Ordinanza cautelare 23 febbraio 2018
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 12031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12661/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12661 del 2017, proposto da
IV NT, UC AP, RL AR SA, NT CI, ER PP, UD SS, RI BE, RI BE, BE De RU, RA De UC, ES BB, ER SO, NO NO, TO NN, PE AN, NA NI, DE NI, NO De LI, ER LE, NI DO, rappresentati e difesi dall'avvocato PE Aulino, con domicilio eletto presso lo studio OL AZ in Roma, viale Regina Margherita n. 262;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Napoli Federico II, Consorzio Interuniversitario Cineca, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Salerno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AM Landi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successiva-mente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, e per la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;
- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 3 ottobre 2017, non-chè i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa ri-chiamati e/o menzionati;
- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato in data 29 settembre 2017 sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it;
- del D.M. n. 477, del 28 giugno 2017 recante le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/18, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi ri-chiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;
- del Decreto MIUR i cui estremi sono ignoti che ha nominato la Commissione incaricata di verificare la compatibilità dei quesiti ai percorsi di studio della scuola superiore;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso;
- degli atti relativi all'espletamento dell'appalto indetto dal CINECA per il “Servizio di predisposizione dei quesiti per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a pro-grammazione nazionale in lingua italiana a.a. 2017-2018”, ove esistenti, e la documentazione relativa alla procedura di predisposizione e di validazione dei quesiti;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula e di ogni altro atto o provvedimento relativo alla procedura de qua;
- del Decreto Interministeriale n. 580 del 3.8.2017 recante la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018”; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente ai predetti corsi di studio;
nonché, per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di essere ammessi ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;
e, per la condanna in forma specifica
all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compreso il provvedimento di ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa per l'a.a. 2017/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso collettivo parte ricorrente ha contestato la mancata immatricolazione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2017/18, impugnando le determinazioni adottate dell’Amministrazione resistente ritenute viziate.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3.1 Questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata con il gravame (ordin. n.1050/2018).
3.2 Tale statuizione, tuttavia, è stata riformata in sede di appello cautelare, dove il Consiglio di Stato ha disposto lo scorrimento dei posti riservati ma rimasti disponibili (ordin. n. 6136/2018).
3.3 Con atto depositato il 12 luglio 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
4. All’udienza smaltimento del 14 luglio 2023 il ricorso è passato in decisione.
5. In considerazione della dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 84, co. 4 c.p.a., viene dichiarata l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
PE Sapone, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | PE Sapone |
IL SEGRETARIO