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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/06/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 13.09.2024 al N° di R.G.C.A. 10271/2024, promossa da:
rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente Parte_1 dall'Avv. Gianluca ZWINGAUER e dall'Avv. Guido BACCELLI
-Opponente- contro
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvano IMBRIACI e Antonello ZAFFINA
-resistente-
Conclusioni
Per parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l' alla refusione delle spese di lite (fase di studio, introduttiva e di trattazione) in favore della parte CP_1 ricorrente oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettario 15%.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessata materia del contendere. Spese compensate.
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 0I-001633182 protocollo n. 3000.30/07/2024.0414416, notificata in data 14.08.2024 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince che , Parte_1 quale Presidente del C.d.A. della Società a causa di difficoltà finanziarie, Parte_2 ometteva di versare nella Cassa della Gestione Separata dell' una parte dei contributi CP_1 previdenziali dovuti sui compensi percepiti dai suoi collaboratori ese di dicembre 2016, per un importo complessivo di euro 10.467,11, di cui la quota a suo carico era di euro 3.314,37.
Notificata dall' nel maggio 2018 la cartella di Controparte_2 pagamento nr. 34120170005372864 per l'intero importo, in data 19.06.2018 Parte_2 presentava specifica istanza di rateizzazione del debito (protocollo n. 207813) in n. 72 rate mensili (con la prima rata in scadenza il 3.7.2018 e l'ultima il 3.6.2024), che veniva accolta.
pagina 1 di 4 Successivamente, la società (debitrice solidale) ed il ricorrente (contravventore) ricevevano l'atto di accertamento del 12.2.2019 n. 3000.12/02/2019.0044603 (notificato alla ) CP_1 Pt_2
e n. 3000.12/02/2019.0044604 cato al sig. , con il quale l' CP_1 Pt_1 CP_1 in qualità di rappresentante legale pro tempore della società la violazione Pt_1 Parte_2 dell'art. 2 comma 1 bis DL 12.09.1983 nr, 463, convertito con modificazione in legge 11.11.1983 nr. 638, come sostituito dall'art. 3 comma 6° D.lgs. 15.1.2016 nr. 8, “per non aver versato nell'anno 2016 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori …”; veniva così Pt_1 intimato di pagare, in solido con la società, l'importo dovuto entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, al fine di evitare l'elevazione delle sanzioni amministrative previste.
A fronte di ciò, il consulente della fin dal 27.2.2019, avviava un dialogo Parte_2 con l' tramite cassetto previdenziale bilaterale, specificando che l'importo oggetto CP_1 dell'accertamento era già stato oggetto di rateizzazione accordata dall'Ente Riscossore e che, pertanto, l'accertamento doveva essere annullato in autotutela;
l'allora funzionario chiariva CP_1 che doveva essere provato “…che entro i tempi previsti da provvedimento i versamenti fatti in dilazione coprissero la quota suddetta…”.
In data 12.3.2019 la Società, per essere sicura di ottemperare correttamente al proprio obbligo, chiedeva che le venisse chiarito: “….E' chiaro che il provvedimento parla della quota a carico dei lavoratori, pertanto, avendo rateizzato il totale del debito, dovrei controllare che alla scadenza dell'accertamento, 20/05/2019, sia stata versata almeno la cifra richiesta in quest'ultimo? Provandolo fornendo a codesti uffici le contabili delle rate quietanzati? Ringrazio sin d'ora per la collaborazione e saluto” cui veniva fornita la seguente risposta: “Esatto”.
Dopo aver effettuato quasi integralmente il pagamento, in data 28.3.2019, la Società, sempre tramite il proprio consulente, comunicava all' attraverso cassetto previdenziale, che “Fino al CP_1
03/03/2019 erano state versate 9 rate per un ammontare totale di capitale pari a € 1.195,11. Il 25/03/2019 ho fatto versare l'importo di € 2.039,41 (che allego alla presente) che comprende € 1989,85 di capitale. Effettivamente una piccola differenza c'è che ammonta ad euro 129,41 che verrà versata con la rata del 03.05.2019 (comunque entro la data di scadenza dell'accertamento 20.05.2019). Sarà mia cura fornire tale versamento”. L' rispondeva che “…sarà onere della procedura telematica registrare i pagamenti effettuati nel termine di CP_1 legge al fine di impedire che sia emessa denuncia”.
Alla richiesta del ricorrente e della società di sapere se fosse necessario inviare anche l'ultimo RAV attestante il pagamento del suddetto residuo importo, rispondeva il 2.4.2019 CP_1 che “non sarà necessario perché la procedura dovrà percepirli telematicamente”
Veniva così effettuato il saldo dei pagamenti per l'importo di euro 3.314,37 entro la data prevista del 20.05.2019.
Ciò nonostante, l' notificava il 14.08.2024 a l'ordinanza ingiunzione n. 0I- CP_1 Pt_1
001633182, con la quale lo stesso veniva ingiunto, in solido con del pagamento, Parte_2 entro 30 gg dalla notifica della somma di euro 4.971,56 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso tempestivo versamento dei detti contributi carico dipendenti.
In data 02.09.2024 interrogava il cassetto previdenziale bidirezionale chiedendo Pt_1 conto del motivo dell'emissione dell'ingiunzione, ottenendo la seguente risposta: “la corrispondenza riguarda la sede di Firenze. Poiché è cambiata la sede legale se scrivete da cassetto la comunicazione arriva ad pagina 2 di 4
Arezzo e non possiamo trasferirla alla sede di competenza. Per comunicare con la sede di Firenze, in questo caso, non dovete usare il cassetto ma la PEC”.
Chiesto in data 10.09.2024 l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, non ricevuta risposta, nell'imminenza della scadenza del termine ad impugnare il titolo (dato che alle controversie ad opposizione alle ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto omissioni contributive non si applica la sospensione dei termini feriali), ha depositato in data 13.09.2024 il Pt_1 ricorso che ha dato vita all'odierno procedimento, chiedendo l'annullamento della detta ordinanza ingiunzione.
Fissata con decreto del 17.09.2024 l'udienza del 18.12.2024 per la discussione anche dell'istanza di sospensiva dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, in data 7.12.2024 si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la CP_1 compensazione delle spese processuali, avendo cura di precisare che, con provvedimento del 30.10.2024, aveva già disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta con la seguente motivazione:
“Il Sig. provvedeva al pagamento delle quote a carico omesse per il periodo Parte_1
12/2016 relativo alla Gestione Separata, entro tre mesi dalla notifica dell'Atto di accertamento n. 3000.12/02/2019.0044603, avvenuta in data 21/02/2019, con versamenti rateali in data CP_1
29/06/2018, 31/07/2018, 28/08/2018, 02/10/2018, 31/10/2018, 29/11/2018, 03/01/2019, 31/01/2019, 04/03/2019 e 25/03/2019, sull'Avviso di addebito n. 34120170005372864000. Tuttavia, i predetti pagamenti sono stati parzialmente imputati dall' ad altro titolo (oneri della Controparte_3 riscossione). Pertanto, non si ravvisano profili di punibilità, poiché le quote richieste con il suddetto Atto di accertamento sono state effettivamente versate entro tre mesi dalla relativa notifica”.
Con ordinanza del 18.12.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata disposta l'udienza cartolare del 29.5.2025 per l'emissione della relativa sentenza.
Motivi della decisione
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo l' provveduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione soltanto successivamente al de del ricorso presentato da nonostante che quest'ultimo avesse presentato, mediante il proprio Pt_1 consulente del lavoro istanza di annullamento in autotutela in data Persona_1
10.09.2024 (v. doc. nr. 11 allegato al ricorso).
Deve comunque procedersi alla regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Quest'ultima si individua tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere e, certamente, parte opponente ha ben prospettato le ragioni delle sue doglianze che, laddove non fossero state spontaneamente apprezzate dall' sarebbero state CP_1 poste a fondamento della sentenza di accoglimento del ricorso.
Stante, tuttavia, il tenore delle difese argomentate – in fatto – si ritiene di applicare il minimo per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 852,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 1 giugno 2025
Il Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
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