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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1895/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1895 dell'anno 2022, vertente
, (c.f.: e (c.f.: ) in proprio PA C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore (c.f.: ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Minopoli e Luigi Martino.
- APPELLANTI -
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Domenico La Torre.
- APPELLATA – nonchè
(p.iva: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano. Controparte_3
- APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, in tema di risarcimento danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta pagina 1 di 14 depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 9.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.5.2025 sia dalla difesa degli appellanti Controparte_1 PA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ) che dalla difesa
[...] Parte_2 Persona_1 dell'appellata . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 26.4.2022, e , in proprio e nella PA Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Persona_1
Corte, la e la , proponendo appello Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, con cui è stato così disposto: “rigetta le domande proposte da e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della PA Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , contro la in persona del l.r.p.t.; Dichiara assorbito l'esame della Persona_1 Controparte_1 domanda di garanzia proposta da in persona del l.r.p.t., nei confronti della ., in persona del Controparte_1 Controparte_4
l.p.r.t.; Condanna e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla minore PA Parte_2
, alla rifusione, in favore della convenuta in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che liquida in € Persona_1 Controparte_1
248,00 per esborsi ed euro 3.000 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55 (15% dei compensi), Iva e
Cpa come per legge e se dovute;
Condanna e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della PA Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , alla rifusione, in favore della chiamata in causa ., in persona Persona_1 Controparte_4 del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n.
55 (15% dei compensi), Iva e Cpa come per legge e se dovute”.
In particolare il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria che avevano proposto e PA
, in proprio e nella detta qualità, nei confronti della convenuta Parte_2 Controparte_1 lamentando danni non patrimoniali patiti sia dalla figlia minore, (in particolare danni alla salute e da Persona_1 vacanza rovinata) che da essi attori, in proprio (danni da vacanza rovinata), in conseguenza di lesioni personali riportate dalla minore in data 13.08.2013 presso la struttura ricettiva (Hotel Scoglio della Galea, nel Comune di
Ricardi, in Calabria), gestita dalla convenuta, ove essi attori soggiornavano per le vacanze estive.
e avevano prospettato, in particolare, la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., PA Parte_2 della assumendo che la piccola , mentre stava scendendo, insieme ad essi Controparte_1 Per_1 genitori, da una scala di accesso alla stanza in cui soggiornavano, fosse incappata in un ferro sporgente ma non facilmente visibile dal muretto della scala, estremamente tagliente, lacerandosi gravemente la coscia destra, con conseguente trasporto presso il pronto soccorso della ASL di Vibo Valentia in Tropea (ove la ferita era stata suturata la ferita con punti dal sanitario di turno), riportando postumi permanenti (in conseguenza di una vistosa cicatrice “deturpante” sulla coscia destra) nella misura del 7% (oltre ad una ITT di 10 gg. ed una ITP al 50% di gg.10 e un notevole trauma psicologico).
pagina 2 di 14 Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 chiedendo (ed ottenendo), in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione (la ) al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna a risarcire gli attori. Controparte_4
La , costituitasi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione della domanda di CP_2 manleva, ai sensi dell'art. 2952 c.c., e il difetto di legittimazione passiva, al riguardo, per il prospettato danno da vacanza rovinata, sostenendo che tale tipologìa di danno fosse estranea alla copertura assicurativa.
Quanto al merito, aveva contestato la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ammessi, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3037/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha deciso la controversia nei suddetti termini (rigettando, si ribadisce, la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori e dichiarando assorbito, di conseguenza, l'esame della domanda di manleva), ritenendo, in sintesi, che la società convenuta non potesse rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c.), dei danni lamentati dagli attori, ritenendo che l'istruttoria orale espletata in corso di causa non consentisse di ritenere raggiunta la prova sia in ordine al fatto storico come allegato in citazione, che della sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla minore e la presenza di un ferro sporgente sulla struttura muraria limitrofa alle scale percorse dalla stessa.
Tale convincimento è stato riassunto dal primo giudice nel seguente passaggio motivazionale: “l'attività deduttiva svolta dagli attori appare, in più occasioni, incerta e contraddittoria nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente ed, in particolare, nella individuazione delle cause della lesione (ferro sporgente o spigolo vivo del basamento in muratura, asseritamente allo stato grezzo;
in tale ultimo caso non è dato comprendere quali siano gli specifici profili di pericolosità del bene in custodia); incertezze ricostruttive si rinvengono anche in ordine alla concreta individuazione del luogo ove si sarebbe verificato l'evento (sulle scale ovvero all'interno della camera), essendo sufficiente richiamare quanto già evidenziato in ordine ai contenuti delle ctp medico legali di parte e del referto di
Pronto Soccorso;
non decisività delle dichiarazioni testimoniali, alla luce della evidenziata ricostruzione in chiave ipotetica e postuma della causa delle lesioni, riferendo, peraltro, di circostanze, quali la presenza di un paraspigoli in ferro sporgente, che non ha trovato riscontro nel materiale fotografico prodotto dagli attori.”.
****
e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla minore , PA Parte_2 Persona_1 hanno censurato la sentenza 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti quattro motivi.
1) ERROR IN PROCEDENDO – IN IUDICANDO - ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI – ERRATA INTERPRETAZIONE DEI
FATTI POSTI ALLA BASE DELLA DOMANDA – INESISTENZA DI CONTRADDITTORIETÀ DEI FATTI COSÌ COME ESPOSTI NEGLI ATTI -
Con il primo motivo hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato confusione e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti operata da essi attori, sostenendo che il Tribunale di
Napoli cure avesse confuso, e posto sullo stesso piano, da un lato, la descrizione dell'elemento “offensivo” (il ferro sporgente)”, e dall'altro la descrizione del luogo (muretto attiguo alla scala al grezzo con spigolo vivo) dalla quale sporgeva, appunto, il primo. pagina 3 di 14 Secondo gli appellanti, in particolare, lo stato del muretto, presentando uno spigolo vivo grezzo, non avrebbe escluso ma, anzi, confermato, l'esistenza del paraspigolo di metallo e di una parte di esso (ferro sporgente).
E hanno evidenziato come lo stato dei luoghi fosse evidente anche dalle foto allegate in primo grado, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, aggiungendo che anche le dichiarazioni rese dai due testi indicati da essi attori (peraltro ospiti della struttura e nemmeno conoscenti) avessero riportato i fatti così come verificatisi e lo stato dei luoghi (per averli vissuti), peraltro confermati dallo stesso fiduciario della compagnia di assicurazione, sconfessando la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte convenuta (testimonianza peraltro inammissibile per esser dipendente della struttura alberghiera ) e dal legale rappresentante della struttura a proposito del corrimano.
2) ERROR IN IUDICANDO - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2729
COD CIV – OMESSA VALUTAZIONE DEL QUADRO PROBATORIO COMPLESSIVO (PROVE TESTIMONIALI – FOTO – DICHIARAZIONI DI
CONTROPARTE).
Con il secondo motivo (strettamente collegato al primo), gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avesse male interpretato le prove.
In particolare, esclusa - secondo quanto riportato nel primo motivo- la contraddittorietà nella descrizione degli eventi, anche la prova testimoniale avrebbe assunto, secondo gli appellanti, connotati chiari e precisi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, avendo i testimoni, con dichiarazioni precise e concordanti e senza ragioni in base alle quali poter dubitare della relativa attendibilità, chiarito: “- il luogo ed il tempo del sinistro (la scaletta di accesso alla stanza – luogo di villeggiatura ) - la posizione della bambina (la bambina percorreva in discesa il lato più stretto della scala, quello costeggiante il muretto e quindi lo spigolo ) - l'eventus damni (la lacerazione della coscia con sanguinamento) - lo stato dei luoghi (entrambi i testi attorei confermano che ad un successivo esame lo spigolo presentava una parte metallica tagliente poco visibile),”, confermando di riconoscere il muretto e la parte tagliente ed i luoghi rappresentati nelle foto prodotte.
3) ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO - MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – DOCUMENTAZIONE ESIBITA DALLA ZURICH A
SEGUITO DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC – RELAZIONE CTP – CML E DENUNCIA DI SINISTRO – VALORE CONFESSORIO EX ART
2735 COD. CIV.
Con il terzo motivo e hanno criticato la sentenza impugnata sostenendo che il PA Parte_2
Tribunale di Napoli non avesse considerato alcuni decisivi documenti prodotti in giudizio (dimostrativi di circostanze sfavorevoli ai convenuti, in quanto dagli stessi prodotti, anche eventualmente ai sensi dell'art. 2735
c.c.) e, specificamente:
a) la relazione del dott. (medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta) del 16.10.2014, Per_2 dalla quale sarebbe emerso, secondo gli appellanti, il nesso causale tra evento e danno e la quantificazione di quest'ultimo.
b) la relazione del perito di parte assicuratrice, geom. , del 20.6.2014, da cui sarebbe emersa, Persona_3 sempre secondo gli appellanti, la riconducibilità dell'infortunio alla scala (“che per chi scende “non presenta corrimano”, oltre ad essere irregolare e rappresentare una vera e propria “ barriera architettonica””), il che sarebbe pagina 4 di 14 stato avvalorato anche dal contenuto della messa in mora/denuncia sporta dal , quale direttore CP_5 dell'albergo ed inviata all'assicurazione, avendo affermato la presenza del “piccolissimo ferro di circa due millimetri che fuoriusciva dal paraspigoli”, confermandone l'esistenza (quale causa dell'avvenuta lacerazione della coscia della minore).
4) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 COD. CIV.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame e hanno censurato la sentenza di primo PA Parte_2 grado nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto alcuna responsabilità in capo alla Controparte_1
Secondo gli appellanti, in particolare, quest'ultima, quale custode della struttura, sarebbe stata responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni lamentati in primo grado, essendo stato dimostrato l'evento dannoso ed il nesso causale tra il “bene oggetto di custodia” (in senso lato la scala/villaggio turistico) e il danno subìto, e non avendo invece la convenuta allegato e, a fortiori, dimostrato, per andare esente dalla responsabilità prevista dalla detta norma, il c.d. caso fortuito.
A tal proposito hanno sostenuto che fosse emerso chiaramente che: “- la scala era liberamente accessibile;
- non era segnalato alcun pericolo;
- non vi era corrimano, né appoggi;
- era irregolare la scala;
- presentava il muretto a ridosso della scala, uno spigolo vivo, per esservi l'imbocco di un tubo pluviale, con un ferro sporgente/guardiaspigolo di 2/3 mm”.
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In conseguenza della invocata riforma della sentenza impugnata, gli appellanti hanno poi ribadito le domande risarcitorie (in relazione alle lesioni patite dalla minore e al danno da vacanza rovinata) formulate in primo grado, ritenendo, in ordine al quantum del risarcimento del danno non patrimoniale spettante alle minore (in seguito alle lesioni riportate), che esso fosse stato adeguatamente provato in base alla perizia di parte redatta dal dott. Per_4
, sostanzialmente concordante (nei fatti e nella descrizione dell'anamnesi medico -legale) con quella
[...] redatta dal dott. fiduciario della (peraltro in contraddittorio), reiterando, sul punto, la richiesta di ctu Per_2 CP_2 medico – legale (nel caso in cui fosse stata reputata necessaria).
E, sempre in conseguenza della invocata riforma dell'impugnata sentenza, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai propri difensori antistatari, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Preliminarmente, sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, sussistendone i presupposti per quanto dichiarato in atti ed in presenza dei requisiti che ne consentono la concessione;
2) nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1 Per_ già per i danni subiti dalla piccola in occasione del sinistro occorso presso la struttura Controparte_6 Controparte_7
Hotel Scoglio della Galea, riformando la sentenza come dettagliatamente ed analiticamente richiesto nei singoli punto dell'atto di appello;
3) Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido, laddove accertato il rapporto di garanzia, o esclusivamente secondo ragione, al pagamento in favore degli attori n.q. della somma complessiva di € 24.213,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla picco la oltre alle spese mediche sostenute e sostenende, anche in vista di un eventuale, se possibile, intervento Persona_1 estetico, o in quella diversa somma maggiore ritenuta e qua o minore che emergerà dalle risultanze del giudizio anche a mezzo di CTU, la cui richiesta si reitera;
4) Accertarsi e dichiararsi che in conseguenza del sinistro l'intera famiglia ha dovuto rinunciare alle vacanze pagina 5 di 14 estive, trasformate invece in un periodo di stress psico-fisico, e pertanto condannarsi altresì i convenuti al pagamento nei confronti degli attori, in proprio e n.q., di una somma stabilita dal Giudice secondo equità anche in relazione alle emergenze processuali, a titolo di risarcimento del danno morale/esistenziale e comunque a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5) Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario, IVA, CPA ed accessori come per legge attribuite ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 1895/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 14.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.9.2022, la Controparte_1 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del proprio difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 28.9.2022, la , Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nel caso di accoglimento dell'appello proposto da e da , la PA Parte_2 Controparte_2 ha comunque reiterato le eccezioni (di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva in
[...] ordine ai danni da vacanza rovinata) sollevate con riferimento alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla convenuta (domanda ritenuta assorbita dal giudice di prime cure in conseguenza del rigetto di quella attorea).
Con ordinanza del 18.10.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 c.p.c., volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 30.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 9.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.5.2025 sia Controparte_1 dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'altra appellata, ossia dalla Controparte_2
, la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla
[...] cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle difese delle parti appellate, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello proposto da e da . PA Parte_2
pagina 6 di 14 Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello proposto da e da PA [...]
, invocata dalla difesa della ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che Pt_2 Controparte_2
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa. pagina 7 di 14 Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e da (in PA Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ), la Corte ne rileva l'infondatezza, Persona_1 per le ragioni di seguito esposte, con riferimento a tutti i motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie espressamente invocata dagli attori e alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda da essi proposta (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329
c.p.c., almeno secondo una condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto pagina 8 di 14 diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza pagina 9 di 14 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti- correttamente rigettato la domanda risarcitoria attorea, reputando non sufficientemente dimostrati sia il fatto storico come allegato in citazione, che la sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla minore e la presenza di un ferro sporgente sulla struttura muraria limitrofa alle scale percorse dalla stessa.
In altri termini gli attori non avevano fornito, anche ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una prova adeguata in relazione alla dinamica del sinistro così come dedotta in citazione - ossia in ordine al fatto che la lacerazione della coscia destra della minore fosse stata causata da un ferro sporgente ed estremamente tagliente, ma non facilmente visibile, dal muretto della scala - e, dunque, in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni riportate dalla stessa proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale dannosità) del bene Persona_1 oggetto di custodia in capo alla convenuta.
Invero il primo giudice ha motivato il proprio convincimento, al riguardo, sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie;
dunque sia sulla base delle testimonianze assunte che della documentazione, anche fotografica, agli atti, ravvisando correttamente alcune discrasie tra la versione dei fatti riportata in citazione e quella contenuta nel referto di Pronto Soccorso e nelle consulenze di parte medico- legali
(indicando, pertanto, adeguatamente, le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez.
II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Innanzitutto va detto che, come ritenuto dal Tribunale di Napoli, dalle fotografie dello stato dei luoghi
(ridepositate dagli appellanti anche in questo grado di giudizio) non si rileva in modo sufficientemente chiaro - anche ad avviso della Corte- l'anomalia della scala che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la lacerazione della coscia destra della minore e, dunque, il ferro, tagliente, sporgente dalla scala.
E a tale elemento si aggiunge che, come osservato dal primo giudice, mentre dalle deposizioni dei due testi indicati dalla parte attrice (ossia e , anch'essi villeggianti presso la struttura Testimone_1 Testimone_2 ricettiva durante il periodo in cui ebbe a verificarsi il sinistro), sarebbe emersa la presenza di anomalie o di pezzi di ferro sporgenti dalla scala in questione, tale presenza era stata, invece, negata dalla teste indicata dalla parte convenuta, (capo ricevimento della struttura), la quale aveva riferito di aver operato una Testimone_3 verifica nella stessa giornata in cui ebbe a verificarsi il sinistro (cfr. il verbale dell' udienza del 12.4.2018 in cui sono state assunte tali testimonianze, esaminabile dal fascicolo telematico di primo grado).
Dunque anche la discrasia - quanto alla presenza o meno del ferro sporgente o di altre anomalie - tra le dichiarazioni dei testi indicati dalla parte attrice e quelle rese dalla testimone indicata dalla parte convenuta, hanno indotto il primo giudice – in modo condiviso da questa Corte - a non ritenere sufficientemente dimostrato, si pagina 10 di 14 ribadisce, che la lacerazione della coscia destra della minore fosse stata causata da un ferro sporgente ed estremamente tagliente, ma non facilmente visibile, dal muretto della scala e, dunque, in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni riportate dalla stessa proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale Persona_1 dannosità) del bene oggetto di custodia in capo alla convenuta.
Va detto, invero, al riguardo, che qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072; Sez. VI - 3,
Ord., 25/01/2022, n. 2180; Sez. VI - 2, Ord., 31/08/2017, n. 20642; Sez. lavoro, 10/03/2015, n. 4773; Sez. II,
05/05/2003, n. 6760).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la testimonianza di poteva Testimone_3 considerarsi “inammissibile” per il solo fatto di essere dipendente della struttura alberghiera.
Ed invero, premesso che non risulta, in base agli atti a disposizione di questa Corte (anche esaminando il fascicolo telematico di ufficio di primo grado), che gli attori avessero eventualmente eccepito l'eventuale incapacità
a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., di , prima della relativa ammissione e, comunque, nella Testimone_3 prima difesa utile successiva alla sua escussione (così determinandone comunque la sanatoria della eventuale nullità, ex art. 157, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18428; Sez. II, Ord., 21/06/2025, n.
16620; Sez. III, Ord., 05/02/2025, n. 2860), va detto, in ogni caso, che il semplice fatto di essere dipendente della struttura alberghiera ove si sarebbe verificato il sinistro (senza la prova che potesse costituirsi in nome e per conto della convenuta) non rendeva la incapace a testimoniare. Tes_3
Ed invero, nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica, sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/10/2024, n. 27461).
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del pagina 11 di 14 proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298 cit.).
Ed in effetti il contrasto tra le dette dichiarazioni testimoniali non solo non era agevolmente superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie ma, anzi, risultava corroborato dalla ulteriore (e particolarmente rilevante, ad avviso della Corte) discrasia rilevata anche dal giudice di prime cure (esaminando gli atti e i documenti di seguito indicati), circa il luogo (nella camera del villaggio ove alloggiavano gli attori oppure nella scala esterna, di accesso a tale camera) ove si sarebbe verificato il sinistro.
Nello specifico, mentre in citazione il difensore degli attori aveva fatto riferimento ad una lacerazione causata da un ferro sporgente fuoriuscente dal muro della scala di accesso alla camera posta al piano terra, nel referto di pronto soccorso (ridepositato in questo grado dagli appellanti) e, in particolare nella sezione destinata alle annotazioni, era stato invece riportato quanto segue: “il genitore riferisce che la bambina si è procurata la ferita nella camera del villaggio ospitante”.
Anche nella consulenza medico – legale, a firma del dottor , prodotta dalla parte attrice (e Persona_4 ridepositata in questo grado, unitamente agli altri atti e documenti del primo), la causa della lesione era stata individuata – secondo quanto riferito dal padre della minore- in un paraspigoli metallico sporgente presente
“all'interno della camera dell'Hotel nella quale era alloggiata”.
Inoltre, anche nella consulenza medico – legale a firma del fiduciario (dott. , della compagnia Persona_5 assicuratrice chiamata in causa (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), si legge, nella parte relativa alla descrizione dell'evento, che l'evento si era verificato “nella camera ove alloggiava”.
In sostanza, mentre nell'atto introduttivo gli attori avevano lamentato il verificarsi dell'incidente al di fuori
(precisamente sulla scala esterna di accesso) della camera ove alloggiavano, nei detti atti e documenti, invece, era stata indicato, come luogo del sinistro, l'interno di tale camera.
E tale discrasia rispetto al contenuto dell'atto citazione, soprattutto in relazione a quanto riferito, circa il luogo dell'incidente, dallo stesso genitore della minore ai sanitari del pronto soccorso, assume una Persona_1 particolare rilevanza, se è vero che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 28/07/2020, n. 16030; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12770 proprio con riferimento alla conferma, da parte della Suprema Corte, della decisione di merito che aveva ritenuto carente la dimostrazione della dinamica del sinistro e del nesso di causa tra la cosa custodita e il danno subìto da una minore, stanti le versioni contrastanti rese dai testi, anche tenendo conto di quanto risultante dal referto di pronto soccorso).
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pagina 12 di 14 L'infondatezza dell'appello con riferimento all'an debeatur rende logicamente superflua la valutazione del quantum (comportando, di conseguenza, anche l'irrilevanza, ai fini del decidere, della ctu medico – legale chiesta dagli appellanti).
Al rigetto dell'appello proposto da e da segue la condanna degli stessi al PA Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sia in favore della (o, Controparte_1 meglio, del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), che della Controparte_2
(questi ultima quale chiamata in garanzia in primo grado dalla convenuta e, quindi, litisconsorte
[...] necessaria processuale in questo grado;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €.52.000,00, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto, tenuto conto (in base al criterio del
"disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025,
n. 13145) del valore indeterminabile della causa (“€ 24.213,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla picco la oltre alle spese mediche sostenute e sostenende, anche in vista di un eventuale, se possibile, intervento estetico, Persona_1
o in quella diversa somma maggiore ritenuta e qua o minore che emergerà dalle risultanze del giudizio anche a mezzo di CTU”, secondo la domanda degli appellanti;
ciò in base a quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, secondo cui, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 13 di 14 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1895/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la PA Parte_2 potestà sulla minore , avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata Persona_1 il 28.3.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore PA Parte_2 dell'avv. Domenico La Torre, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della PA Parte_2
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 25.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1895 dell'anno 2022, vertente
, (c.f.: e (c.f.: ) in proprio PA C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore (c.f.: ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Minopoli e Luigi Martino.
- APPELLANTI -
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Domenico La Torre.
- APPELLATA – nonchè
(p.iva: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano. Controparte_3
- APPELLATA–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, in tema di risarcimento danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta pagina 1 di 14 depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 9.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.5.2025 sia dalla difesa degli appellanti Controparte_1 PA
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ) che dalla difesa
[...] Parte_2 Persona_1 dell'appellata . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 26.4.2022, e , in proprio e nella PA Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Persona_1
Corte, la e la , proponendo appello Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.3.2022, con cui è stato così disposto: “rigetta le domande proposte da e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della PA Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , contro la in persona del l.r.p.t.; Dichiara assorbito l'esame della Persona_1 Controparte_1 domanda di garanzia proposta da in persona del l.r.p.t., nei confronti della ., in persona del Controparte_1 Controparte_4
l.p.r.t.; Condanna e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla minore PA Parte_2
, alla rifusione, in favore della convenuta in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che liquida in € Persona_1 Controparte_1
248,00 per esborsi ed euro 3.000 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55 (15% dei compensi), Iva e
Cpa come per legge e se dovute;
Condanna e , in nome proprio ed in n.q. di genitori titolari della PA Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , alla rifusione, in favore della chiamata in causa ., in persona Persona_1 Controparte_4 del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n.
55 (15% dei compensi), Iva e Cpa come per legge e se dovute”.
In particolare il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria che avevano proposto e PA
, in proprio e nella detta qualità, nei confronti della convenuta Parte_2 Controparte_1 lamentando danni non patrimoniali patiti sia dalla figlia minore, (in particolare danni alla salute e da Persona_1 vacanza rovinata) che da essi attori, in proprio (danni da vacanza rovinata), in conseguenza di lesioni personali riportate dalla minore in data 13.08.2013 presso la struttura ricettiva (Hotel Scoglio della Galea, nel Comune di
Ricardi, in Calabria), gestita dalla convenuta, ove essi attori soggiornavano per le vacanze estive.
e avevano prospettato, in particolare, la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., PA Parte_2 della assumendo che la piccola , mentre stava scendendo, insieme ad essi Controparte_1 Per_1 genitori, da una scala di accesso alla stanza in cui soggiornavano, fosse incappata in un ferro sporgente ma non facilmente visibile dal muretto della scala, estremamente tagliente, lacerandosi gravemente la coscia destra, con conseguente trasporto presso il pronto soccorso della ASL di Vibo Valentia in Tropea (ove la ferita era stata suturata la ferita con punti dal sanitario di turno), riportando postumi permanenti (in conseguenza di una vistosa cicatrice “deturpante” sulla coscia destra) nella misura del 7% (oltre ad una ITT di 10 gg. ed una ITP al 50% di gg.10 e un notevole trauma psicologico).
pagina 2 di 14 Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 chiedendo (ed ottenendo), in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione (la ) al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna a risarcire gli attori. Controparte_4
La , costituitasi in giudizio, aveva eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione della domanda di CP_2 manleva, ai sensi dell'art. 2952 c.c., e il difetto di legittimazione passiva, al riguardo, per il prospettato danno da vacanza rovinata, sostenendo che tale tipologìa di danno fosse estranea alla copertura assicurativa.
Quanto al merito, aveva contestato la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ammessi, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3037/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha deciso la controversia nei suddetti termini (rigettando, si ribadisce, la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori e dichiarando assorbito, di conseguenza, l'esame della domanda di manleva), ritenendo, in sintesi, che la società convenuta non potesse rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c.), dei danni lamentati dagli attori, ritenendo che l'istruttoria orale espletata in corso di causa non consentisse di ritenere raggiunta la prova sia in ordine al fatto storico come allegato in citazione, che della sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla minore e la presenza di un ferro sporgente sulla struttura muraria limitrofa alle scale percorse dalla stessa.
Tale convincimento è stato riassunto dal primo giudice nel seguente passaggio motivazionale: “l'attività deduttiva svolta dagli attori appare, in più occasioni, incerta e contraddittoria nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente ed, in particolare, nella individuazione delle cause della lesione (ferro sporgente o spigolo vivo del basamento in muratura, asseritamente allo stato grezzo;
in tale ultimo caso non è dato comprendere quali siano gli specifici profili di pericolosità del bene in custodia); incertezze ricostruttive si rinvengono anche in ordine alla concreta individuazione del luogo ove si sarebbe verificato l'evento (sulle scale ovvero all'interno della camera), essendo sufficiente richiamare quanto già evidenziato in ordine ai contenuti delle ctp medico legali di parte e del referto di
Pronto Soccorso;
non decisività delle dichiarazioni testimoniali, alla luce della evidenziata ricostruzione in chiave ipotetica e postuma della causa delle lesioni, riferendo, peraltro, di circostanze, quali la presenza di un paraspigoli in ferro sporgente, che non ha trovato riscontro nel materiale fotografico prodotto dagli attori.”.
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e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla minore , PA Parte_2 Persona_1 hanno censurato la sentenza 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti quattro motivi.
1) ERROR IN PROCEDENDO – IN IUDICANDO - ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI – ERRATA INTERPRETAZIONE DEI
FATTI POSTI ALLA BASE DELLA DOMANDA – INESISTENZA DI CONTRADDITTORIETÀ DEI FATTI COSÌ COME ESPOSTI NEGLI ATTI -
Con il primo motivo hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato confusione e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti operata da essi attori, sostenendo che il Tribunale di
Napoli cure avesse confuso, e posto sullo stesso piano, da un lato, la descrizione dell'elemento “offensivo” (il ferro sporgente)”, e dall'altro la descrizione del luogo (muretto attiguo alla scala al grezzo con spigolo vivo) dalla quale sporgeva, appunto, il primo. pagina 3 di 14 Secondo gli appellanti, in particolare, lo stato del muretto, presentando uno spigolo vivo grezzo, non avrebbe escluso ma, anzi, confermato, l'esistenza del paraspigolo di metallo e di una parte di esso (ferro sporgente).
E hanno evidenziato come lo stato dei luoghi fosse evidente anche dalle foto allegate in primo grado, a dispetto di quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, aggiungendo che anche le dichiarazioni rese dai due testi indicati da essi attori (peraltro ospiti della struttura e nemmeno conoscenti) avessero riportato i fatti così come verificatisi e lo stato dei luoghi (per averli vissuti), peraltro confermati dallo stesso fiduciario della compagnia di assicurazione, sconfessando la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte convenuta (testimonianza peraltro inammissibile per esser dipendente della struttura alberghiera ) e dal legale rappresentante della struttura a proposito del corrimano.
2) ERROR IN IUDICANDO - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2729
COD CIV – OMESSA VALUTAZIONE DEL QUADRO PROBATORIO COMPLESSIVO (PROVE TESTIMONIALI – FOTO – DICHIARAZIONI DI
CONTROPARTE).
Con il secondo motivo (strettamente collegato al primo), gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avesse male interpretato le prove.
In particolare, esclusa - secondo quanto riportato nel primo motivo- la contraddittorietà nella descrizione degli eventi, anche la prova testimoniale avrebbe assunto, secondo gli appellanti, connotati chiari e precisi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, avendo i testimoni, con dichiarazioni precise e concordanti e senza ragioni in base alle quali poter dubitare della relativa attendibilità, chiarito: “- il luogo ed il tempo del sinistro (la scaletta di accesso alla stanza – luogo di villeggiatura ) - la posizione della bambina (la bambina percorreva in discesa il lato più stretto della scala, quello costeggiante il muretto e quindi lo spigolo ) - l'eventus damni (la lacerazione della coscia con sanguinamento) - lo stato dei luoghi (entrambi i testi attorei confermano che ad un successivo esame lo spigolo presentava una parte metallica tagliente poco visibile),”, confermando di riconoscere il muretto e la parte tagliente ed i luoghi rappresentati nelle foto prodotte.
3) ERROR IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO - MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – DOCUMENTAZIONE ESIBITA DALLA ZURICH A
SEGUITO DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC – RELAZIONE CTP – CML E DENUNCIA DI SINISTRO – VALORE CONFESSORIO EX ART
2735 COD. CIV.
Con il terzo motivo e hanno criticato la sentenza impugnata sostenendo che il PA Parte_2
Tribunale di Napoli non avesse considerato alcuni decisivi documenti prodotti in giudizio (dimostrativi di circostanze sfavorevoli ai convenuti, in quanto dagli stessi prodotti, anche eventualmente ai sensi dell'art. 2735
c.c.) e, specificamente:
a) la relazione del dott. (medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta) del 16.10.2014, Per_2 dalla quale sarebbe emerso, secondo gli appellanti, il nesso causale tra evento e danno e la quantificazione di quest'ultimo.
b) la relazione del perito di parte assicuratrice, geom. , del 20.6.2014, da cui sarebbe emersa, Persona_3 sempre secondo gli appellanti, la riconducibilità dell'infortunio alla scala (“che per chi scende “non presenta corrimano”, oltre ad essere irregolare e rappresentare una vera e propria “ barriera architettonica””), il che sarebbe pagina 4 di 14 stato avvalorato anche dal contenuto della messa in mora/denuncia sporta dal , quale direttore CP_5 dell'albergo ed inviata all'assicurazione, avendo affermato la presenza del “piccolissimo ferro di circa due millimetri che fuoriusciva dal paraspigoli”, confermandone l'esistenza (quale causa dell'avvenuta lacerazione della coscia della minore).
4) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 COD. CIV.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame e hanno censurato la sentenza di primo PA Parte_2 grado nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto alcuna responsabilità in capo alla Controparte_1
Secondo gli appellanti, in particolare, quest'ultima, quale custode della struttura, sarebbe stata responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni lamentati in primo grado, essendo stato dimostrato l'evento dannoso ed il nesso causale tra il “bene oggetto di custodia” (in senso lato la scala/villaggio turistico) e il danno subìto, e non avendo invece la convenuta allegato e, a fortiori, dimostrato, per andare esente dalla responsabilità prevista dalla detta norma, il c.d. caso fortuito.
A tal proposito hanno sostenuto che fosse emerso chiaramente che: “- la scala era liberamente accessibile;
- non era segnalato alcun pericolo;
- non vi era corrimano, né appoggi;
- era irregolare la scala;
- presentava il muretto a ridosso della scala, uno spigolo vivo, per esservi l'imbocco di un tubo pluviale, con un ferro sporgente/guardiaspigolo di 2/3 mm”.
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In conseguenza della invocata riforma della sentenza impugnata, gli appellanti hanno poi ribadito le domande risarcitorie (in relazione alle lesioni patite dalla minore e al danno da vacanza rovinata) formulate in primo grado, ritenendo, in ordine al quantum del risarcimento del danno non patrimoniale spettante alle minore (in seguito alle lesioni riportate), che esso fosse stato adeguatamente provato in base alla perizia di parte redatta dal dott. Per_4
, sostanzialmente concordante (nei fatti e nella descrizione dell'anamnesi medico -legale) con quella
[...] redatta dal dott. fiduciario della (peraltro in contraddittorio), reiterando, sul punto, la richiesta di ctu Per_2 CP_2 medico – legale (nel caso in cui fosse stata reputata necessaria).
E, sempre in conseguenza della invocata riforma dell'impugnata sentenza, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai propri difensori antistatari, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Preliminarmente, sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, sussistendone i presupposti per quanto dichiarato in atti ed in presenza dei requisiti che ne consentono la concessione;
2) nel merito, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1 Per_ già per i danni subiti dalla piccola in occasione del sinistro occorso presso la struttura Controparte_6 Controparte_7
Hotel Scoglio della Galea, riformando la sentenza come dettagliatamente ed analiticamente richiesto nei singoli punto dell'atto di appello;
3) Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido, laddove accertato il rapporto di garanzia, o esclusivamente secondo ragione, al pagamento in favore degli attori n.q. della somma complessiva di € 24.213,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla picco la oltre alle spese mediche sostenute e sostenende, anche in vista di un eventuale, se possibile, intervento Persona_1 estetico, o in quella diversa somma maggiore ritenuta e qua o minore che emergerà dalle risultanze del giudizio anche a mezzo di CTU, la cui richiesta si reitera;
4) Accertarsi e dichiararsi che in conseguenza del sinistro l'intera famiglia ha dovuto rinunciare alle vacanze pagina 5 di 14 estive, trasformate invece in un periodo di stress psico-fisico, e pertanto condannarsi altresì i convenuti al pagamento nei confronti degli attori, in proprio e n.q., di una somma stabilita dal Giudice secondo equità anche in relazione alle emergenze processuali, a titolo di risarcimento del danno morale/esistenziale e comunque a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5) Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario, IVA, CPA ed accessori come per legge attribuite ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 1895/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 14.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.9.2022, la Controparte_1 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del proprio difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 28.9.2022, la , Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nel caso di accoglimento dell'appello proposto da e da , la PA Parte_2 Controparte_2 ha comunque reiterato le eccezioni (di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva in
[...] ordine ai danni da vacanza rovinata) sollevate con riferimento alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla convenuta (domanda ritenuta assorbita dal giudice di prime cure in conseguenza del rigetto di quella attorea).
Con ordinanza del 18.10.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 c.p.c., volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 30.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 9.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 29.5.2025 sia Controparte_1 dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'altra appellata, ossia dalla Controparte_2
, la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla
[...] cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle difese delle parti appellate, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello proposto da e da . PA Parte_2
pagina 6 di 14 Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello proposto da e da PA [...]
, invocata dalla difesa della ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che Pt_2 Controparte_2
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa. pagina 7 di 14 Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e da (in PA Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ), la Corte ne rileva l'infondatezza, Persona_1 per le ragioni di seguito esposte, con riferimento a tutti i motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico.
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie espressamente invocata dagli attori e alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda da essi proposta (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329
c.p.c., almeno secondo una condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto pagina 8 di 14 diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza pagina 9 di 14 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti- correttamente rigettato la domanda risarcitoria attorea, reputando non sufficientemente dimostrati sia il fatto storico come allegato in citazione, che la sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla minore e la presenza di un ferro sporgente sulla struttura muraria limitrofa alle scale percorse dalla stessa.
In altri termini gli attori non avevano fornito, anche ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., una prova adeguata in relazione alla dinamica del sinistro così come dedotta in citazione - ossia in ordine al fatto che la lacerazione della coscia destra della minore fosse stata causata da un ferro sporgente ed estremamente tagliente, ma non facilmente visibile, dal muretto della scala - e, dunque, in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni riportate dalla stessa proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale dannosità) del bene Persona_1 oggetto di custodia in capo alla convenuta.
Invero il primo giudice ha motivato il proprio convincimento, al riguardo, sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie;
dunque sia sulla base delle testimonianze assunte che della documentazione, anche fotografica, agli atti, ravvisando correttamente alcune discrasie tra la versione dei fatti riportata in citazione e quella contenuta nel referto di Pronto Soccorso e nelle consulenze di parte medico- legali
(indicando, pertanto, adeguatamente, le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez.
II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Innanzitutto va detto che, come ritenuto dal Tribunale di Napoli, dalle fotografie dello stato dei luoghi
(ridepositate dagli appellanti anche in questo grado di giudizio) non si rileva in modo sufficientemente chiaro - anche ad avviso della Corte- l'anomalia della scala che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la lacerazione della coscia destra della minore e, dunque, il ferro, tagliente, sporgente dalla scala.
E a tale elemento si aggiunge che, come osservato dal primo giudice, mentre dalle deposizioni dei due testi indicati dalla parte attrice (ossia e , anch'essi villeggianti presso la struttura Testimone_1 Testimone_2 ricettiva durante il periodo in cui ebbe a verificarsi il sinistro), sarebbe emersa la presenza di anomalie o di pezzi di ferro sporgenti dalla scala in questione, tale presenza era stata, invece, negata dalla teste indicata dalla parte convenuta, (capo ricevimento della struttura), la quale aveva riferito di aver operato una Testimone_3 verifica nella stessa giornata in cui ebbe a verificarsi il sinistro (cfr. il verbale dell' udienza del 12.4.2018 in cui sono state assunte tali testimonianze, esaminabile dal fascicolo telematico di primo grado).
Dunque anche la discrasia - quanto alla presenza o meno del ferro sporgente o di altre anomalie - tra le dichiarazioni dei testi indicati dalla parte attrice e quelle rese dalla testimone indicata dalla parte convenuta, hanno indotto il primo giudice – in modo condiviso da questa Corte - a non ritenere sufficientemente dimostrato, si pagina 10 di 14 ribadisce, che la lacerazione della coscia destra della minore fosse stata causata da un ferro sporgente ed estremamente tagliente, ma non facilmente visibile, dal muretto della scala e, dunque, in ordine alla riconducibilità causale delle lesioni riportate dalla stessa proprio a tale dedotta anomalia (e, quindi, alla potenziale Persona_1 dannosità) del bene oggetto di custodia in capo alla convenuta.
Va detto, invero, al riguardo, che qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072; Sez. VI - 3,
Ord., 25/01/2022, n. 2180; Sez. VI - 2, Ord., 31/08/2017, n. 20642; Sez. lavoro, 10/03/2015, n. 4773; Sez. II,
05/05/2003, n. 6760).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la testimonianza di poteva Testimone_3 considerarsi “inammissibile” per il solo fatto di essere dipendente della struttura alberghiera.
Ed invero, premesso che non risulta, in base agli atti a disposizione di questa Corte (anche esaminando il fascicolo telematico di ufficio di primo grado), che gli attori avessero eventualmente eccepito l'eventuale incapacità
a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., di , prima della relativa ammissione e, comunque, nella Testimone_3 prima difesa utile successiva alla sua escussione (così determinandone comunque la sanatoria della eventuale nullità, ex art. 157, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18428; Sez. II, Ord., 21/06/2025, n.
16620; Sez. III, Ord., 05/02/2025, n. 2860), va detto, in ogni caso, che il semplice fatto di essere dipendente della struttura alberghiera ove si sarebbe verificato il sinistro (senza la prova che potesse costituirsi in nome e per conto della convenuta) non rendeva la incapace a testimoniare. Tes_3
Ed invero, nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica, sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/10/2024, n. 27461).
Del resto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del pagina 11 di 14 proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298 cit.).
Ed in effetti il contrasto tra le dette dichiarazioni testimoniali non solo non era agevolmente superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie ma, anzi, risultava corroborato dalla ulteriore (e particolarmente rilevante, ad avviso della Corte) discrasia rilevata anche dal giudice di prime cure (esaminando gli atti e i documenti di seguito indicati), circa il luogo (nella camera del villaggio ove alloggiavano gli attori oppure nella scala esterna, di accesso a tale camera) ove si sarebbe verificato il sinistro.
Nello specifico, mentre in citazione il difensore degli attori aveva fatto riferimento ad una lacerazione causata da un ferro sporgente fuoriuscente dal muro della scala di accesso alla camera posta al piano terra, nel referto di pronto soccorso (ridepositato in questo grado dagli appellanti) e, in particolare nella sezione destinata alle annotazioni, era stato invece riportato quanto segue: “il genitore riferisce che la bambina si è procurata la ferita nella camera del villaggio ospitante”.
Anche nella consulenza medico – legale, a firma del dottor , prodotta dalla parte attrice (e Persona_4 ridepositata in questo grado, unitamente agli altri atti e documenti del primo), la causa della lesione era stata individuata – secondo quanto riferito dal padre della minore- in un paraspigoli metallico sporgente presente
“all'interno della camera dell'Hotel nella quale era alloggiata”.
Inoltre, anche nella consulenza medico – legale a firma del fiduciario (dott. , della compagnia Persona_5 assicuratrice chiamata in causa (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), si legge, nella parte relativa alla descrizione dell'evento, che l'evento si era verificato “nella camera ove alloggiava”.
In sostanza, mentre nell'atto introduttivo gli attori avevano lamentato il verificarsi dell'incidente al di fuori
(precisamente sulla scala esterna di accesso) della camera ove alloggiavano, nei detti atti e documenti, invece, era stata indicato, come luogo del sinistro, l'interno di tale camera.
E tale discrasia rispetto al contenuto dell'atto citazione, soprattutto in relazione a quanto riferito, circa il luogo dell'incidente, dallo stesso genitore della minore ai sanitari del pronto soccorso, assume una Persona_1 particolare rilevanza, se è vero che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 28/07/2020, n. 16030; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12770 proprio con riferimento alla conferma, da parte della Suprema Corte, della decisione di merito che aveva ritenuto carente la dimostrazione della dinamica del sinistro e del nesso di causa tra la cosa custodita e il danno subìto da una minore, stanti le versioni contrastanti rese dai testi, anche tenendo conto di quanto risultante dal referto di pronto soccorso).
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pagina 12 di 14 L'infondatezza dell'appello con riferimento all'an debeatur rende logicamente superflua la valutazione del quantum (comportando, di conseguenza, anche l'irrilevanza, ai fini del decidere, della ctu medico – legale chiesta dagli appellanti).
Al rigetto dell'appello proposto da e da segue la condanna degli stessi al PA Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sia in favore della (o, Controparte_1 meglio, del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), che della Controparte_2
(questi ultima quale chiamata in garanzia in primo grado dalla convenuta e, quindi, litisconsorte
[...] necessaria processuale in questo grado;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €.52.000,00, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto, tenuto conto (in base al criterio del
"disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025,
n. 13145) del valore indeterminabile della causa (“€ 24.213,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla picco la oltre alle spese mediche sostenute e sostenende, anche in vista di un eventuale, se possibile, intervento estetico, Persona_1
o in quella diversa somma maggiore ritenuta e qua o minore che emergerà dalle risultanze del giudizio anche a mezzo di CTU”, secondo la domanda degli appellanti;
ciò in base a quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, secondo cui, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 13 di 14 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1895/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la PA Parte_2 potestà sulla minore , avverso la sentenza n. 3037/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata Persona_1 il 28.3.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore PA Parte_2 dell'avv. Domenico La Torre, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della PA Parte_2
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 25.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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