aventi natura erariale quali imposte Irpef – Addizionale Regionale e Addizionale Comuinale – Irap - Iva annualità 2003-2009-
2012-2013-2014-2015-2016-2017 per l'ammontare complessivo di € 20.234, 03.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come primo motivo di impugnazione eccepisce la nullità della intimazione in quanto riproposizione di altra precedente, notificata il 04.09.24.
Quali ulteriori motivi di opposizione il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione della intimazione, la mancata notifica delle cartelle e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della intimazione e sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle ad essa sottese unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto che l'intimazione di pagamento, redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge, non necessita di ulteriore motivazione rispetto a quanto già indicato, sia pure in modo sintetico, nella pagina relativa al dettaglio del debito nella quale sono illustrate le ragioni della pretesa fiscale.
Ulteriore premessa riguarda la legittimità della reiterazione della notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente e ciò in ragione della natura mrramente sollecitatoria dell'atto finalizzato alla richiesta di versamento, entro un brevissimo termine, delle somme precedentemente ingiunte mediante la cartella di pagamento, gli avvisi di accertamento o gli avvisi di addebito.
Premesso ciò la Corte osserva che, relativamente alle cartelle nn. 09720060199990578,
09720130100569613, 09720150197536227000, 09720160212717143000, 09720190053437608000 e
0972020009060392600 l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della loro regolare notifica.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Quanto alle restanti due cartelle di pagamento n. 09720180045008989 e n. 09720210115715020, le prima consegnata al vicino di casa senza prova dell'invio della raccomandata informativa e la seconda per la quale manca la prova della notifica, i loro importi vanno stralciati dalla intimazione di pagamento mentre la pretesa fiscale mantiene la sua efficacia ed esigibilità in quanto non prescritta trattandosi di crediti erariali per IRPEF anno 2014 e 2017 soggetti all'ordinario termine di decennale non ancora maturato alla data di notifica della intimazione del 28.09.24.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Compensa per 1/10 tra le parti le spese di giudizio e per il resto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Presidente estensore FE EN