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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE AO NA, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1894/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] in [...], c.f , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CANTALI MARIA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. DOA ALESSANDRO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo e indebito ds agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2024 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2020 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Floricultura S.r.l.s.”.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 con raccomandata del 5.1.24; successivamente in data 5.2.24
l' notificava provvedimento di indebito per l'indennità di DS agricola riferibile a detta CP_1 annualità, chiedendo la restituzione della somma di €2.818,90.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1 suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione;
chiedeva altresì l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. L' si costituiva in giudizio con comparsa del 16.01.2025 eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2020, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2020 alle dipendenze della ditta Floricultura
S.r.l.s.
Va preliminarmente rilevato che non vi sono problemi in ordine alla tempestività del ricorso, dal momento che risultano rispettati i termini decadenziali da parte del ricorrente.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta Floricultura S.r.l.s. al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 10.03.2023, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Parte_2 Parte_3
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Floricultura S.r.l.s. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti in corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro, sent. n. 176/2017).
Il teste ha dichiarato di avere analogo ricorso pendente nei confronti Testimone_1 dell' , ma di non ricordare di aver indicato il ricorrente quale testimone a suo favore;
il teste CP_1
, ha dichiarato anch'essa di avere analogo ricorso pendente nei confronti dell' , Testimone_2 CP_1 in cui il ricorrente è a sua volta suo testimone.
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste ha un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno appellante, tale per cui le dichiarazioni rese vanno sottoposte ad una valutazione prudenziale.
Alla luce delle superiori circostanze, le deposizioni dei testi non appaiono, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente, scheda anagrafico professionale SAP, perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (sulla base delle dichiarazioni del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorso depositato 18/06/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Conferma il provvedimento di indebito impugnato;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 16/10/2025.
Il Giudice
IE AO NA