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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2919/2022
vertente tra
parte domiciliata in VIA BONCOMPAGNI, 16 00187 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. GENTILI MARIA PAOLA e avv. LOSI DAVIDE ( ) C.F._1
VIA BONCOMPAGNI N. 16 ROMA
Parte appellante contro anche quale mandatario di parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 CP_1 CP_2 ROMA rappresentata dall'avv. SORDILLO MICHELE
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4333/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 12.5.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto nei confronti dell' e CP_1 CP_2 da , volto a sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. Parte_1 397 2021 00157310 14 000 notificatole dall' in data 28.12.2021 per omessi contributi alla CP_1 Gestione Separata e, in subordine, l'illegittimità delle sole sanzioni applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000.
Appella detta sentenza la con quattro motivi, su ognuno dei quali prende posizione Parte_1 l' , che si costituisce anche quale mandatario della concludendo in via preliminare CP_1 CP_2 per il difetto di legittimazione passiva della società (contumace in primo grado) e nel merito per il rigetto del gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Preliminarmente deve accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_2 sollevata dall' . CP_1
Invero, l'art. 13, comma 1, l. 448/1988 aveva prescritto che “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall' già maturati e quelli che matureranno sino al CP_1
(31 dicembre 2008 ), sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione…”.
Il comma 8 dell'art. 13 stabiliva peraltro che, “qualora...i debitori promuovano verso il ruolo giudizio di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.2 co. 4 e 6, D.L. n. 338/1989 convertito in legge 389/1989, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra e cessionario”.
Tale regola presupponeva l'intervenuta cessione del credito iscritto a ruolo prima dell'inizio del giudizio e la trasmissione del ruolo al cessionario;
tuttavia la cessione, come indicato, ha riguardato solo i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 e non risulta effettuata nella fattispecie, relativa a crediti maturati successivamente (riferiti all'anno 2012).
Sicché, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva della CP_2
Con il primo motivo di appello la censura la parte di sentenza in cui il primo Parte_1 giudice non ha dichiarato l' decaduto ex art. 25 D. Lgs n. 46/1999 dall'iscrivere a ruolo i CP_1 contributi stante la inapplicabilità della norma all'avviso bonario e quella in cui ha sostenuto che anche in caso di illegittima iscrizione a ruolo il giudice è tenuto ad esaminare la fondatezza del merito della pretesa.
Ha rilevato l'appellante di avere eccepito la decadenza non dal potere di emettere l'avviso bonario, bensì dall'iscrivere la pretesa nei ruoli esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento (di avviso bonario), come previsto dalla norma, ossia la decadenza dall'emettere il successivo (opposto) avviso di addebito. Poiché l'avviso bonario era stato notificato il 13.8.2018 e l'avviso di addebito solo il 28.12.2021 (e non entro il 31 dicembre 2019), l' era inevitabilmente decaduto dalla pretesa azionata con CP_1 l'addebito.
Il motivo è infondato.
Non solo l'eccezione di decadenza riguarda vizi dell'atto impugnato non di merito ma formali, azionabili con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. pacificamente scaduti, ma è vero che in ogni caso il credito contributivo, con il giudizio di opposizione, fuoriesce dall'ambito amministrativo per divenire oggetto di accertamento nel merito da parte del giudice (e ciò per la natura stessa dell'instaurato giudizio, dunque a prescindere dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale dell' , ritenuta invece necessaria CP_1 dall'appellante), principio oramai riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza, anche diversa da quella richiamata nella sentenza impugnata (v. in tal senso la sentenza di questa Corte n. 3470/2019 del 4.10.2019 in fattispecie del tutto sovrapponibile, e giurisprudenza della Corte di Cassazione ivi diffusamente richiamata).
Con il secondo motivo la lamenta l'erroneità della pronuncia sulla prescrizione, Parte_1 esclusa dal primo giudice con riferimento al termine a quo della data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non delle date in cui la contribuzione doveva essere versata, come stabilito dalla più recente giurisprudenza.
Non era poi applicabile la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale dell'art. 37 DL n. 18/2020 conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, in quanto intervenuta a pretesa (relativa all'anno 2012) già ampiamente prescritta.
Il motivo è fondato.
La ratio decidendi espressa dal Tribunale - fondata sulla decorrenza del termine prescrizionale dal termine per la presentazione dei redditi, individuata quale primo momento dal quale l'ente poteva esercitare il proprio diritto, - è contraria all'orientamento, già allora consolidato, della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche in ipotesi di mancata iscrizione alla gestione separata, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (nel caso di specie dal 9.7.2013, termine – prorogato dal 6.6.2013 - per il pagamento dei contributi anno 2012 “senza sovrattassa”).
Infatti, dopo iniziali oscillazioni giurisprudenziali, l'orientamento nelle more consolidatosi - cui questa Corte intende dare continuità - è il seguente:
“La questione di causa è stata ex professo esaminata nell'arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo
2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel più volte citato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con
i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro . Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell' e connessi al lavoro autonomo ( cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) l' incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto l'eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio ( in termini:
Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 richiamata dall in memoria). Nel ribadire il principio la sezione lavoro di questa Corte, con ordinanza del 14 maggio
2019 nr. 12779, di cui questa sezione sesta ha preso atto nella riconvocazione, ha altresì aggiunto che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi,
a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento. Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001— ( trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo)— non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto” (Cass. ord. N. 23040/2019). Nello stesso senso " In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n.27950/2018; Cass.n. 19403/2019)” (da ultimo Cass. n. 5704/2021).
Dunque, nella fattispecie che qui occupa il termine prescrizionale decorreva, come visto, dal
9.7.2013, cosicchè alla data del 13.8.2018, primo atto interruttivo, era decorso il quinquennio, con conseguente estinzione del credito.
Né si era verificata alcuna ipotesi di sospensione del termine per condotta dolosa del contribuente ex art. 2941 n. 8 c.c. per omessa compilazione del quadro RR (già esclusa dal giudice di primo grado). In materia la Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 37529 del 30/11/2021) ha ribadito il proprio orientamento in base al quale “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo”. CP_ Dalla mancata compilazione del riquadro non è derivata per l' l'impossibilità di agire, ma una mera difficoltà di accertamento del credito, considerati anche gli autonomi poteri ispettivi e di CP_ accertamento di cui l' può avvalersi. E comunque la mancata compilazione del quadro RR è dipesa dalla circostanza che all'epoca la professionista non era iscritta alla gestione separata, alla quale è stata iscritta d'ufficio a seguito CP_ degli accertamenti compiuti dall'
Né vale la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid, ratione temporis non applicabile (lo stesso avviso è stato notificato prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, 17.3.2020), per cui alcuna sospensione si è verificata nel caso di specie.
Il motivo di appello va dunque accolto dichiarando prescritto il credito portato dall'opposto avviso di addebito.
Rimangono assorbiti gli ultimi due motivi, sulla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Gestione Separata e sulla legittimità delle sanzioni irrogate per l'ipotesi di evasione contributiva.
Le spese del doppio grado possono essere compensate per ¼ nei rapporti con l' (stante il CP_1 complessivo esito della lite, che ha visto il rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente), e poste per la residua quota carico dell' , liquidate in dispositivo sulla base CP_3 delle vigenti tariffe forensi e con riguardo al valore della domanda di euro 4.880,88. Le spese possono essere integralmente compensate quanto alla per il tenore della CP_2 CP_ pronuncia e per il suo rapporto di mandato con l'
P.Q.M.
La Corte , in riforma della impugnata sentenza,
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
-dichiara che nulla deve corrispondere all' in ordine all'avviso Parte_1 CP_1 di addebito opposto, stante l'intervenuta prescrizione del credito;
- compensa in ragione di ¼ le spese del doppio grado e pone a carico dell' la residua quota CP_1 delle spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in euro 843,00 e quanto all'appello in euro 1000,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
- compensa integralmente tra le parti le spese tra appellante e CP_2
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste