Art. 2. Requisiti per la nomina
ed elementi di specifica rilevanza 1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e avere idoneita' fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attivita' forense e di qualsiasi altra attivita' lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimita' un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di professore d'universita' presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianita' nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita' pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.
ed elementi di specifica rilevanza 1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e avere idoneita' fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attivita' forense e di qualsiasi altra attivita' lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimita' un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di professore d'universita' presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianita' nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita' pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.