TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
4627 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti DE LEONARDIS ORONZO e DIPALMA FILIPPO;
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. ZARRILLO MICHELE;
Resistente
E
CP_2
rappr. e dif. dall'avv. DE PASQUALE MARGHERITA;
Resistente
NONCHE'
in proprio ed in qualità di mandatario della CP_3 Controparte_4
rappr. e dif. dagli avv.ti PUNZI COSIMO e TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2022 ha proposta opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 014.2021.9001698569.000, del 02.09.2021, notificata in data
09.04.2022, intimazione portante un debito complessivo di euro 125.099,22, rinveniente da diverse cartelle esattoriali, delle quali sono state opposte le seguenti aventi natura previdenziale: 1) n.
014.2013.0002957964.000, di € 776,78, avente ad oggetto premi , per l'anno 2010 – 2011 - CP_2
2012, assertivamente notificata in data 29.01.2013, 2) n. 314.2012.0001670936.000, di € 20.881,62,
1 avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data
21.05.2012, 3) n. 314.2012.0001867044.000, di € 4.519,17, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 16.05.2012, 4) n.
314.2012.0004241271.000, di € 6.303,55, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011
- 2012, assertivamente notificata in data 08.10.2012, 5) n. 314.2012.0004814942.000, di € 8.696,86, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2009 - 2010 – 2011, assertivamente notificata in data 22.10.2012, 6) n. 314.2012.0007356266.000, di € 1.137,67, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data 23.01.2013, 7) n.
314.2013.0000164218.000, di € 1.746,75, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data 02.04.2013;
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “… preliminarmente, inaudita altera parte o previa audizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione n.
014.2021.9001698569.000, del 02.09.2021, notificata in data 09.04.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di natura previdenziale;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale 1. n. 014.2013.0002957964.000, di € 776,78, avente ad oggetto premi , per l'anno 2010 – 2011 - 2012, assertivamente notificata in data CP_2
29.01.2013,
2. n. 314.2012.0001670936.000, di € 20.881,62, avente ad oggetto contributi previdenziali, per
l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 21.05.2012, 3. n. 314.2012.0001867044.000, di € 4.519,17, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 16.05.2012, 4. n. 314.2012.0004241271.000, di € 6.303,55, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011 - 2012, assertivamente notificata in data 08.10.2012, 5. n.
314.2012.0004814942.000, di € 8.696,86, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2009
- 2010 – 2011, assertivamente notificata in data 22.10.2012,
6. n. 314.2012.0007356266.000, di € 1.137,67, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno
2011, assertivamente notificata in data 23.01.2013, 7. n. 314.2013.0000164218.000, di € 1.746,75, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data
02.04.2013; - accertare e dichiarare la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n
1. n. 014.2013.0002957964.000, di € 776,78, avente ad oggetto premi , per l'anno 2010 – 2011 CP_2
- 2012, assertivamente notificata in data 29.01.2013, 2. n. 314.2012.0001670936.000, di € 20.881,62, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data
21.05.2012, 3. n. 314.2012.0001867044.000, di € 4.519,17, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 16.05.2012, 4. n.
314.2012.0004241271.000, di € 6.303,55, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011
2 - 2012, assertivamente notificata in data 08.10.2012, 5. n. 314.2012.0004814942.000, di € 8.696,86, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2009 - 2010 – 2011, assertivamente notificata in data 22.10.2012, 6. n. 314.2012.0007356266.000, di € 1.137,67, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data 23.01.2013, 7. n.
314.2013.0000164218.000, di € 1.746,75, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno
2011, assertivamente notificata in data 02.04.2013; - per l'effetto accertare e dichiarare nulla e priva di efficacia ed annullare la cartella esattoriale 1. n. 014.2013.0002957964.000, di € 776,78, avente ad oggetto premi , per l'anno 2010 – 2011 - 2012, assertivamente notificata in data 29.01.2013, CP_2
2. n. 314.2012.0001670936.000, di € 20.881,62, avente ad oggetto contributi previdenziali, per
l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 21.05.2012, 3. n. 314.2012.0001867044.000, di € 4.519,17, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2010 - 2011, assertivamente notificata in data 16.05.2012, 4. n. 314.2012.0004241271.000, di € 6.303,55, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011 - 2012, assertivamente notificata in data 08.10.2012,
5. n. 314.2012.0004814942.000, di € 8.696,86, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno
2009 - 2010 – 2011, assertivamente notificata in data 22.10.2012, 6. n. 314.2012.0007356266.000, di € 1.137,67, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data 23.01.2013, 7. n. 314.2013.0000164218.000, di € 1.746,75, avente ad oggetto contributi previdenziali, per l'anno 2011, assertivamente notificata in data 02.04.2013; - per l'effetto, accertare
e dichiarare nulla e priva di efficacia ed annullare l'intimazione di pagamento n.
014.2021.9001698569.000, del 02.09.2021, notificata in data 09.04.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di natura previdenziale”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resistevano l' , l' e l' . Controparte_1 CP_2 CP_3
----------
Alla odierna udienza i procuratori di tutte le parti hanno concluso nel senso di chiedere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Quindi la causa è stata discussa e decisa.
----------
In corso di causa è emerso il dato pacifico dell'avvenuta adesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 (“ROTTAMAZIONE-QUATER” - Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022), come da documenti prodotti telematicamente in data 23.10.2024.
Con tale adesione la ricorrente ha inteso dare soluzione, con le modalità prescritte dalla citata legge, alle proprie pendenze fiscali, ivi compresi i ruoli oggetto di opposizione del presente giudizio.
3 Contr A tal fine, è stata prodotta la dichiarazione di adesione e l'accettazione dell' .
Il difensore di parte ricorrente, alla odierna udienza, ha dichiarato di rinunciare all'azione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta, come si è detto, cui hanno aderito le altre parti del giudizio.
-----------
Tanto premesso, ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, stante l'adesione alla procedura di definizione agevolata, sicché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto,
l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775,
6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
Peraltro la rinunzia all'azione - a differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° co., c.p.c., - implica la rinunzia al diritto sostanziale sottostante e determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
-----------
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere interamente compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti della Parte_1
, dell' - in proprio ed in qualità di mandatario della Controparte_1 CP_3
– e dell' , con ricorso depositato in data 29/04/2022, così provvede: Controparte_4 CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, in data 21/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
5