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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
8912/2022 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8912/2022
All'udienza del 29/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. RAFFAELE FALCE;
per parte resistente l'Avv. ALBA DI LASCIO.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione “scritta”, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8912/2022, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato,
Deliberazione della G.E. n. 11/2020 e successiva Determina Dirigenziale
n. 73/2020 allegati al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Raffaele Falce, presso il cui studio, sito in Controne (SA) alla via S.S. 488, n. 10, elettivamente domicilia;
- PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alba Di Lascio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso la sede legale dell'Avvocatura
Regionale, sita in Napoli alla via S. Lucia, n. 81;
pagina 2 di 18 - PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Salerno, dichiaratasi incompetente per materia nel giudizio recante
R.G.N. 254/2022, depositato il 10/3/2023 e regolarmente notificato, la ha dedotto: Parte_1
- in premessa ed in punto di fatto, di avere approvato, per l'anno 2014, con Deliberazione di Giunta n. 81/2013, il Progetto Preliminare di
Programmazione delle attività di forestazione e bonifica e, con successiva delibera n. 22 del 03/4/2014 il Piano Esecutivo, prevedendo
– in ossequio alle indicazioni degli Uffici regionali di cui alla nota del
15/11/2013, acquisita al prot. n. 7006 – un impegno di risorse pari a quelle stanziate e trasferite nell'anno 2013, nella misura di €
2.664.021,37 (di cui € 224.058,58 per attività di lotta e prevenzione degli incendi boschivi); che il suddetto importo costituiva, come specificato in Delibera, impegno assolutamente necessario, oltre che conforme al centesimo a quanto stanziato per il 2013, al fine di assicurare "le garanzie occupazionali previste dal vigente CCNL di categoria a tutto il personale (operai e amministrativi) assunti a tempo indeterminato avente titolo"; che, tuttavia, con nota del 22/4/2014 – e, dunque, ad interventi già in corso di esecuzione –, nel comunicare la necessità di attenersi, in attesa della sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma Quadro, a quanto disposto dal CIPE con deliberazione del
03/8/2012, la rimodulava le dotazioni finanziarie Controparte_1
preventivamente assegnatele, riducendole ad € 2.041.495,93 ed essa vi si conformava approvando la Perizia di Variante al Piano di Forestazione
e Bonifica Montana, di cui alla delibera di G.E. n. 38/2014; che, in ragione della cospicua riduzione delle risorse finanziarie necessarie per pagina 3 di 18 l'attuazione del Piano 2014, dei ritardi nei trasferimenti operati dalla e della impossibilità di ridurre ulteriormente le Controparte_1
spese per la retribuzione dei lavoratori – la quale costituisce la parte più cospicua e rigida della spesa – attraverso la contrazione delle giornate lavorative degli operai a tempo determinato (OTD), ovvero ricorrendo alla cassa integrazione cd. "giornaliera" per gli (cui si era fatto ampio ricorso durante l'anno per scongiurare il licenziamento degli stessi con eventuale successiva riassunzione), con atto giuntale n. 83 del
18/11/2014 essa deliberava, di concerto con la parte resistente e con le organizzazioni sindacali di categoria, la collocazione - causa "mancanza fondi" - in Cassa Integrazione Salariale ex L. n. 457/1972 e ss.mm.ii
(c.d. “CISOA”) degli operai a tempo indeterminato per il mese di
Dicembre 2014;
- che, nonostante un primo accoglimento da parte della Commissione
Provinciale, l rigettava, sulla Controparte_2
base dell'asserito contrasto con la propria Circolare n. 178/1993 e con l'art. 8 della Legge n. 457/1972, l'istanza di integrazione salariale da essa avanzata, in quanto non ravvisava, nella fattispecie concreta, un'ipotesi di “comprovata indisponibilità di fondi già stanziati” – e, dunque, di evento sopravvenuto nel corso dell'anno 2014 – che potesse giustificare una sospensione temporanea dal lavoro per causa non imputabile al datore di lavoro, trattandosi piuttosto di un'ipotesi di insufficienza di risorse “ab origine”, Determinazione successivamente confermata dalla sentenza di rigetto n. 2125/2019 del Tribunale di
Salerno;
- che, a fronte del rigetto dell'istanza di integrazione salariale e nonostante il conseguente impegno assunto (cfr. note prot. n.
2016.0075401 del 03/2/2016 e n. 2018.0701575 del 07/11/2018), la pagina 4 di 18 non provvedeva all'effettivo stanziamento delle Controparte_1
risorse necessarie per il pagamento agli OTI della mensilità di dicembre
2014;
- che, pertanto, le azioni giudiziali intraprese nei suoi confronti dagli operai dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno si concludevano con la sua condanna al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della mensilità dicembre 2014, maggiorata degli interessi a far data dalla maturazione del diritto, nonché delle spese di lite ed accessori di legge del giudizio;
- che, tuttavia, non può adempiere a quanto statuito dal Tribunale, atteso che le risorse per il pagamento dei dipendenti utilizzati per le attività di riforestazione e bonifica montana sono esclusivamente quelle trasferite dalla quale Ente delegante, e che non è possibile CP_1
ricorrere ad altre entrate – peraltro insussistenti che per gli Enti montani – ovvero ad altri trasferimenti statali, regionali o comunali a destinazione vincolata, essendo tutte le sue dotazioni finanziarie vincolate all'espletamento dell'attività amministrativa/gestionale connessa alle funzioni delegate dalla . Controparte_1
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e,
[...]
per l'effetto, dichiarare la , ente delegante e titolare Controparte_1
della funzione Forestazione e Bonifica Montana, quale unica obbligata agli esborsi necessari per il pagamento dello stipendio dovuto agli operai da essa assunti a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro e collocati in
CISOA per la mensilità di dicembre 2014; condannare la CP_1
alla refusione, in suo favore, della somma di € 217.895,53,
[...]
pari all'importo complessivo degli emolumenti dovuti e da corrispondere ai n. 119 lavoratori all'epoca in servizio a tempo indeterminato per la pagina 5 di 18 detta mensilità (con esclusione delle indennità non dovute in assenza di prestazione lavorativa), come da elenco degli aventi diritto predisposto dall'Ufficio Ragioneria e riepilogo delle somme occorrenti agli atti;
con maggiorazione degli interessi legali a far data dalla maturazione del diritto (gennaio 2015) come per legge, trattandosi di crediti da lavoro e fino al soddisfo;
condannare, altresì, la – che, Controparte_1
sottrattasi inopinatamente e reiteratamente agli impegni assunti ed agli obblighi di legge, ha esposto la ricorrente ad azioni in giudizio da parte degli operai e relativa soccombenza – al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero di risarcimento danni, della somma di € 32.855,00, pari agli importi, salvo errori od omissioni, ad oggi dovuti per spese legali come da provvedimenti giudiziali elencati in ricorso e prodotti in atti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa depositata telematicamente il 2/4/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la , deducendo: che Controparte_1
l'opposizione proposta sarebbe inammissibile ed infondata sulla base della normativa regionale in materia;
- che, invero, la Legge Regionale n. 11/1996, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”, non solo sancisce che i fondi assegnati agli Enti delegati, compatibilmente alla disponibilità di Bilancio, sono spese di investimento per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della normativa, non già pagamenti di stipendi, retribuzioni o emolumenti ai dipendenti forestali, né tantomeno trasferimenti delle risorse necessarie al loro funzionamento;
ma
- che anche la successiva Legge Regionale n. 14/2006, di modifica ed pagina 6 di 18 integrazione della precedente, sancisce all'art.
6-ter i criteri di ripartizione delle risorse tra gli Enti delegati, prevedendo segnatamente che la stessa è effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro (comma 1); che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio (comma 2), per le Comunità è mantenuto Pt_3
l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale in ettari (lett. a); che agli Enti, per i quali il rapporto di cui alla lett. a) sia uguale o superiore al valore indicato, non è consentito il c.d. “turn over” della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, né l'incremento delle giornate per la mano d'opera a tempo determinato (lett. c).
- che la Legge Regionale n. 1/2016 stabilisce all'art. 6, comma 2, che le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 sono quantificate in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai senti della vigente normativa comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento cui gli interventi accedono e, ad ogni modo, nei limiti degli stanziamenti regionali, fino ad oggi risultati pari a zero;
- che non solo, nella vicenda in esame, parte ricorrente non avrebbe dato prova di aver adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione nei suoi confronti, ma che dalla stessa prospettazione di parte attorea si evincerebbe che gli operai in forza presso la stessa non abbiano prestato la propria opera lavorativa nel mese di Dicembre 2014 di talché, in via denegata e gradata, la somma richiesta col presente ricorso sarebbe pagina 7 di 18 incongrua, atteso che la cassa integrazione copre soltanto l'80% della retribuzione del dipendente.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda di parte ricorrente, perché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Istruita documentalmente la causa, questo Giudice, preso atto delle esigenze difensive dell'opponente in conseguenza della costituzione tardiva di parte opposta (cfr. decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 17/4/2025), rinviava all'udienza del 29/5/2025 per la discussione e decisione della causa.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE
1. La ha chiesto accertarsi Parte_1
la responsabilità del solo Ente delegante e, per Controparte_1
l'effetto, condannarsi quest'ultima alla refusione, in suo favore, della somma necessaria alla corresponsione degli emolumenti dovuti ai nn.
119 operai a tempo indeterminato collocati in CISOA per il mese di dicembre 2014, oltre che al pagamento delle spese processuali cui è, ad oggi, tenuta in ragione della soccombenza nelle procedure monitorie azionate nei suoi confronti.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
1.1. La questione sottesa alla presente controversia in esame rende necessaria l'osservazione, in via preliminare, che la mera riduzione, nel corso dell'esecuzione del Piano, dei finanziamenti regionali inizialmente approvati non integra il requisito della “comprovata indisponibilità economica di fondi già stanziati”, che legittima il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni (c.d. “CIG”). pagina 8 di 18 Occorre infatti considerare, al riguardo, che il punto 4 della Circolare
n. 178/93 – già menzionata in punto di fatto, in quanto posta a CP_3
base del rigetto dell'istanza di integrazione salariale avanzata dalla ricorrente – stabilisce, in ordine alle cause integrabili, che “i motivi economici, quali la "mancanza di fondi" o il "mancato finanziamento" in linea di massima non rientrano fra le cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali, in quanto sono imputabili al datore di lavoro con riferimento al normale rischio di impresa. Peraltro, per quanto riguarda le Amministrazioni regionali, i suddetti motivi possono essere ammessi quando la sospensione delle lavorazioni dipenda da comprovata indisponibilità dei fondi relativi a programmi di lavoro per i quali risulti già effettuato uno stanziamento nel bilancio regionale, approvato dal
Commissario di Governo e sia stata già approvata dal competente
Assessorato regionale la relativa perizia di spesa”.
Invero, in disparte la chiarezza delle indicazioni fornite dall' la CP_3
Suprema Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che “in tema di lavoro pubblico, qualora la contrattazione collettiva integrativa regionale preveda un obbligo di garanzia di un numero minimo di giornate lavorative per i lavoratori a tempo determinato, tale obbligo vincola direttamente l'ente datore di lavoro, a prescindere dall'assetto amministrativo-finanziario che lo lega all'ente sovraordinato finanziatore. La mera allegazione della mancanza di disponibilità economica non è sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale, in quanto grava sull'ente
l'onere di prevedere, richiedere e reperire le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali, ovvero di provare
l'impossibilità oggettiva di ottenere i relativi finanziamenti.
L'eventuale dipendenza finanziaria da altro ente non modifica la titolarità soggettiva degli obblighi derivanti dalla contrattazione pagina 9 di 18 collettiva in capo al datore di lavoro, potendosi al più configurare un'azione di manleva nei confronti dell'ente sovraordinato che non abbia consentito il rispetto degli impegni contrattuali. Ove la norma contrattuale integrativa fissi senza riserve un obbligo assunzionale minimo, questo comporta il correlato dovere di previsione e reperimento delle necessarie risorse finanziarie. In caso di mancato adempimento, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno derivante dal mancato svolgimento delle giornate lavorative garantite, gravando sul datore di lavoro, secondo i principi generali, l'onere di provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi, anche accessori, finalizzati all'esecuzione della prestazione promessa, inclusi quelli relativi al reperimento dei fondi necessari” (cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
34290/2024).
Deve, pertanto, pienamente condividersi l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale nelle statuizioni rese nei confronti della ed in altre Parte_1
vicende perfettamente sovrapponibili al caso di specie nella misura in cui, accertata la responsabilità, in via principale, dell'odierno ricorrente per l'effetto dell'accoglimento delle domande monitorie azionate nei suoi confronti dai lavoratori, ha chiarito che “i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta di c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr. Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014;
Sez. L. Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018)”. Ciò in quanto “non rileva, al fine di giustificare la sospensione dell'attività lavorativa a prescindere dall'ammissione alla Cassa Integrazione, il richiamo all'art. 46 del CCNL pagina 10 di 18 idraulico forestali. Il predetto articolo, infatti, si limita a definire le due tipologie contrattuali mediante le quali procedere all'assunzione degli operai così descrivendole: “gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto sono classificati in Operai a tempo determinato ed
Operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurati e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. La norma, dunque, si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo indeterminato prevedendo, al capo b), la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto
l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, non consente affatto al datore di lavoro di sospendere arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato allorché abbia svolto 181 giornate di lavoro. Quello delle
181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un lavoratore a tempo indeterminato, fermo restando che la sospensione dal servizio per il periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione, pena, in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in favore del lavoratore per illegittima sospensione” (cfr., in questi termini, Tribunale di Salerno, Sez.
Lav., n. 1645/2022 e, nello stesso senso, “ex multis”, Trib. Salerno, Sez. pagina 11 di 18 Lav. cit, nn. 63/2023, 64/2023, 67/2024, 172/2024, 271/2024; T.A.R.
- Sezione Salerno, n. 1750/2024). CP_1
1.2. Ciò posto, occorre ancora preliminarmente rilevare che nelle medesime statuizioni il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha sì condannato l'odierna ricorrente al pagamento, nei confronti di ciascuno degli operai ingiungenti, della retribuzione relativa alla mensilità di Dicembre 2014 (oltre accessori e spese della procedura monitoria), ma ha anche accolto la domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti della terza Parte_1
chiamata . Controparte_1
Non è infatti revocabile in dubbio che la parte opposta sia totalmente estranea al rapporto di lavoro che si instaura unicamente tra la ed il singolo operaio di Parte_1
talché, nella sua qualità di datore di lavoro, ricade sulla parte ricorrente
– in via diretta – la responsabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori;
né, tanto meno, la mera allegazione della mancanza di disponibilità economica è di per sé sufficiente ad escludere l'anzidetta responsabilità datoriale (cfr., in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 34290/2024).
Tuttavia, in un sistema di delega delle funzioni qual è quello che viene in rilievo nel presente giudizio, la stessa normativa regionale posta a base della difesa di parte opposta evidenzia che l'attività di Forestazione e
Bonifica montana è svolta dal ricorrente su delega della CP_1
e con oneri finanziari totalmente a carico di quest'ultima,
[...]
non potendo gli Enti delegati, in quanto privi di autonomia finanziaria, impositiva e di entrate proprie, sopperirvi diversamente.
Vale la pena rammentare, sul punto, che la Legge Regionale n. 11/1996 sancisce espressamente: pagina 12 di 18 - che gli Enti delegati predispongono ed adottano specifici Piani forestali, pluriennali e annuali, attuativi del Piano Forestale Generale vigente (cfr. art. 5, comma 7), i quali vengono adottati e trasmessi alla
Giunta regionale che li approva, previa istruttoria del competente
Settore per il Piano Forestale Generale ed espressione del parere del
Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi (cfr. art. 5, comma 9),
- che la Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all'accredito delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di competenza previsti dall'art. 2, comma 1, come ivi indicati (cfr. art. 6, comma 1),
- che gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti (cfr. art. 6, comma 2);
- che gli interventi previsti, articolati in perizie di lavori inseriti nel Piano di forestazione approvato, vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico- forestale già in attività presso gli Enti delegati (art. 30, comma 1);
- che la si impegna a garantire annualmente il Controparte_1
finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana previste dalla stessa legge (cfr. art. 30, comma 4).
Orbene, premesso che l'entità del fondo destinato all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 11/1996 è stabilita dallo stanziamento appostato in sede di approvazione del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario di riferimento, e che su tale disponibilità la Giunta provvede alla successiva ripartizione, la successiva Legge Regionale n. 14/2006, di modifica ed integrazione della precedente, determina i criteri della ripartizione delle risorse tra gli Enti delegati, stabilendo: pagina 13 di 18 - che essa vada effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro (cfr. art. 6, comma 1);
- che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, per la Parte_1
sia mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale in ettari (cfr. art. 6, comma 2, lett. a);
- che agli Enti per i quali il rapporto di cui alla lett. a) sia uguale o superiore al valore indicato non è consentito il “turn over” della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, né
l'incremento delle giornate per la mano d'opera a tempo determinato
(cfr. art. 6, comma 2, lett. c).
Da ultimo, la sussistenza di una garanzia a carico della CP_1
per i maggiori oneri scaturenti dal mancato riconoscimento
[...]
della c.d. “CISOA” è espressamente prevista “ex lege” dall'art. 6, comma
1, della Legge Regionale Campania n. 1/2016, laddove sancisce che “per assicurare il riequilibrio finanziario e concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di bonifica montana e difesa del suolo, alle
Comunità (Enti Delegati) sono riconosciuti, nei limiti degli Pt_3
stanziamenti regionali, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle opere non completamente finanziate per il periodo 2010-2014 e dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA)”.
Del resto, depongono nel senso della sussistenza, in capo alla CP_1
, di una posizione di garanzia nei confronti della ricorrente, le
[...]
stesse note prot. nn. 2016.0075401 del 03/2/2016, 2018.0701575 del
07/11/2018 e 2018.0714659 del 13/11/2018 con cui l'Ente Regionale pagina 14 di 18 resistente ha richiesto alla di trasmettersi la Parte_1
documentazione, relativa all'anno 2014, necessaria a provvedere allo stanziamento dei maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (c.d. “CISOA”); infatti, laddove non vi fosse un obbligo in capo alla di Controparte_1
provvedere a tale stanziamento, non si comprenderebbe perché siano state inviate tali note.
1.3. Fermo quanto innanzi esposto, applicando i principi di cui sopra al caso di specie, deve ritenersi che la domanda di parte ricorrente è solo parzialmente meritevole di essere accolta.
Invero, come osservato poc'anzi in ordine alla sussistenza di una responsabilità datoriale della Parte_1
è invalso nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento
[...]
secondo cui “…la mera allegazione della mancanza di disponibilità economica non è sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale, in quanto grava sull'ente l'onere di prevedere, richiedere
e reperire le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali, ovvero di provare l'impossibilità oggettiva di ottenere
i relativi finanziamenti. L'eventuale dipendenza finanziaria da altro ente non modifica la titolarità soggettiva degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva in capo al datore di lavoro, potendosi al più configurare un'azione di manleva nei confronti dell'ente sovraordinato che non abbia consentito il rispetto degli impegni contrattuali (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., Sez.
Lav., ordinanza n. 34290/2024 cit.).
Facendo rigorosa applicazione dei principi appena richiamati ne consegue che, non avendo la ricorrente dato pieno riscontro alle richieste documentali di parte resistente di cui alla nota prot. n. pagina 15 di 18 2018.0701575 del 07/11/2018 (cfr. all. 8 della produzione di parte ricorrente nel procedimento recante R.G.N. 254/2022), atteso che essa si è limitata a produrre il solo attestato, rilasciato dall'Ufficio
Ragioneria dell'Ente, di riepilogo delle somme spettanti ai lavoratori per la mensilità di dicembre 2014 in uno all'elenco nominativo degli stessi
(cfr. all. 10 al ricorso), non può ritenersi puntualmente assolto, nel caso in esame, l'onere su di essa incombente di reperimento delle risorse asseritamente dovute e, per l'effetto, non è suscettibile di accoglimento, in mancanza di prova, la domanda volta al riconoscimento della somma di € 217.895,53, pari all'importo complessivo degli emolumenti da corrispondersi ai n. 119 lavoratori non ammessi alla CISOA.
Tuttavia, la mancanza di una puntuale rendicontazione legittimante il trasferimento, ad opera dell'Ente delegante , delle Controparte_1
risorse necessarie a far fronte alla scopertura finanziaria per cui è causa, risulta del tutto recessiva rispetto all'esistenza dei titoli giudiziali allegati e provati dalla ricorrente, consistenti nei Decreti Ingiuntivi, per quanto consta in questa sede, irrevocabili (cfr. all. 11), ove sono stati rigorosamente quantificati, in applicazione del principio della soccombenza, gli importi dovuti dalla resistente al fine di tenere indenne la dal pagamento delle Parte_1
somme da versarsi in favore degli operai ingiungenti, nella misura equivalente alle retribuzioni da essi perdute.
1.4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto e, per l'effetto, la CP_1
va condannata alla refusione, in favore della ricorrente,
[...]
dell'importo complessivo di € 92.976,99, quale debitoria risultante dall'accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dalla
[...]
nelle singole procedure monitorie Parte_1
pagina 16 di 18 azionate nei suoi confronti.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento, ancorché parziale, della domanda, sono poste a carico della CP_1
e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
92.976,99, pari all'importo effettivamente riconosciuto al ricorrente, in applicazione del criterio del “decisum”) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la CP_1
alla refusione, in favore della
[...] Parte_1
dell'importo complessivo di € 92.976,99;
[...]
2) Condanna la alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario. pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 30/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
pagina 18 di 18
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8912/2022
All'udienza del 29/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. RAFFAELE FALCE;
per parte resistente l'Avv. ALBA DI LASCIO.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione “scritta”, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8912/2022, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato,
Deliberazione della G.E. n. 11/2020 e successiva Determina Dirigenziale
n. 73/2020 allegati al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Raffaele Falce, presso il cui studio, sito in Controne (SA) alla via S.S. 488, n. 10, elettivamente domicilia;
- PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alba Di Lascio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso la sede legale dell'Avvocatura
Regionale, sita in Napoli alla via S. Lucia, n. 81;
pagina 2 di 18 - PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Salerno, dichiaratasi incompetente per materia nel giudizio recante
R.G.N. 254/2022, depositato il 10/3/2023 e regolarmente notificato, la ha dedotto: Parte_1
- in premessa ed in punto di fatto, di avere approvato, per l'anno 2014, con Deliberazione di Giunta n. 81/2013, il Progetto Preliminare di
Programmazione delle attività di forestazione e bonifica e, con successiva delibera n. 22 del 03/4/2014 il Piano Esecutivo, prevedendo
– in ossequio alle indicazioni degli Uffici regionali di cui alla nota del
15/11/2013, acquisita al prot. n. 7006 – un impegno di risorse pari a quelle stanziate e trasferite nell'anno 2013, nella misura di €
2.664.021,37 (di cui € 224.058,58 per attività di lotta e prevenzione degli incendi boschivi); che il suddetto importo costituiva, come specificato in Delibera, impegno assolutamente necessario, oltre che conforme al centesimo a quanto stanziato per il 2013, al fine di assicurare "le garanzie occupazionali previste dal vigente CCNL di categoria a tutto il personale (operai e amministrativi) assunti a tempo indeterminato avente titolo"; che, tuttavia, con nota del 22/4/2014 – e, dunque, ad interventi già in corso di esecuzione –, nel comunicare la necessità di attenersi, in attesa della sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma Quadro, a quanto disposto dal CIPE con deliberazione del
03/8/2012, la rimodulava le dotazioni finanziarie Controparte_1
preventivamente assegnatele, riducendole ad € 2.041.495,93 ed essa vi si conformava approvando la Perizia di Variante al Piano di Forestazione
e Bonifica Montana, di cui alla delibera di G.E. n. 38/2014; che, in ragione della cospicua riduzione delle risorse finanziarie necessarie per pagina 3 di 18 l'attuazione del Piano 2014, dei ritardi nei trasferimenti operati dalla e della impossibilità di ridurre ulteriormente le Controparte_1
spese per la retribuzione dei lavoratori – la quale costituisce la parte più cospicua e rigida della spesa – attraverso la contrazione delle giornate lavorative degli operai a tempo determinato (OTD), ovvero ricorrendo alla cassa integrazione cd. "giornaliera" per gli (cui si era fatto ampio ricorso durante l'anno per scongiurare il licenziamento degli stessi con eventuale successiva riassunzione), con atto giuntale n. 83 del
18/11/2014 essa deliberava, di concerto con la parte resistente e con le organizzazioni sindacali di categoria, la collocazione - causa "mancanza fondi" - in Cassa Integrazione Salariale ex L. n. 457/1972 e ss.mm.ii
(c.d. “CISOA”) degli operai a tempo indeterminato per il mese di
Dicembre 2014;
- che, nonostante un primo accoglimento da parte della Commissione
Provinciale, l rigettava, sulla Controparte_2
base dell'asserito contrasto con la propria Circolare n. 178/1993 e con l'art. 8 della Legge n. 457/1972, l'istanza di integrazione salariale da essa avanzata, in quanto non ravvisava, nella fattispecie concreta, un'ipotesi di “comprovata indisponibilità di fondi già stanziati” – e, dunque, di evento sopravvenuto nel corso dell'anno 2014 – che potesse giustificare una sospensione temporanea dal lavoro per causa non imputabile al datore di lavoro, trattandosi piuttosto di un'ipotesi di insufficienza di risorse “ab origine”, Determinazione successivamente confermata dalla sentenza di rigetto n. 2125/2019 del Tribunale di
Salerno;
- che, a fronte del rigetto dell'istanza di integrazione salariale e nonostante il conseguente impegno assunto (cfr. note prot. n.
2016.0075401 del 03/2/2016 e n. 2018.0701575 del 07/11/2018), la pagina 4 di 18 non provvedeva all'effettivo stanziamento delle Controparte_1
risorse necessarie per il pagamento agli OTI della mensilità di dicembre
2014;
- che, pertanto, le azioni giudiziali intraprese nei suoi confronti dagli operai dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno si concludevano con la sua condanna al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della mensilità dicembre 2014, maggiorata degli interessi a far data dalla maturazione del diritto, nonché delle spese di lite ed accessori di legge del giudizio;
- che, tuttavia, non può adempiere a quanto statuito dal Tribunale, atteso che le risorse per il pagamento dei dipendenti utilizzati per le attività di riforestazione e bonifica montana sono esclusivamente quelle trasferite dalla quale Ente delegante, e che non è possibile CP_1
ricorrere ad altre entrate – peraltro insussistenti che per gli Enti montani – ovvero ad altri trasferimenti statali, regionali o comunali a destinazione vincolata, essendo tutte le sue dotazioni finanziarie vincolate all'espletamento dell'attività amministrativa/gestionale connessa alle funzioni delegate dalla . Controparte_1
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e,
[...]
per l'effetto, dichiarare la , ente delegante e titolare Controparte_1
della funzione Forestazione e Bonifica Montana, quale unica obbligata agli esborsi necessari per il pagamento dello stipendio dovuto agli operai da essa assunti a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro e collocati in
CISOA per la mensilità di dicembre 2014; condannare la CP_1
alla refusione, in suo favore, della somma di € 217.895,53,
[...]
pari all'importo complessivo degli emolumenti dovuti e da corrispondere ai n. 119 lavoratori all'epoca in servizio a tempo indeterminato per la pagina 5 di 18 detta mensilità (con esclusione delle indennità non dovute in assenza di prestazione lavorativa), come da elenco degli aventi diritto predisposto dall'Ufficio Ragioneria e riepilogo delle somme occorrenti agli atti;
con maggiorazione degli interessi legali a far data dalla maturazione del diritto (gennaio 2015) come per legge, trattandosi di crediti da lavoro e fino al soddisfo;
condannare, altresì, la – che, Controparte_1
sottrattasi inopinatamente e reiteratamente agli impegni assunti ed agli obblighi di legge, ha esposto la ricorrente ad azioni in giudizio da parte degli operai e relativa soccombenza – al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero di risarcimento danni, della somma di € 32.855,00, pari agli importi, salvo errori od omissioni, ad oggi dovuti per spese legali come da provvedimenti giudiziali elencati in ricorso e prodotti in atti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa depositata telematicamente il 2/4/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la , deducendo: che Controparte_1
l'opposizione proposta sarebbe inammissibile ed infondata sulla base della normativa regionale in materia;
- che, invero, la Legge Regionale n. 11/1996, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”, non solo sancisce che i fondi assegnati agli Enti delegati, compatibilmente alla disponibilità di Bilancio, sono spese di investimento per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della normativa, non già pagamenti di stipendi, retribuzioni o emolumenti ai dipendenti forestali, né tantomeno trasferimenti delle risorse necessarie al loro funzionamento;
ma
- che anche la successiva Legge Regionale n. 14/2006, di modifica ed pagina 6 di 18 integrazione della precedente, sancisce all'art.
6-ter i criteri di ripartizione delle risorse tra gli Enti delegati, prevedendo segnatamente che la stessa è effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro (comma 1); che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio (comma 2), per le Comunità è mantenuto Pt_3
l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale in ettari (lett. a); che agli Enti, per i quali il rapporto di cui alla lett. a) sia uguale o superiore al valore indicato, non è consentito il c.d. “turn over” della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, né l'incremento delle giornate per la mano d'opera a tempo determinato (lett. c).
- che la Legge Regionale n. 1/2016 stabilisce all'art. 6, comma 2, che le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 sono quantificate in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai senti della vigente normativa comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento cui gli interventi accedono e, ad ogni modo, nei limiti degli stanziamenti regionali, fino ad oggi risultati pari a zero;
- che non solo, nella vicenda in esame, parte ricorrente non avrebbe dato prova di aver adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione nei suoi confronti, ma che dalla stessa prospettazione di parte attorea si evincerebbe che gli operai in forza presso la stessa non abbiano prestato la propria opera lavorativa nel mese di Dicembre 2014 di talché, in via denegata e gradata, la somma richiesta col presente ricorso sarebbe pagina 7 di 18 incongrua, atteso che la cassa integrazione copre soltanto l'80% della retribuzione del dipendente.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda di parte ricorrente, perché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Istruita documentalmente la causa, questo Giudice, preso atto delle esigenze difensive dell'opponente in conseguenza della costituzione tardiva di parte opposta (cfr. decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 17/4/2025), rinviava all'udienza del 29/5/2025 per la discussione e decisione della causa.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE
1. La ha chiesto accertarsi Parte_1
la responsabilità del solo Ente delegante e, per Controparte_1
l'effetto, condannarsi quest'ultima alla refusione, in suo favore, della somma necessaria alla corresponsione degli emolumenti dovuti ai nn.
119 operai a tempo indeterminato collocati in CISOA per il mese di dicembre 2014, oltre che al pagamento delle spese processuali cui è, ad oggi, tenuta in ragione della soccombenza nelle procedure monitorie azionate nei suoi confronti.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
1.1. La questione sottesa alla presente controversia in esame rende necessaria l'osservazione, in via preliminare, che la mera riduzione, nel corso dell'esecuzione del Piano, dei finanziamenti regionali inizialmente approvati non integra il requisito della “comprovata indisponibilità economica di fondi già stanziati”, che legittima il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni (c.d. “CIG”). pagina 8 di 18 Occorre infatti considerare, al riguardo, che il punto 4 della Circolare
n. 178/93 – già menzionata in punto di fatto, in quanto posta a CP_3
base del rigetto dell'istanza di integrazione salariale avanzata dalla ricorrente – stabilisce, in ordine alle cause integrabili, che “i motivi economici, quali la "mancanza di fondi" o il "mancato finanziamento" in linea di massima non rientrano fra le cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali, in quanto sono imputabili al datore di lavoro con riferimento al normale rischio di impresa. Peraltro, per quanto riguarda le Amministrazioni regionali, i suddetti motivi possono essere ammessi quando la sospensione delle lavorazioni dipenda da comprovata indisponibilità dei fondi relativi a programmi di lavoro per i quali risulti già effettuato uno stanziamento nel bilancio regionale, approvato dal
Commissario di Governo e sia stata già approvata dal competente
Assessorato regionale la relativa perizia di spesa”.
Invero, in disparte la chiarezza delle indicazioni fornite dall' la CP_3
Suprema Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che “in tema di lavoro pubblico, qualora la contrattazione collettiva integrativa regionale preveda un obbligo di garanzia di un numero minimo di giornate lavorative per i lavoratori a tempo determinato, tale obbligo vincola direttamente l'ente datore di lavoro, a prescindere dall'assetto amministrativo-finanziario che lo lega all'ente sovraordinato finanziatore. La mera allegazione della mancanza di disponibilità economica non è sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale, in quanto grava sull'ente
l'onere di prevedere, richiedere e reperire le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali, ovvero di provare
l'impossibilità oggettiva di ottenere i relativi finanziamenti.
L'eventuale dipendenza finanziaria da altro ente non modifica la titolarità soggettiva degli obblighi derivanti dalla contrattazione pagina 9 di 18 collettiva in capo al datore di lavoro, potendosi al più configurare un'azione di manleva nei confronti dell'ente sovraordinato che non abbia consentito il rispetto degli impegni contrattuali. Ove la norma contrattuale integrativa fissi senza riserve un obbligo assunzionale minimo, questo comporta il correlato dovere di previsione e reperimento delle necessarie risorse finanziarie. In caso di mancato adempimento, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno derivante dal mancato svolgimento delle giornate lavorative garantite, gravando sul datore di lavoro, secondo i principi generali, l'onere di provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi, anche accessori, finalizzati all'esecuzione della prestazione promessa, inclusi quelli relativi al reperimento dei fondi necessari” (cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
34290/2024).
Deve, pertanto, pienamente condividersi l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale nelle statuizioni rese nei confronti della ed in altre Parte_1
vicende perfettamente sovrapponibili al caso di specie nella misura in cui, accertata la responsabilità, in via principale, dell'odierno ricorrente per l'effetto dell'accoglimento delle domande monitorie azionate nei suoi confronti dai lavoratori, ha chiarito che “i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta di c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr. Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014;
Sez. L. Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018)”. Ciò in quanto “non rileva, al fine di giustificare la sospensione dell'attività lavorativa a prescindere dall'ammissione alla Cassa Integrazione, il richiamo all'art. 46 del CCNL pagina 10 di 18 idraulico forestali. Il predetto articolo, infatti, si limita a definire le due tipologie contrattuali mediante le quali procedere all'assunzione degli operai così descrivendole: “gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto sono classificati in Operai a tempo determinato ed
Operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurati e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. La norma, dunque, si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo indeterminato prevedendo, al capo b), la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto
l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, non consente affatto al datore di lavoro di sospendere arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato allorché abbia svolto 181 giornate di lavoro. Quello delle
181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un lavoratore a tempo indeterminato, fermo restando che la sospensione dal servizio per il periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione, pena, in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in favore del lavoratore per illegittima sospensione” (cfr., in questi termini, Tribunale di Salerno, Sez.
Lav., n. 1645/2022 e, nello stesso senso, “ex multis”, Trib. Salerno, Sez. pagina 11 di 18 Lav. cit, nn. 63/2023, 64/2023, 67/2024, 172/2024, 271/2024; T.A.R.
- Sezione Salerno, n. 1750/2024). CP_1
1.2. Ciò posto, occorre ancora preliminarmente rilevare che nelle medesime statuizioni il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha sì condannato l'odierna ricorrente al pagamento, nei confronti di ciascuno degli operai ingiungenti, della retribuzione relativa alla mensilità di Dicembre 2014 (oltre accessori e spese della procedura monitoria), ma ha anche accolto la domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti della terza Parte_1
chiamata . Controparte_1
Non è infatti revocabile in dubbio che la parte opposta sia totalmente estranea al rapporto di lavoro che si instaura unicamente tra la ed il singolo operaio di Parte_1
talché, nella sua qualità di datore di lavoro, ricade sulla parte ricorrente
– in via diretta – la responsabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori;
né, tanto meno, la mera allegazione della mancanza di disponibilità economica è di per sé sufficiente ad escludere l'anzidetta responsabilità datoriale (cfr., in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 34290/2024).
Tuttavia, in un sistema di delega delle funzioni qual è quello che viene in rilievo nel presente giudizio, la stessa normativa regionale posta a base della difesa di parte opposta evidenzia che l'attività di Forestazione e
Bonifica montana è svolta dal ricorrente su delega della CP_1
e con oneri finanziari totalmente a carico di quest'ultima,
[...]
non potendo gli Enti delegati, in quanto privi di autonomia finanziaria, impositiva e di entrate proprie, sopperirvi diversamente.
Vale la pena rammentare, sul punto, che la Legge Regionale n. 11/1996 sancisce espressamente: pagina 12 di 18 - che gli Enti delegati predispongono ed adottano specifici Piani forestali, pluriennali e annuali, attuativi del Piano Forestale Generale vigente (cfr. art. 5, comma 7), i quali vengono adottati e trasmessi alla
Giunta regionale che li approva, previa istruttoria del competente
Settore per il Piano Forestale Generale ed espressione del parere del
Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi (cfr. art. 5, comma 9),
- che la Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all'accredito delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di competenza previsti dall'art. 2, comma 1, come ivi indicati (cfr. art. 6, comma 1),
- che gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti (cfr. art. 6, comma 2);
- che gli interventi previsti, articolati in perizie di lavori inseriti nel Piano di forestazione approvato, vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico- forestale già in attività presso gli Enti delegati (art. 30, comma 1);
- che la si impegna a garantire annualmente il Controparte_1
finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana previste dalla stessa legge (cfr. art. 30, comma 4).
Orbene, premesso che l'entità del fondo destinato all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 11/1996 è stabilita dallo stanziamento appostato in sede di approvazione del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario di riferimento, e che su tale disponibilità la Giunta provvede alla successiva ripartizione, la successiva Legge Regionale n. 14/2006, di modifica ed integrazione della precedente, determina i criteri della ripartizione delle risorse tra gli Enti delegati, stabilendo: pagina 13 di 18 - che essa vada effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro (cfr. art. 6, comma 1);
- che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, per la Parte_1
sia mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale in ettari (cfr. art. 6, comma 2, lett. a);
- che agli Enti per i quali il rapporto di cui alla lett. a) sia uguale o superiore al valore indicato non è consentito il “turn over” della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, né
l'incremento delle giornate per la mano d'opera a tempo determinato
(cfr. art. 6, comma 2, lett. c).
Da ultimo, la sussistenza di una garanzia a carico della CP_1
per i maggiori oneri scaturenti dal mancato riconoscimento
[...]
della c.d. “CISOA” è espressamente prevista “ex lege” dall'art. 6, comma
1, della Legge Regionale Campania n. 1/2016, laddove sancisce che “per assicurare il riequilibrio finanziario e concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di bonifica montana e difesa del suolo, alle
Comunità (Enti Delegati) sono riconosciuti, nei limiti degli Pt_3
stanziamenti regionali, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle opere non completamente finanziate per il periodo 2010-2014 e dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA)”.
Del resto, depongono nel senso della sussistenza, in capo alla CP_1
, di una posizione di garanzia nei confronti della ricorrente, le
[...]
stesse note prot. nn. 2016.0075401 del 03/2/2016, 2018.0701575 del
07/11/2018 e 2018.0714659 del 13/11/2018 con cui l'Ente Regionale pagina 14 di 18 resistente ha richiesto alla di trasmettersi la Parte_1
documentazione, relativa all'anno 2014, necessaria a provvedere allo stanziamento dei maggiori oneri derivanti dal mancato riconoscimento della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (c.d. “CISOA”); infatti, laddove non vi fosse un obbligo in capo alla di Controparte_1
provvedere a tale stanziamento, non si comprenderebbe perché siano state inviate tali note.
1.3. Fermo quanto innanzi esposto, applicando i principi di cui sopra al caso di specie, deve ritenersi che la domanda di parte ricorrente è solo parzialmente meritevole di essere accolta.
Invero, come osservato poc'anzi in ordine alla sussistenza di una responsabilità datoriale della Parte_1
è invalso nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento
[...]
secondo cui “…la mera allegazione della mancanza di disponibilità economica non è sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale, in quanto grava sull'ente l'onere di prevedere, richiedere
e reperire le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali, ovvero di provare l'impossibilità oggettiva di ottenere
i relativi finanziamenti. L'eventuale dipendenza finanziaria da altro ente non modifica la titolarità soggettiva degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva in capo al datore di lavoro, potendosi al più configurare un'azione di manleva nei confronti dell'ente sovraordinato che non abbia consentito il rispetto degli impegni contrattuali (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., Sez.
Lav., ordinanza n. 34290/2024 cit.).
Facendo rigorosa applicazione dei principi appena richiamati ne consegue che, non avendo la ricorrente dato pieno riscontro alle richieste documentali di parte resistente di cui alla nota prot. n. pagina 15 di 18 2018.0701575 del 07/11/2018 (cfr. all. 8 della produzione di parte ricorrente nel procedimento recante R.G.N. 254/2022), atteso che essa si è limitata a produrre il solo attestato, rilasciato dall'Ufficio
Ragioneria dell'Ente, di riepilogo delle somme spettanti ai lavoratori per la mensilità di dicembre 2014 in uno all'elenco nominativo degli stessi
(cfr. all. 10 al ricorso), non può ritenersi puntualmente assolto, nel caso in esame, l'onere su di essa incombente di reperimento delle risorse asseritamente dovute e, per l'effetto, non è suscettibile di accoglimento, in mancanza di prova, la domanda volta al riconoscimento della somma di € 217.895,53, pari all'importo complessivo degli emolumenti da corrispondersi ai n. 119 lavoratori non ammessi alla CISOA.
Tuttavia, la mancanza di una puntuale rendicontazione legittimante il trasferimento, ad opera dell'Ente delegante , delle Controparte_1
risorse necessarie a far fronte alla scopertura finanziaria per cui è causa, risulta del tutto recessiva rispetto all'esistenza dei titoli giudiziali allegati e provati dalla ricorrente, consistenti nei Decreti Ingiuntivi, per quanto consta in questa sede, irrevocabili (cfr. all. 11), ove sono stati rigorosamente quantificati, in applicazione del principio della soccombenza, gli importi dovuti dalla resistente al fine di tenere indenne la dal pagamento delle Parte_1
somme da versarsi in favore degli operai ingiungenti, nella misura equivalente alle retribuzioni da essi perdute.
1.4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto e, per l'effetto, la CP_1
va condannata alla refusione, in favore della ricorrente,
[...]
dell'importo complessivo di € 92.976,99, quale debitoria risultante dall'accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dalla
[...]
nelle singole procedure monitorie Parte_1
pagina 16 di 18 azionate nei suoi confronti.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento, ancorché parziale, della domanda, sono poste a carico della CP_1
e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
[...]
92.976,99, pari all'importo effettivamente riconosciuto al ricorrente, in applicazione del criterio del “decisum”) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la CP_1
alla refusione, in favore della
[...] Parte_1
dell'importo complessivo di € 92.976,99;
[...]
2) Condanna la alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato RAFFAELE FALCE, dichiaratosi anticipatario. pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 30/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
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