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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8469/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2639/2021 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data 24.09.2021”
e vertente
TRA
(C.F. e P. IV ), in persona del Parte_1 P.IV_1
Direttore Generale Dott. quale legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Francesco Paura e dall'avv. Stefano Vanorio, ed elettivamente domiciliata in alla Via Unità Italiana n. 28, sede dell'Ente Pt_1
- OPPONENTE -
E
P. IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2 legale rappresentante pro tempore Dott.ssa rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via
Melorio n. 21
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione la Parte_3 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 2639/2021, rubricato al R.G. n. 6349/2021, pubblicato dall'intestato Tribunale il 24.09.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 45.121,10 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 nonché spese e compensi professionali, pari al credito scaduto e non pagato per il residuo 10% delle fatture emesse dal
[...] per le prestazioni di radiologia rese in regime di convenzione con Controparte_1 il Servizio Sanitario Nazionale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, nonché dell'intera fattura emessa per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2020.
Nel dettaglio parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice amministrativo.
Nel merito, la eccepiva l'inesistenza dei presunti crediti della società opposta o comunque Parte_3 la totale inesigibilità degli stessi per effetto delle previsioni contrattuali, rilevando che, mentre gli acconti erano stati regolarmente erogati come da contratto ex art. 7 per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, i relativi saldi unitamente al pagamento della fattura n. 10 del 03.11.2020, non erano stati erogati per intervenuto esaurimento del tetto di spesa contrattualmente previsto, come tempestivamente e preventivamente segnalato alle strutture accreditate, adducendo dunque l'impossibilità di liquidare il pagamento richiesto alla controparte ai sensi dell'art. 5 dell'accordo contrattuale.
Deduceva ancora l'opponente, l'omessa prova del credito, incombendo su parte opposta l'onere di provare in ogni caso il corretto espletamento dell'attività sanitaria per la quale richiedeva il pagamento, stante l'inidoneità delle fatture a fornire prova adeguata in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, concludendo per la revoca dell'opposto decreto monitorio, vinte le spese.
In via gradata chiedeva rigettarsi la domanda di pagamento unitamente alla domanda accessoria degli interessi moratori ex art 5 d.lgs 231/2002, opponendosi in ogni caso alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il che instava per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali con attribuzione ai procuratori costituiti.
Nello specifico parte opposta, impugnate e contestate le avverse eccezioni, deduceva preliminarmente la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la domanda giudiziale circoscritta alla corretta Parte esecuzione del contratto intercorrente tra e struttura accreditata, tesa al riconoscimento del proprio diritto alla corretta remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, e quindi attinente alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti.
Nel merito, rilevava in primis l'inapplicabilità al caso di specie della clausola di salvaguardia di cui all'art. 13 del contratto richiamata dall'opponente, non prevendendo la stessa una rinuncia a qualsiasi azione da parte della struttura accreditata, quanto alle sole impugnazioni dei provvedimenti deliberativi dei tetti di spesa della macroarea e le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese, ed essendo invece la domanda giudiziaria circoscritta al riconoscimento del proprio diritto alla corretta remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto contrattualizzato. Rilevava ancora di aver ottemperato all'onere probatorio in ordine al rapporto contrattuale sottostante ed al proprio diritto di credito, mediante la produzione del contratto sottoscritto per l'anno 2020, nonché delle fatture emesse in ragione delle prestazioni sanitarie erogate, osservando altresì come le stesse non fossero mai state disconosciute né contestate dall' Parte_3 ed anzi persino remunerate attraverso il pagamento degli acconti, atteso che il mancato pagamento dei residui era legato esclusivamente all'asserito sforamento del tetto di spesa. Deduceva infine Parte l'opposta che, incombendo sull' la dimostrazione del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa, tale prova non era stata raggiunta, non potendo di certo ritenersi emergente dalle dichiarazioni unilaterali dell'opponente, contestando l'operato dell'ente aslino in merito ai monitoraggi mensili sui livelli di consumo della branca di , come prescritto dagli artt. 5 e CP_1
6 del contratto, nonché stante l'assenza di indicazione della data certa di esaurimento del budget rinvenibile a consuntivo. In conseguenza di ciò, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione.
Con provvedimento depositato in data 29.03.2022 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
avvenuto il deposito delle memorie ex art .183 comma 6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 06.05.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In via preliminare, relativamente alla eccezione sollevata da parte opponente afferente al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, si osserva quanto segue.
Va evidenziato in primis, che l'ipotesi in esame riguarda la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali. Dunque, la controversia è interamente incentrata su un rapporto contrattuale e sulle obbligazioni scaturenti dallo stesso. In definitiva, non vengono in rilievo questioni relative all'esercizio del potere autoritativo di un soggetto pubblico, bensì questioni concernenti il contenuto e l'esecuzione di un contratto, a nulla rilevando, sotto il profilo in esame, che una delle parti contrattuali sia una pubblica amministrazione. La controversia in esame coinvolge dunque l'ente pubblico esclusivamente in relazione ad un rapporto di natura privatistica nell'ambito del quale la
P.A. non agisce come autorità ma iure privatorum, spogliandosi delle vesti di soggetto pubblico dotato di poteri discrezionali ed autoritativi ed assumendo una posizione paritetica rispetto alle altre parti contrattuali.
Orbene, sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito proprio i confini esistenti tra la due giurisdizioni, giudice ordinario e giudice amministrativo, nelle controversie concernenti
"indennità, canoni o altri corrispettivi" affermando che nei rapporti, qualificabili come concessione Parte di pubblico servizio, tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere- interesse”, restando conseguentemente attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Appartiene dunque alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (cfr. Cass. SS.UU., n. 22233/2016).
Pertanto, si ritiene dover affermare sussistere nel caso in esame, un'ipotesi riconducibile nell'ambito della giurisdizione del G.O., competente a conoscere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr. Sentenza Cass. n. 6330 del 2005), posto che, come argomentato, la controversia attiene alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, avendo ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che il pagamento delle prestazioni rese dal soggetto accreditato – parte opposta – viene effettuato alla luce dell'accordo contrattuale in atti;
ciò in conformità, tra l'altro, a quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 22646/16).
L'eccezione sul punto appare pertanto infondata e va rigettata.
Occorre a questo punto valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata.
In primo luogo, si rammenta che in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto” (Cassazione civile n. 23174/2014).
Ciò detto, va richiamato il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Orbene, nel caso in esame, il creditore ha dato prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria. Parte L anche se in maniera generica, ritiene che vi sia carenza di sostegno probatorio, precisando come le fatture non possano rappresentare, nel giudizio di merito, una prova idonea.
Ebbene tali doglianze appaiono infondate.
Invero, l'ente opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato che l'opposta abbia eseguito in proprio favore le prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento, né ha specificamente contestato che l'ammontare pattuito e dovuto a titolo di corrispettivo per dette prestazioni corrispondesse alla somma richiesta.
Inoltre, l' non ha specificamente contestato la regolarità delle fatture versate in atti dalla Parte_3 struttura accredita da cui emergono le prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento, né il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria sottoscritto per l'anno 2020, ed anzi dalle difese svolte dall'opponente e dalla documentazione prodotta, si riscontra un'implicita ammissione della loro sussistenza.
Per stessa ammissione dell'ente opponente, infatti, erano stati regolarmente erogati come da contratto ex art. 7, gli acconti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020, mentre i relativi saldi unitamente al pagamento della fattura n. 10 del 03.11.2020, non erano stati erogati unicamente per presunto esaurimento del tetto di spesa, asserendo che la società opposta avesse svolto una serie di prestazioni che andavano oltre i limiti contrattuali, ritenendo di non poterle liquidare come richiesto in quanto era stato tempestivamente e preventivamente segnalato l'intervenuto esaurimento dei tetti di spesa inderogabili, e dunque riconoscendone implicitamente l'esistenza.
Non va sottaciuto inoltre che, come detto, per tre delle quattro fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, afferenti alle prestazioni eseguite per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, erano stati versati gli acconti come da contratto, come emerge dalla documentazione in atti e confermato dalla stessa opponente.
Ebbene si rileva sul punto che il pagamento parziale della fattura, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto rispetto all'intera somma dovuta, come nel caso di specie, può comunque valere come riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria.
Invero, secondo la Suprema Corte, l'ammissione del debito può consistere anche in un comportamento concludente, ossia in un'azione che, anche se in modo tacito, riconosce l'esistenza del debito. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura contrattuale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ad esempio, il pagamento di un acconto su una fattura può essere considerato un'ammissione di debito (Cass. n. 9097/2018).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta in giudizio la prova in merito al fatto che effettivamente la società opposta ha eseguito le prestazioni per le quali è stato chiesto il pagamento e che abbia richiesto per le stesse il corrispettivo contrattualmente pattuito, nonché che si tratti di prestazioni rientranti nella convenzione.
Innanzi al quadro probatorio appena delineato, l'ente opponente ha tuttavia ritenuto di non dover liquidare le somme per le prestazioni erogate dal centro accreditato, limitandosi ad eccepire in maniera piuttosto generica l'intervenuto superamento del tetto di spesa, peraltro senza neppure precisare se le decurtazioni applicate fossero da attribuirsi ad un'ipotesi di regressione tariffaria unica ovvero alla diversa ipotesi delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di esaurimento del budget. Orbene, dall'esame delle disposizioni contrattuali sottoscritte relative alle prestazioni della branca di radiodiagnostica per l'anno 2020, deve tenersi conto innanzitutto che l'art. 5 comma 3 del contratto Part espressamente prescrive che “La comunicherà ogni mese a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra Part le e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo Part prima della data prevista nell'ultima comunicazione dalla , a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite Parte_4 di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di Part spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.”.
Deve osservarsi che dall'esame del contratto in atti, emerge che per effetto del superamento del tetto di spesa cessa il diritto alla remunerazione delle prestazioni a carico del s.s.n. e si procede a una
Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.), ossia alla determinazione della misura in cui ciascun centro privato deve contribuire al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione. Detto contributo, in ragione della fissazione del tetto di spesa per branca e non per struttura, non è ricavabile dall'esame del fatturato del singolo centro, occorrendo invece procedere ad un consuntivo delle prestazioni effettuate da tutte le strutture che operano nell'ambito della Regione Campania, confrontando i consuntivi complessivi per singola azienda con i tetti di spesa stabiliti, si determina percentualmente l'apporto del contributo a carico di ciascun centro che ha concorso all'eventuale sforamento del tetto di spesa;
il contributo di ciascun centro privato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione, viene rapportato al suo fatturato totale per ottenere la regressione unica tariffaria da applicare a ciascuna struttura. Tutto ciò è in concreto affidato alle determinazioni di un tavolo tecnico (la cui convocazione non è stata documentata dall'opponente) dalla composizione eterogenea e rappresentativa dei vari interessi coinvolti nella procedura. In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Napoli, sez. I, 03/06/2013, n. Controparte_3
2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, prova che si ritiene raggiunta nel caso de quo per quanto arogementato, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite Parte_1 costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 17437/2016), e ciò anche in ragione del noto principio della cd. vicinanza della prova (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), considerato che solo la
P.A. ha a sua disposizione quegli strumenti necessari per effettuare una verifica del genere, che, per ovvie ragioni di natura organizzativa e funzionale, del tutto sfugge alle possibilità del singolo Centro accreditato presso il SSN e considerato che si tratta di circostanze che non possono essere verificate unilateralmente dalla singola struttura sanitaria che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero delle prestazioni erogate da tutte le strutture del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
In punto di onere della prova, pertanto, deve richiamarsi la sentenza n. 17437/2016, del 10.12.2015, depositata il 31.08.2016, della Corte di Cassazione, in cui, nel cassare una sentenza di una corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che: “Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza ... che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato
- dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era Part richiesto il rimborso, gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente” come tale, in aderenza al principio enunciato dalla
Cassazione con la sentenza n. 13533/2001. Con la sentenza richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza relativa al superamento dei tetti di spesa: a) costituisce fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata;
b) in quanto fatto impeditivo deve essere dimostrato dalla parte che lo eccepisce, ossia Part dall' non già dalla struttura sanitaria privata.
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare in linea con i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, cristallizzati nella nota sentenza a Sezioni
Unite n. 13533/2001 e consente, soprattutto, di rispettare maggiormente il principio della vicinanza della prova che è tra i principi ispiratori della nota sentenza a Sezioni Unite;
è evidente, infatti, che Part solo l' per i compiti ad essa demandati e dovendo necessariamente svolgere un'attività di coordinamento e raccordo in relazione alla gestione dei tetti di spesa interloquendo e rapportandosi con le diverse strutture sanitarie, ha la possibilità di verificare se, quando ed in che misura vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, circostanza che, al contrario, non può essere verificata unilateralmente dalla singola struttura sanitaria privata, che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa
La S.C. inoltre, proprio in tema di onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa, ha affermato di recente che “in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di Part accreditamento, grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa” (cfr. Cass. 10182/2021). Part Ebbene, nella fattispecie, tale fatto impeditivo non è stato provato dall' pponente.
Innanzitutto, come si evince dagli atti di causa, non si ritiene che le determinazioni contrattuali in punto di comunicazioni siano state rispettate. Parte Se è vero, infatti, che l' ha depositato le comunicazioni dei monitoraggi, altrettanto pacifico che dette comunicazioni non sono state inoltrate secondo la cadenza periodica indicata e risultano comunque incomplete, contraddittorie o non rispettose del dato contrattuale.
Si guardi, ad esempio, al monitoraggio afferente al mese di settembre 2020 per il periodo gen.-lug.
2020, nel quale è indicata per il 05.09.2020 la data di previsione di fine budget per le prestazioni di rx in regione e per il 24.08.2020 per le prestazioni fuori regione, comunicata solo con nota del
01.09.2020, solo quattro giorni prima della data presuntiva di esaurimento del budget per le prestazioni in regioni ed a budget già esaurito per le prestazioni fuori regione, cui è seguita solo due giorni dopo, in data 03.09.2020, nuova comunicazione con diversa data presuntiva di esaurimento del budget fissata per il 12.09.2020 per le prestazioni in regione e sempre per il 24.08.2020 (dunque a budget già esaurito) per le prestazioni fuori regione, nonché nel medesimo mese ennesima nota, trasmessa il 14.09.2020 (periodo gen.-ago. 2020), ove la data presuntiva di esaurimento del budget viene indicata per il 17.09.2020 per le prestazioni di rx in regione e per il 04.09.2020 per le prestazioni fuori regione e, quindi, anche in tal caso successivamente alla data di previsione per le prestazioni fuori regione, impedendo, in tal modo, una corretta gestione dell'attività al singolo centro. Peraltro i monitoraggi inoltrati nel solo mese di settembre risultano essere ben tre, con tre date diverse di previsione di esaurimento del budget, ove invece, si sarebbe dovuto provvedere a un unico monitoraggio mensile, mentre il monitoraggio afferente al periodo gen-sett 2020 risulta trasmesso solo il 30.10.2020, a budget già presuntivamente esaurito, posto che indica l'avvenuto esaurimento del budget per la branca rx sia per le prestazioni in regione che per quelle fuori regione, peraltro senza indicazione precisa della data di esaurimento del budget. Il monitoraggio relativo ai tetti di spesa per il periodo luglio-novembre 2020 è stato poi trasmesso solo con pec del 15.12.2020, anche in tal caso indicando solo con un asterisco per la branca rx l'esaurimento del budget senza alcuna ulteriore specificazione. Non appare pertanto neppure rispettata la cadenza periodica mensile per l'inoltro dei monitoraggi sui tetti di spesa, posto che come argomentato, venivano inoltrati 3 monitoraggi nel mese di settembre, un altro solo a fine ottobre e l'ultimo a metà dicembre. Parte Non può dirsi, quindi, che l' abbia sempre correttamente provveduto alle comunicazioni le quali, come detto, risultano strettamente connesse all'applicazione della RTU. Parte Per vero, nel caso di specie non è dato comprendersi neppure se le decurtazioni applicate dalla opponente attraverso il mancato versamento del saldo del 10 % per le tre fatture per le quali era stato versato l'acconto e il mancato pagamento della fattura relativa alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2020, fossero da attribuirsi ad una ipotesi di regressione tariffaria unica o, piuttosto, alla diversa ipotesi di prestazioni rese oltre la data presuntiva di esaurimento del budget.
In entrambi i casi, comunque non può ritenersi adeguatamente rispettato l'obbligo di cui all'art. 5 comma 3 del contratto che, per come è formulato, richiede, necessariamente (anche da un punto di vista prettamente logico) non solo che le comunicazioni siano inviate ai singoli centri ma anche che dette comunicazioni siano tempestive e concordanti, in quanto strumentali a consentire a controparte di regolare di conseguenza la propria attività imprenditoriale ed evitare, pertanto, attività che possono portare o alla mancata corresponsione del compenso o l'applicazione della RTU.
A ciò va aggiunto come non emerga dalla documentazione in atti, neanche la convocazione ai sensi dell'art. 6 del contratto (tavolo tecnico, nel quale le parti provvedono nel contraddittorio all'esame dei Parte conteggi e delle determinazioni assunte dall' ai fini proprio dell'applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti negli artt. 4 e 5 del contratto). Parte opponente non ha dunque neppure fornito prova della regolare instaurazione di detto tavolo tecnico e dei conseguenti risultati.
L'opponente non ha infatti prodotto né il verbale del tavolo tecnico da cui risulta l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa nella branca in questione (radiodiagnostica), né la Parte delibera con cui la dopo aver effettuato il monitoraggio conclusivo ed aver verificato l'intervenuto superamento del tetto di spesa, da parte dei centri della branca di radiodiagnostica, definisce le regressioni tariffarie applicabili ai singoli centri convenzionati. Parte Non può, invece, ritenersi sufficiente la documentazione prodotta dalla consistente nelle richiamate note, peraltro tardive e contraddittorie, con le quali veniva comunicata al centro specialistico la data ipotetica di esaurimento del volume prestazionale contrattualizzato e del correlativo limite di spesa, nonché le determine dirigenziali di liquidazione;
trattasi, infatti, di mere comunicazioni interne, non idonee a comprovare il dedotto superamento del tetto di spesa, la data dell'avvenuto superamento del tetto di spesa né, infine, la percentuale della regressione tariffaria Parte applicata dalla al centro opposto. Part Nel caso di specie, quindi, l' non ha assolto l'onere di dimostrare in concreto l'avvenuto superamento dei tetti di spesa per l'anno 2020 da parte della struttura sanitaria privata, non avendo provato nulla sul punto, ed in particolare non avendo dimostrato né la correttezza dell'iter procedimentale e, quindi, l'avvenuto rispetto del contenuto del contratto e la conseguente operatività del meccanismo di non retribuzione per superamento dei tetti di spesa, né l'effettivo esaurimento del limite di spesa.
Quanto, infine, all'eccezione formulata dall'opponente in ordine all'applicazione degli interessi moratori sulle somme riconosciute con l'ingiunzione, occorre valutare se la natura dei rapporti contrattuali tra le parti escluderebbe l'obbligo, in capo all'opponente, di pagare gli interessi secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231 del 2002.
Ebbene, sotto tale profilo, va evidenziato che, in base al dato testuale offerto dalla normativa in questione, le pubbliche amministrazioni non sono escluse dall'ambito dell'applicazione del D. Lgs n.
231 del 2002. La norma infatti riguarda “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Tra l'altro, pur volendo superare il dato testuale appena richiamato, andrebbe comunque considerato che la P.A., allorquando agisce nell'ambito di rapporti contrattuali di carattere privatistico non gode di peculiari privilegi, laddove non espressamente previsti dal legislatore.
Orbene, nel caso in esame, viene in rilievo certamente un rapporto contrattuale tra soggetti posti in una posizione paritetica. Infatti, il contratto posto a fondamento della domanda è contraddistinto dall'assunzione di obbligazioni da parte di entrambe le parti, secondo una logica fondata sul sinallagma contrattuale e sull'equilibrio dato dal vantaggio ottenuto da entrambe le parti, con la stipula del contratto. Per completezza, va evidenziato che a nulla rileva, al fine di escludere la natura privatistica del rapporto sotteso alla domanda in esame, che a monte del rapporto contrattuale in questione vi sia l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., manifestatosi in una convenzione – quadro o nel provvedimento di accreditamento. Infatti, il potere discrezionale che contraddistingue le scelte della p.a. nella gestione dei pubblici interessi e che precede la stipula di un contratto non vale a mutare il carattere del rapporto venuto a delinearsi al momento della sottoscrizione del patto. Detto patto sarà infatti disciplinato dalle normali regole operanti nei rapporti negoziali, salvi espressi privilegi riconosciuti dal legislatore al soggetto pubblico. In definitiva, la complessa gestione degli interessi pubblici caratterizzata dalla discrezionalità delle scelte della p.a. non incide sul contratto finale, nell'ambito del quale la p.a. si spoglia della veste di autorità e specialmente resta priva della sua discrezionalità, dovendo essere assoggettata alle regole che disciplinano i rapporti negoziali tra privati. D'altronde, una volta che il soggetto pubblico si è vincolato con la stipula del contratto entra in un ambito ove non può più agire in virtù dei poteri autoritativi che l'ordinamento riconosce, né può più operare scelte discrezionali. Dunque, ciò che rileva è la sussistenza di un contratto sottoscritto dalle parti che regola e disciplina i rapporti tra le stesse, individuando obblighi e diritti e ponendo in capo all'amministrazione, in relazione al predetto contratto, l'obbligo di rispettare la disciplina che regola i rapporti tra privati, salvo espresse previsioni legislative che prevedono eccezioni. Nell'ipotesi in esame non esiste alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa in questione dai rapporti in esame. In definitiva, in assenza di previsione normativa di senso contrario, va affermato Parte che l'esercizio a monte di un potere discrezionale sotteso alla gestione della materia da parte dell' non incide sui caratteri e sulla natura privatistica del rapporto fondato sul contratto sottoscritto dalle parti e volto a regolare gli specifici contenuti delle obbligazioni poste in capo alle parti. Dunque, sia in virtù del dato testuale di cui al D. lgs. n. 231 del 2002, che richiama espressamente le pubbliche amministrazioni, sia in ragione della natura dei rapporti tra le parti, contraddistinta da una posizione Parte di carattere privato dell' sia infine in ragione dell'inesistenza di previsioni normative che determinino il venire in rilievo di un'eccezione ai principi ed alle regole generali operanti nell'ambito delle transazioni commerciali deve affermarsi che sia applicabile all'ipotesi in esame il D. Lgs n. 231 del 2002. Parte Per tali ragioni, l'opposizione deve ritenersi infondata e deve affermarsi che l' sia tenuta al pagamento dell'importo oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo e degli interessi richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n.
8469/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2639/2021 – R.G. 6349/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di euro 2.906,00 per compensi, per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi, IV e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21.07.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente