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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 118 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PALA AGOSTINA ed elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL POPOLO 19
OROSEI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
2. La casa familiare sita nel comune di Orosei in Via della Pace n.
38 unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda è assegnata alla sig.ra Parte_2
;
[...]
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio l'assegno di € 300,00 mensili, che verrà versato anticipatamente Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c bancario della sig.ra e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, oltre al Parte_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate;
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna e il padre potrà tenerlo con sé secondo le seguenti cadenze: a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola alle 16:30 fino alla mattina del lunedì successivo, quando lo accompagnerà a scuola alle 8:30. Ulteriori frequentazioni del padre col minore si avranno durante i giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando lo riporterà presso la casa materna.
Il minore durante le festività comandate del 1° novembre, 8 Per_1 dicembre, Natale, Capodanno, 1° dell'anno, Epifania, Pasqua e SQ starà con l'uno o l'altro genitore secondo il seguente calendario: i giorni del 1° novembre, 8, 24, 25, 26, 27, 28 dicembre compreso, starà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, dal 29 dicembre al 2 gennaio starà con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
dal 3 al 6 gennaio starà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. A Pasqua e SQ starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Il 25 aprile,
28 aprile col padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, 1° maggio e
2 giugno con la madre negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le vacanze estive, coincidenti con la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo, il minore starà con la madre e col padre secondo lo stesso schema stabilito per il periodo di frequenza scolastica poiché dalle 8:30 sino alle
18 frequenterà la ludoteca e/o campus estivo.
Pag. 2 di 4 5. Il sig. si accolla interamente il debito residuo derivante Pt_1 dai due prestiti (di € 5.000,00 e € 14.800,00) contratti in costanza di matrimonio, allo stato attuale pari ad € 19.800,00 complessivi, mentre la sig.ra Parte_2 provvederà al pagamento del residuo prestito personale di € 8.600,00 mediante versamento sul c/c bancario del sig. di € 100,00 mensili. Pt_1
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., si chiede che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data
27.01.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Iglesias il 30.08.2008, annotato nei registri dello stato civile di detto comune all'atto n. 44, parte 2, serie A, anno 2008; che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]); che i coniugi sono separati di Per_1
fatto dal mese di ottobre 2023 e il sig. si è trasferito presso altra abitazione sita Pt_1
in Orosei alla via C. Colombo;
che la casa coniugale sita in Orosei in via della Pace n.
38, presa in locazione dai coniugi è nell'esclusivo godimento della sig.ra ; che Parte_2
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
che i ricorrenti intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate all'udienza del 6 marzo 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 3 di 4 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di diritto pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione del figlio minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in ricorso e confermate all'udienza del Parte_2
06.03.2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 118 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PALA AGOSTINA ed elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL POPOLO 19
OROSEI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
2. La casa familiare sita nel comune di Orosei in Via della Pace n.
38 unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda è assegnata alla sig.ra Parte_2
;
[...]
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio l'assegno di € 300,00 mensili, che verrà versato anticipatamente Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c bancario della sig.ra e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, oltre al Parte_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate;
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna e il padre potrà tenerlo con sé secondo le seguenti cadenze: a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola alle 16:30 fino alla mattina del lunedì successivo, quando lo accompagnerà a scuola alle 8:30. Ulteriori frequentazioni del padre col minore si avranno durante i giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:30, quando lo riporterà presso la casa materna.
Il minore durante le festività comandate del 1° novembre, 8 Per_1 dicembre, Natale, Capodanno, 1° dell'anno, Epifania, Pasqua e SQ starà con l'uno o l'altro genitore secondo il seguente calendario: i giorni del 1° novembre, 8, 24, 25, 26, 27, 28 dicembre compreso, starà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, dal 29 dicembre al 2 gennaio starà con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
dal 3 al 6 gennaio starà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. A Pasqua e SQ starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Il 25 aprile,
28 aprile col padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, 1° maggio e
2 giugno con la madre negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le vacanze estive, coincidenti con la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo, il minore starà con la madre e col padre secondo lo stesso schema stabilito per il periodo di frequenza scolastica poiché dalle 8:30 sino alle
18 frequenterà la ludoteca e/o campus estivo.
Pag. 2 di 4 5. Il sig. si accolla interamente il debito residuo derivante Pt_1 dai due prestiti (di € 5.000,00 e € 14.800,00) contratti in costanza di matrimonio, allo stato attuale pari ad € 19.800,00 complessivi, mentre la sig.ra Parte_2 provvederà al pagamento del residuo prestito personale di € 8.600,00 mediante versamento sul c/c bancario del sig. di € 100,00 mensili. Pt_1
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., si chiede che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data
27.01.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Iglesias il 30.08.2008, annotato nei registri dello stato civile di detto comune all'atto n. 44, parte 2, serie A, anno 2008; che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]); che i coniugi sono separati di Per_1
fatto dal mese di ottobre 2023 e il sig. si è trasferito presso altra abitazione sita Pt_1
in Orosei alla via C. Colombo;
che la casa coniugale sita in Orosei in via della Pace n.
38, presa in locazione dai coniugi è nell'esclusivo godimento della sig.ra ; che Parte_2
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
che i ricorrenti intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate all'udienza del 6 marzo 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 3 di 4 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di diritto pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione del figlio minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in ricorso e confermate all'udienza del Parte_2
06.03.2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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