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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 267/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 267/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 61/17 R.G., notificata il 12.7.2022 avente ad oggetto: Contratto di mutuo ipotecario
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. NUONNO PAOLA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
(CF ), nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_2
Cessionaria dei crediti di CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella Carnevali), i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni di legge agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/2/25 tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. NUONNO PAOLA precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa tutti;
Pag. 1 a 5 per l'appellata, l'avv. DAVI' MARIO precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte.
Per l'intervenuta li avv.ti Carlo Maccallini Controparte_2 e Antonella Carnevali precisano le conclusioni “facendo proprie quelle rassegnate dalla parte cedente e, pertanto, ribadita la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta con riferimento a domande restitutorie e/o risarcitorie, si insiste nel rigetto dell'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
ed :, per inammissibilità e infondatezza nonché per domanda nuova ai
[...] Parte_2 sensi dell'art. 345 cpc, e per l'effetto si chiede confermarsi la sentenza del Tribunale di Larino. 350/2022”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato IL 24/1/17, e citavano Parte_1 Parte_2 in giudizio la esponendo: Controparte_3 di aver sottoscritto, in data 9.5.2007, contratto di mutuo ipotecario con la
[...] (poi divenuta;
Controparte_4 Controparte_5 sostenevano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in quanto comportante l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, con conseguente indeterminatezza del tasso, in violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c., e degli artt. 117 co. 4 e 6 TUB, con conseguente necessità di sostituire il tasso di interesse applicato con quello legale;
chiedevano la sostituzione del piano di ammortamento alla francese con un piano a capitale costante;
sostenevano inoltre l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari;
chiedevano condannarsi la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita, in forza del piano di ammortamento alla francese applicato al contatto di mutuo oggetto di causa, pari ad euro 66.730,15, a titolo di interessi illegittimi applicati sino al 28.2.2015, e delle ulteriori somme indebitamente versate a tale titolo in epoca successiva, oltre interessi legali, nonché dell'ulteriore somma di euro 40.984,45, quale somma indebitamente versata sino al 28.2.2015, a titolo di interessi usurari e delle ulteriori somme indebitamente versate a tale titolo in epoca successiva.
Si costituiva in giudizio, la (già Controparte_6 Controparte_5
, chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Espletata CTU contabile, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 notificata il 12.7.2022, rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di CTU.
ed proponevano appello avverso tale pronuncia con Parte_1 Parte_2 citazione notificata il 27/7/22 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che fosse dichiarata l'appellata tenuta alla restituzione della somma di € 22.616,91 oltre interessi alla 92^ rata del 28.2.15 oltre alle spese di doppio grado di giudizio e di CTP e di CTU.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello; nel merito Controparte_6 rilevava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza proposta dagli appellanti, con comparsa depositata il 24/6/24 interveniva nel procedimento ex art. 111 cpc l' quale cessionaria a dei crediti di Controparte_2 [...]
facendo propri tutti gli atti già compiuti nell'interesse della;
con CP_6 CP_6 ordinanza del 28/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle
Pag. 2 a 5 circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di impugnazione sono i seguenti:
I) errata statuizione sulle spese di lite;
II) motivazione omessa o contraddittoria;
omessa motivazione sulla non condivisione della CTU contabile;
erronea statuizione su indeterminatezza dei tassi, su capitalizzazione, su anatocismo;
erronea pronuncia su differenza tra TAN e TAE;
erronea esclusione di discrepanza tra il tasso concordato e quello effettivo;
mancato riconoscimento della somma di € 1.978,65, riconosciuta come dovuta dalla banca con raccomandata del 5/10/16;
4. Il primo motivo di appello è fondato.
Dalla lettura degli atti di primo grado risulta che parte attrice con le note sostitutive depositate in data 25/3/22 ha precisato le conclusioni “riportandosi agli atti di causa tutti e si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”; con la comparsa conclusionale (e con le note di replica) parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda alla somma minore € 22.616,91, rispetto a quella richiesta in citazione.
Osserva la Corte che, pur avendo la comparsa conclusionale natura esclusivamente illustrativa in diritto di quella parte della vicenda sottoposta al giudice che si ritenga necessiti una più intensa spiegazione tecnico-argomentativa, la Corte di Cassazione ha affermato che è necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr., Sez. 3, n. 3593, 16/2/2010); orbene dalla lettura della comparsa conclusionale si evince che parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda al minor importo sopra indicato rispetto a quello richiesto in citazione, motivo per cui la liquidazione delle spese di primo grado deve essere effettuata in relazione al minor valore della controversia come sopra individuato.
5. Riguardo alle contestazioni relative all'indeterminatezza dei tassi, alla capitalizzazione, all'anatocismo, all'erronea pronuncia su differenza tra TAN e TAE, all'erronea esclusione di discrepanza tra il tasso concordato e quello effettivo, va rilevato che la stessa parte attrice ha dato atto nella citazione introduttiva che il contratto di mutuo per cui è causa era stato stipulato con piano di “ammortamento alla francese” (vedi documento allegato dalla stessa parte attrice, unitamente alle condizioni economiche contrattuali e al prospetto delle condizioni economiche).
Ciò premesso, va pienamente confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza delle contestazioni illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in quanto asseritamente comportante l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, con conseguente asserita indeterminatezza dei tassi ex art. 1418 e 1346 c.c.; il Tribunale ha accertato che nessuna capitalizzazione è intervenuta;
nessuna indeterminatezza del tasso di interesse è riscontrabile;
la differenza tra TAN e TAE (pur riscontrata dal CTU) era la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza: la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma lievemente maggiore.
Va inoltre evidenziato che la Cassazione, con pronuncia a sezioni unite (sent. n. 15130 del 29/05/2024), pronuncia da cui non vi è motivo di dissentire, ha escluso che il contratto di mutuo bancario con modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e con regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; il contratto di mutuo risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., quando
Pag. 3 a 5 include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
la Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti: la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" non costituisce pertanto un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, in quanto la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, ma dipende dalla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale.
5.1. Non sono state effettuate contestazioni in appello avverso la parte della sentenza che ha escluso la sussistenza di illegittima applicazione di interessi usurari, statuizione che pertanto è passata in giudicato.
6. In ordine al mancato riconoscimento della somma di € 1.978,65, e al mancato rilievo del riconoscimento di debito ex art. 1988 cc, costituito dal fatto che la banca aveva riconosciuto come dovuta detta somma con raccomandata del 5/10/16, parte appellata ha dedotto che la domanda, fondata sull'assunto riconoscimento di debito, è domanda nuova, proposta per la prima volta solo in appello, con compromissione del diritto di difesa della banca.
L'eccezione sollevata dalla banca è fondata.
Parte attrice in citazione ha proposto unicamente domanda di restituzione di somme, allegando la nullità di clausole contrattuali;
non ha mai proposto alcuna domanda subordinata di pagamento della minore somma di € 1.978,65, fondata sull'applicazione dell'art. 1988 cc., neppure nel corso di tutto il giudizio di primo grado;
la relativa domanda è stata proposta solo con l'appello.
Osserva la Corte che parte attrice avrebbe dovuto proporre la domanda in questione quantomeno entro il termine di cui all'art. 183 cpc, onde consentire alla parte convenuta di effettuare le proprie difese, anche di carattere istruttorio, tenuto conto dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla proposizione di domanda ex art. 1988 cc.; non avendo proposto la parte attrice alcuna domanda in primo grado ex art. 1988 cc, ritiene la Corte che l'onere probatorio relativo al riconoscimento della restituzione della somma di € 1.978,65 ricada sulla stessa parte attrice, che nulla ha allegato o comprovato in ordine alla debenza della detta somma, se non il documento in data 5/10/16, al quale non può essere riconosciuta alcuna valenza di riconoscimento di debito, tenuto conto della contestazione della debenza di alcuna somma effettuata dalla banca con la comparsa di costituzione in primo grado e del rigetto delle domande proposte in relazione all'assunto pagamento di somme non dovute per nullità di clausole contrattuali.
7. Atteso l'esito complessivo della controversia, che ha visto il rigetto integrale della domanda e l'accoglimento dell'appello solo limitatamente alla statuizione sulle spese, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per ¼ delle spese di doppio grado, con condanna della parte appellante rimborsare alle parti appellate di ¾ delle spese, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 per il primo grado e del DM n. 147/22, per il grado di appello, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (con compensi medi per il primo grado e con compensi compresi tra valori minimi e medi per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata;
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 di ¾ delle spese di primo grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.835,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ dei compensi come innanzi indicati;
Pag. 4 a 5 - spese di CTU a carico di parte attrice;
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6
e della di ¾ delle spese del presente grado
[...] Controparte_2 di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.500,00,00 per compensi per ciascuna parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ dei compensi come innanzi indicati.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 267/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 61/17 R.G., notificata il 12.7.2022 avente ad oggetto: Contratto di mutuo ipotecario
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. NUONNO PAOLA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
(CF ), nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_2
Cessionaria dei crediti di CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella Carnevali), i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni di legge agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/2/25 tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. NUONNO PAOLA precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa tutti;
Pag. 1 a 5 per l'appellata, l'avv. DAVI' MARIO precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte.
Per l'intervenuta li avv.ti Carlo Maccallini Controparte_2 e Antonella Carnevali precisano le conclusioni “facendo proprie quelle rassegnate dalla parte cedente e, pertanto, ribadita la carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta con riferimento a domande restitutorie e/o risarcitorie, si insiste nel rigetto dell'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
ed :, per inammissibilità e infondatezza nonché per domanda nuova ai
[...] Parte_2 sensi dell'art. 345 cpc, e per l'effetto si chiede confermarsi la sentenza del Tribunale di Larino. 350/2022”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato IL 24/1/17, e citavano Parte_1 Parte_2 in giudizio la esponendo: Controparte_3 di aver sottoscritto, in data 9.5.2007, contratto di mutuo ipotecario con la
[...] (poi divenuta;
Controparte_4 Controparte_5 sostenevano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in quanto comportante l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, con conseguente indeterminatezza del tasso, in violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c., e degli artt. 117 co. 4 e 6 TUB, con conseguente necessità di sostituire il tasso di interesse applicato con quello legale;
chiedevano la sostituzione del piano di ammortamento alla francese con un piano a capitale costante;
sostenevano inoltre l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari;
chiedevano condannarsi la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita, in forza del piano di ammortamento alla francese applicato al contatto di mutuo oggetto di causa, pari ad euro 66.730,15, a titolo di interessi illegittimi applicati sino al 28.2.2015, e delle ulteriori somme indebitamente versate a tale titolo in epoca successiva, oltre interessi legali, nonché dell'ulteriore somma di euro 40.984,45, quale somma indebitamente versata sino al 28.2.2015, a titolo di interessi usurari e delle ulteriori somme indebitamente versate a tale titolo in epoca successiva.
Si costituiva in giudizio, la (già Controparte_6 Controparte_5
, chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Espletata CTU contabile, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 notificata il 12.7.2022, rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di CTU.
ed proponevano appello avverso tale pronuncia con Parte_1 Parte_2 citazione notificata il 27/7/22 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che fosse dichiarata l'appellata tenuta alla restituzione della somma di € 22.616,91 oltre interessi alla 92^ rata del 28.2.15 oltre alle spese di doppio grado di giudizio e di CTP e di CTU.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello; nel merito Controparte_6 rilevava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza proposta dagli appellanti, con comparsa depositata il 24/6/24 interveniva nel procedimento ex art. 111 cpc l' quale cessionaria a dei crediti di Controparte_2 [...]
facendo propri tutti gli atti già compiuti nell'interesse della;
con CP_6 CP_6 ordinanza del 28/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle
Pag. 2 a 5 circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di impugnazione sono i seguenti:
I) errata statuizione sulle spese di lite;
II) motivazione omessa o contraddittoria;
omessa motivazione sulla non condivisione della CTU contabile;
erronea statuizione su indeterminatezza dei tassi, su capitalizzazione, su anatocismo;
erronea pronuncia su differenza tra TAN e TAE;
erronea esclusione di discrepanza tra il tasso concordato e quello effettivo;
mancato riconoscimento della somma di € 1.978,65, riconosciuta come dovuta dalla banca con raccomandata del 5/10/16;
4. Il primo motivo di appello è fondato.
Dalla lettura degli atti di primo grado risulta che parte attrice con le note sostitutive depositate in data 25/3/22 ha precisato le conclusioni “riportandosi agli atti di causa tutti e si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”; con la comparsa conclusionale (e con le note di replica) parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda alla somma minore € 22.616,91, rispetto a quella richiesta in citazione.
Osserva la Corte che, pur avendo la comparsa conclusionale natura esclusivamente illustrativa in diritto di quella parte della vicenda sottoposta al giudice che si ritenga necessiti una più intensa spiegazione tecnico-argomentativa, la Corte di Cassazione ha affermato che è necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr., Sez. 3, n. 3593, 16/2/2010); orbene dalla lettura della comparsa conclusionale si evince che parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda al minor importo sopra indicato rispetto a quello richiesto in citazione, motivo per cui la liquidazione delle spese di primo grado deve essere effettuata in relazione al minor valore della controversia come sopra individuato.
5. Riguardo alle contestazioni relative all'indeterminatezza dei tassi, alla capitalizzazione, all'anatocismo, all'erronea pronuncia su differenza tra TAN e TAE, all'erronea esclusione di discrepanza tra il tasso concordato e quello effettivo, va rilevato che la stessa parte attrice ha dato atto nella citazione introduttiva che il contratto di mutuo per cui è causa era stato stipulato con piano di “ammortamento alla francese” (vedi documento allegato dalla stessa parte attrice, unitamente alle condizioni economiche contrattuali e al prospetto delle condizioni economiche).
Ciò premesso, va pienamente confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza delle contestazioni illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in quanto asseritamente comportante l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, con conseguente asserita indeterminatezza dei tassi ex art. 1418 e 1346 c.c.; il Tribunale ha accertato che nessuna capitalizzazione è intervenuta;
nessuna indeterminatezza del tasso di interesse è riscontrabile;
la differenza tra TAN e TAE (pur riscontrata dal CTU) era la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza: la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma lievemente maggiore.
Va inoltre evidenziato che la Cassazione, con pronuncia a sezioni unite (sent. n. 15130 del 29/05/2024), pronuncia da cui non vi è motivo di dissentire, ha escluso che il contratto di mutuo bancario con modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e con regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; il contratto di mutuo risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., quando
Pag. 3 a 5 include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
la Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti: la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" non costituisce pertanto un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, in quanto la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, ma dipende dalla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale.
5.1. Non sono state effettuate contestazioni in appello avverso la parte della sentenza che ha escluso la sussistenza di illegittima applicazione di interessi usurari, statuizione che pertanto è passata in giudicato.
6. In ordine al mancato riconoscimento della somma di € 1.978,65, e al mancato rilievo del riconoscimento di debito ex art. 1988 cc, costituito dal fatto che la banca aveva riconosciuto come dovuta detta somma con raccomandata del 5/10/16, parte appellata ha dedotto che la domanda, fondata sull'assunto riconoscimento di debito, è domanda nuova, proposta per la prima volta solo in appello, con compromissione del diritto di difesa della banca.
L'eccezione sollevata dalla banca è fondata.
Parte attrice in citazione ha proposto unicamente domanda di restituzione di somme, allegando la nullità di clausole contrattuali;
non ha mai proposto alcuna domanda subordinata di pagamento della minore somma di € 1.978,65, fondata sull'applicazione dell'art. 1988 cc., neppure nel corso di tutto il giudizio di primo grado;
la relativa domanda è stata proposta solo con l'appello.
Osserva la Corte che parte attrice avrebbe dovuto proporre la domanda in questione quantomeno entro il termine di cui all'art. 183 cpc, onde consentire alla parte convenuta di effettuare le proprie difese, anche di carattere istruttorio, tenuto conto dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla proposizione di domanda ex art. 1988 cc.; non avendo proposto la parte attrice alcuna domanda in primo grado ex art. 1988 cc, ritiene la Corte che l'onere probatorio relativo al riconoscimento della restituzione della somma di € 1.978,65 ricada sulla stessa parte attrice, che nulla ha allegato o comprovato in ordine alla debenza della detta somma, se non il documento in data 5/10/16, al quale non può essere riconosciuta alcuna valenza di riconoscimento di debito, tenuto conto della contestazione della debenza di alcuna somma effettuata dalla banca con la comparsa di costituzione in primo grado e del rigetto delle domande proposte in relazione all'assunto pagamento di somme non dovute per nullità di clausole contrattuali.
7. Atteso l'esito complessivo della controversia, che ha visto il rigetto integrale della domanda e l'accoglimento dell'appello solo limitatamente alla statuizione sulle spese, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per ¼ delle spese di doppio grado, con condanna della parte appellante rimborsare alle parti appellate di ¾ delle spese, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 per il primo grado e del DM n. 147/22, per il grado di appello, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (con compensi medi per il primo grado e con compensi compresi tra valori minimi e medi per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. 350/2022 pubblicata il 04/07/2022 Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata;
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 di ¾ delle spese di primo grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.835,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ dei compensi come innanzi indicati;
Pag. 4 a 5 - spese di CTU a carico di parte attrice;
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6
e della di ¾ delle spese del presente grado
[...] Controparte_2 di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.500,00,00 per compensi per ciascuna parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ dei compensi come innanzi indicati.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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