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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4952/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4952/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ghezzani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Ghezzani
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 13.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30/12/2024, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della
1 separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze in data 22 dicembre 2012 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, , in data 16 novembre 2009 e in data 23 Per_1 Per_2 ottobre 2012.
Con provvedimento in data 9/1/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 13.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Firenze di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Firenze in data 22 dicembre 2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 87 parte 2 serie C 3)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con le modalità di frequentazione, già in essere, meglio descritte nel piano genitoriale allegato al ricorso;
3. Il domicilio coniugale di Via San Marco 19 a Livorno verrà assegnato alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente per accordo fra le parti, la quale provvederà al pagamento del 50% del mutuo gravante sull'immobile ed al 50% delle spese condominiale, rimanendo il restante 50% a carico del marito;
4. Il marito corrisponderà alla moglie, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge;
5. Le spese straordinarie per i figli, necessarie, documentate e comunque concordate, faranno carico alla madre per il 35% ed al padre per il 65%;
6. L'assegno unico familiare sarà direttamente accreditato dall'INPS al 50% fra i genitori.
7. Le parti concordano che il saldo al 15 agosto 2024 del conto corrente comune acceso presso INTESA S. PAOLO a nome di entrambi i coniugi venga trasferito sul nuovo conto aperto dalla moglie.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4952/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ghezzani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Ghezzani
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 13.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30/12/2024, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. Pt_1
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della
1 separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze in data 22 dicembre 2012 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, , in data 16 novembre 2009 e in data 23 Per_1 Per_2 ottobre 2012.
Con provvedimento in data 9/1/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 13.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Firenze di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Firenze in data 22 dicembre 2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 87 parte 2 serie C 3)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con le modalità di frequentazione, già in essere, meglio descritte nel piano genitoriale allegato al ricorso;
3. Il domicilio coniugale di Via San Marco 19 a Livorno verrà assegnato alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente per accordo fra le parti, la quale provvederà al pagamento del 50% del mutuo gravante sull'immobile ed al 50% delle spese condominiale, rimanendo il restante 50% a carico del marito;
4. Il marito corrisponderà alla moglie, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge;
5. Le spese straordinarie per i figli, necessarie, documentate e comunque concordate, faranno carico alla madre per il 35% ed al padre per il 65%;
6. L'assegno unico familiare sarà direttamente accreditato dall'INPS al 50% fra i genitori.
7. Le parti concordano che il saldo al 15 agosto 2024 del conto corrente comune acceso presso INTESA S. PAOLO a nome di entrambi i coniugi venga trasferito sul nuovo conto aperto dalla moglie.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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