Art. 40.
E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.
Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l' articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.
Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l' articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.