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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1399 del Ruolo Generale del 2022
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Longo ed elettivamente domiciliato in Trapani nella via Virgilio n. 11
Attore
Contro
nato a [...] [...] (C.F CP_1 Parte_1
) C.F._1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento CP_1
per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questi cagionati all'ente comunale.
Parte attrice ha, infatti, dedotto che il convenuto è un noto esponente dell'associazione criminale denominata “Cosa Nostra”, ed ha avuto un ruolo attivo in episodi criminali consumati nel territorio del Comune (su tutti, il sequestro e l'omicidio ), circostanze la cui sussistenza è stata accertata Per_1
in sede penale con sentenze divenute irrevocabili.
In particolare, ha richiamato la sentenza resa dalla seconda sezione della Corte
d'Assise di PA in data 10/02/1999 (RG Sent. 1/1999) divenuta irrevocabile in data 15/07/2002, con cui la Corte ha condannato il per il sequestro e CP_1 l'efferato omicidio del piccolo alla pena di anni 30 di Persona_2
reclusione e per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; ha altresì richiamato la sentenza del Gup del Tribunale di PA in data 21/10/2021 (n. 1374/2021) che ha condannato il per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., sentenza che, in CP_1 corso di causa, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di PA solo in ordine alla durata della pena detentiva comminata con sentenza n.
1676/2021, impugnata con ricorso in Cassazione e all'esito cassata con rinvio ad altra sezione Corte di Appello di PA (con sentenza n.24386 del 13.3.2024 della Corte di Cassazione) solo per la determinazione pena irrogata, cui è seguita sentenza n. 6292/24, passata in giudicato.
Il Comune attore, a sostegno della domanda risarcitoria proposta, ha evidenziato che, alla luce delle citate pronunzie, il emerge quale fidato soldato della CP_1
famiglia di sottolineando come lo stesso, durante la lunga detenzione Parte_1
per l'espiazione della pena detentiva scontata per l'omicidio del piccolo
[...]
, non abbia mostrato alcun pentimento, anzi rafforzando il proprio legame Per_1
associativo con cosa nostra, come dimostrato dai fatti accertati in seno alla citata sentenza del Gup di PA dell'Ottobre del 2021, avendo questi agito, con ruolo apicale, nell'interesse della consorteria criminale nei più disparati settori
(da quello politico-elettorale - influenzando il libero voto a in Parte_1
occasione delle elezioni regionali del 2017 - a quello economico, interagendo secondo il metodo mafioso in transazioni relative alla vendita di un oleificio e nella gestione di un'impresa edile).
Secondo la prospettazione attorea le condotte criminali del sul territorio – CP_1 avendo violato i principi e valori fondamentali di cui si fa portatore l'ente comunale, tra cui i principi di legalità, giustizia, ordine pubblico, buon andamento della pubblica amministrazione, libertà di voto – avrebbero determinato un grave pregiudizio per l'ordine pubblico, economico e democratico della città e un danno all'immagine della stessa e dei suoi cittadini, riflettendosi anche sul piano economico-patrimoniale pregiudicando lo sviluppo turistico e le possibilità di crescita ed arricchimento sul piano imprenditoriale.
In ragione di quanto sopra, il ha chiesto al Tribunale di: Parte_1
“ritenere e dichiarare il diritto del ad ottenere il Parte_1 risarcimento per il grave danno patrimoniale e non patrimoniale ex artt. 2043 e
2059 c.c che ha subito in ragione delle gravi condotte delittuose e dolose poste in essere dal convenuto con soluzione di continuità a partire dal 1993 sino ad oggi;
- condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 260.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa ed adeguata in favore del . Parte_1
Seppur regolarmente citato, il convenuto non si è costituito sicché – all'udienza del 21.12.2022 – né è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter cpc.
*****
Tanto premesso, la presente controversia attiene alla domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti di condannato Parte_1 CP_1
alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto ex art. 416 bis c.p.c. e per il sequestro e omicidio del piccolo , con sentenza definitiva della Corte Per_1
d'Assise di PA resa in data 10/02/1999 (RG Sent. 1/1999) divenuta irrevocabile in data 15/07/2002, nonché nuovamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c. con sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di
PA in data 21/10/2021 (n. 1374/2021), alla pena della reclusione da ultimo fissata in complessivi anni trenta con sentenza n. 6292/24 della Corte di Appello di PA, passata in giudicato.
L'accertamento della penale responsabilità del convenuto assume efficacia vincolante nei confronti del convenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 654
c.p.p. secondo cui “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Dunque, in ipotesi muovendo dalla configurazione degli elementi essenziali della fattispecie risarcitoria invocata dal è necessario enucleare, Parte_1
tra le diverse condotte ritenute rilevanti ai fini della penale responsabilità del quelle che assumono efficacia causale determinante, in punto di an, CP_1
rispetto al danno prospettato.
In primo luogo, deve rilevarsi che non v'è dubbio che il quale Pt_1
ente territoriale, sia da considerarsi ente preposto alla tutela ed alla rappresentanza dei cosiddetti interessi collettivi, quegli interessi che fanno capo in maniera comune ad una intera collettività accomunata dallo stanziamento territoriale e dalle sue caratteristiche.
L'ente rappresentativo è caratterizzato da elementi quali la vicinitas, ovvero lo stabile legame territoriale con la collettività, il fine istituzionale di agire e di operare per la tutela degli interessi della collettività medesima. Nel caso di un ente territoriale si individuano quali interessi collettivi di riferimento quelli economici, politici, di identità culturale, l'ordine pubblico, la c.d. immagine, intesa come il riflesso che all'esterno ogni centro di interessi, sia personale che giuridico, dà e con il quale è riconosciuto.
Da considerarsi è, altresì, la natura del reato che qui viene in considerazione, ovverosia la associazione mafiosa che per espressa previsione legislativa è integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla esistenza di una stabile aggregazione di soggetti che persegue come fine la commissione di reati, e da un punto di vista oggettivo, dalla tipologia non solo e non tanto del reato fine, ma dalla volontà di assoggettare al proprio potere volitivo un territorio, una popolazione, una impresa, facendo leva sul solo timore circa il pericolo, indistintamente percepito a cagione delle modalità violente utilizzate nelle ordinarie azioni, che il mancato assoggettamento a tale potere porti alla commissione da parte degli associati di reati di particolare gravità in aggressione di una pluralità di beni e interessi. La valenza lesiva in danno degli interessi di cui la amministrazione comunale è portatrice degli atti e della mera presenza dell'associazione mafiosa, come fenomeno che mira a ledere la comune convivenza civile e l'ordinario e pacifico ordine pubblico, non può essere messa in discussione. La commissione del delitto in parola può anche ledere, secondariamente, beni giuridici diversi facente capo all'ente comunale, tra cui rientra il danno all'immagine dello stesso, inteso come pregiudizio derivante alla comunità di cittadini da questo rappresentata per il fatto stesso di essere comunque associata, nella pubblica opinione, alla presenza di organizzazioni criminali operanti nel medesimo territorio.
Questo Tribunale aderisce, infatti, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui può configurarsi danno all'immagine della P.A. anche nel caso di reati comuni commessi da soggetti estranei alla stessa amministrazione, aventi connotati di efferatezza, protrattisi nel tempo, con riflessi mediatici consistenti, tali da incidere significativamente in senso negativo sulla percezione pubblica del territorio e dei suoi abitanti.
A sostegno di tale assunto deve richiamarsi il principio di diritto espresso da una risalente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “Il può essere Pt_1
considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo
e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza” (cfr. Cass. 8381/92; cfr. anche Cass. 10371/95).
Il dunque, ha agito in questa sede anche quale ente deputato alla difesa Pt_1 dell'immagine, del decoro e della reputazione di un territorio e dei suoi abitanti, pregiudicati, per un verso, dall'operatività, su quel medesimo territorio, di associazioni criminali capillari, gestori del potere economico e politico, efferate e spietate, e, per altro verso, dalla percezione esterna fortemente inquinata dalla diffusione mediatica delle informazioni sulle conseguenti attività criminose con riflessi negativi sullo sviluppo economico e turistico del territorio.
*****
A questo punto, muovendo l'analisi dalla ricostruzione della fattispecie risarcitoria, deve rinviarsi alle corpose e articolate motivazioni delle sentenze penali di condanna sopra citate, in seno alle quali emergono i plurimi contributi di carattere morale e materiale apportati dal essenziali per l'esistenza ed il CP_1 rafforzamento della consorteria mafiosa, e che he assumono efficienza causale rispetto ai danni allegati.
L'appartenenza al mandamento mafioso di Trapani è stata, Controparte_2
come detto, dapprima accertata della Corte d'Assise di Appello di PA con sentenza del 09/11/2000, resa nel procedimento 4553-5629/1196 RGNR, n.
33/1999 RG a carico di e altri sessantasei imputati del delitto Controparte_3
di associazione mafiosa e di ulteriori reati di stampo mafioso.
Vicenda centrale alle diverse imputazioni giudicate nell'ambito del citato procedimento è stato il sequestro di persona a scopo di estorsione, seguito dalla morte del piccolo . Per tale delitto e per quello di cui Persona_2
all'articolo 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. è stato ritenuto CP_1
responsabile, sia in primo sia in secondo grado, e condannato alla pena complessiva gli anni 30 di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici della Corte di Assise e di Assise di PA, era uomo d'onore CP_1
nei ranghi del mandamento mafioso di Trapani, retto all'epoca da Per_3
In tale veste e per tale qualità, in concorso con i vertici di cosa nostra
[...]
trapanese e palermitana, ha contribuito al sequestro del piccolo Persona_2
, figlio del collaboratore di giustizia , allo scopo di
[...] Per_4 Per_1
conseguire, come prezzo della liberazione, la ritrattazione delle dichiarazioni già rese nonché l'interruzione degli interrogatori che lo stesso stava rendendo alle procure di PA e Caltanissetta sulla strage di Capaci e su altri reati riconducibili alla consorteria mafiosa.
Come indicato dalla stessa Corte d'Assise, il sequestro e la morte del piccolo di ha costituito “uno dei più orrendi e raccapriccianti episodi di storia Per_1
criminale”. In seno alla richiamata sentenza vengono compiutamente ricostruite le ragioni le origini e le modalità del coinvolgimento di nel reato in CP_1
questione, chiamato a fornire un importante supporto logistico e operativo al sequestro del bambino in un momento particolarmente critico, anche mediante la messa a disposizione, quale luogo di prigionia, di una casa ubicata in Parte_1
nella frazione Purgatorio. Il ha anche fornito intensa assistenza ai muratori CP_1
nella fase di realizzazione della cella nonché, poi, ai carcerieri in una fase successiva, garantendo la sua assidua presenza e facendo fronte a ogni loro esigenza. Tali condotte, secondo la Corte d'Assise, costituiscono prova inequivoca della sua adesione all'associazione mafiosa, che di lui si è avvalso, in virtù dell'impegno permanente di messa a disposizione per il raggiungimento delle proprie finalità criminali.
Con la sentenza del GUP di PA del 2021 il è stato poi condannato per CP_1
il reato di partecipazione all'associazione mafiosa “cosa nostra” a partire “dal febbraio 1999 fino alla data odierna”, e quindi per il periodo successivo rispetto a quello della citata sentenza di condanna, in gran parte anche coincidente con il periodo di detenzione del protrattosi dal febbraio '99 sino al 3.2.17. CP_1
Tale pronunzia sottolinea l'esistenza di plurimi elementi da quali è stata tratta la prova della persistenza dell'affectio societatis nei confronti della consorteria mafiosa, a partire dal sostegno economico con proventi della cassa dell'associazione durante tutto il periodo di detenzione;
si legge, poi, nella sentenza che il “terminata la detenzione ha immediatamente ripreso CP_1
contatti frequenti e stabili con esponenti della consorteria mafiosa, adoperandosi attivamente per il perseguimento dei relativi obiettivi”, consistenti nella partecipazione a vari summit della consorteria, al coinvolgimento negli affari economici della famiglia mafiosa trapanese - anche correlati ad un oleificio di proprietà di ed al business dei carburanti - al suo diretto CP_4
intervento ed illecita interferenza nelle competizioni elettorali succedutesi tra il giugno 2017 e marzo 2018, in particolare sostanziatasi nel procacciamento di voti per la candidata . Persona_5
Indi, le condotte criminose di così come emergente dalle CP_1 decisioni del giudice penale, sono lesive, in via immediata e diretta, dell'ordine pubblico di cui è portatore l'ente comunale nel cui territorio tali condotte sono state perpetrate, avendo assunto rilievo determinante nel rafforzamento dell'associazione mafiosa, nel collegamento anche con il mondo dell'imprenditoria e con l'universo della politica, attuato con la illecita interferenza nel regolare svolgimento delle competizioni elettorali.
In particolare, le fattispecie delittuose poste in essere dal convento sono state di rilievo tale da determinare una alterazione del corretto e trasparente dipanarsi della vita politica, amministrativa ed elettorale del paese. Va, dunque, riconosciuto il risarcimento del danno correlato alla lesione del bene giuridico protetto dallo stesso art. 416 bis c.p., vale a dire la tutela dell'ordine pubblico inteso come ordine pubblico materiale cioè il “buon assetto e regolare andamento della vita sociale nello Stato”. Tale bene giuridico deve, infatti, riconoscersi leso anche a prescindere dalla commissione di reati fine, ma per la semplice sussistenza e operatività dell'associazione per delinquere nel territorio comunale.
In ordine alla violazione dell'ordine pubblico il deve ritenersi persona Pt_1
offesa nella sua qualità di ente territoriale preposto, inter alia, alla rappresentanza dei suoi cittadini;
ciò perché la nozione di ordine pubblico implica, necessariamente, un turbamento dello stato di pace sociale della collettività (cfr.
Cass. 34198/2007; Cass. 4294/1997).
Non può non riconoscersi che tali condotte, per la particolare efferatezza e diffusività, hanno altresì prodotto grande discredito verso il territorio del Comune di con tutto ciò che ne consegue in punto di risonanza mediatica di tali Parte_1
fatti, soprattutto in ordine all'efferato delitto del sequestro e uccisione del piccolo
, come dimostrato anche dalla produzione documentale allegata da Per_1
parte attrice (cfr. all. 3 e 4).
Tale impatto mediatico ha certamente avuto rilevanti effetti nocivi sull'intera comunità custonacese percepita dall'opinione pubblica come altamente inquinata, su più livelli, dalla pervasività e dalla forza economica di “cosa nostra” di cui il è fedele sodale. CP_1
Tali assunti consentono di ritenere provato, anche avvalendosi di ragionamenti presuntivi, il fatto illecito produttivo del danno all'immagine subito dal
[...]
quale ente rappresentativo degli interessi di una comunità abitante Parte_1
il territorio dal medesimo amministrato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende, infatti, anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Cass. pen. 4380/15 secondo cui
“In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina)
è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo”).
Nella fattispecie per cui è causa può fondatamente sostenersi che tra gli effetti mediati e indiretti connessi alla rafforzamento dell'associazione mafiosa sul territorio, grazie anche all'operato dell'odierno convenuto, sviluppatosi nel corso di più di un ventennio, così come descritto dal Giudice penale, vi è il profondo discredito nei confronti della comunità di in ragione della diffusione Parte_1
del potere criminale in tutti i livelli della vita sociale, economica e politica del
Comune.
Va, dunque, riconosciuto il diritto al ristoro del danno all'immagine della p.a., volto a ripristinare il senso di fiducia e affidamento dei cittadini nei valori e principi cardine che improntano le regole del vivere civile nel Comune e su cui si fonda l'azione amministrativa dell'Ente.
Nessuna prova è stata, invece, fornita con riguardo all'allegato danno patrimoniale, danno nemmeno esattamente allegato, prima ancora che stimato, da parte attrice. Il ha, infatti, fatto solo un generico riferimento al ricorrere Pt_1
di un danno sul piano patrimoniale, omettendo qualsivoglia allegazione specifica e puntuale circa le effettive e concrete refluenze economiche correlate ai fatti di reato per cui è causa.
*****
In punto di quantificazione del danno, va rammentato che “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ.
n. 8421/2011).
Su tali danni, che possono dirsi certamente realizzati dal sodalizio criminale - di cui il è esponente apicale - accertato come operante in maniera capillare CP_1
nel territorio di riferimento dall'amministrazione oggi attrice, il Parte_1 ha invocato una liquidazione equitativa, sia per quanto attiene al danno
[...]
da violazione dell'ordine pubblico che per il danno alla immagine subito dalla collettività di riferimento.
Ora, nel caso di specie, è notorio l'incalcolabile pregiudizio che la collettività subisce a causa dei delitti commessi dagli affiliati all'associazione “Cosa Nostra
e, per quanto concerne l'amministrazione attrice, considerata l'immedesimazione fra l'ente e l'interesse perseguito – tra gli altri, la realizzazione dei principi di legalità, giustizia, ordine pubblico, buon andamento della pubblica amministrazione, libertà di voto– per effetto dell'incorporazione fra sodalizio e suoi membri, in virtù dell'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio intrinseco a questo arrecato, può dirsi che essa ha patito un danno non patrimoniale da reato.
Riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale in capo alla persona giuridica, si osserva che questo, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso specifico, assolve una funzione non già reintegratrice ma compensativa di un pregiudizio non economico (cfr. Cass. n.
9430/1987 “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo a una precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti discrezionale ed equitativi del giudice del merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento”; cfr. anche Cass. 10996/2003).
Ai fini della quantificazione di tale danno, devono essere presi in considerazione due fattori.
In primo luogo, deve tenersi conto della gravità della condotta del sodale CP_1 dell'associazione mafiosa “Cosa Nostra”, il quale, dalla lettura delle sentenze di condanna sopra menzionate, è stato riconosciuto colpevole di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di sequestro di persona, delitti il cui particolare disvalore è notorio, commessi in larga parte sul territorio comunale.
Inoltre, occorre valutare il contesto dinamico-relazionale in cui le condotte si sono verificate, avendo assunto propagazione e diffusione nel contesto economico, politico e sociale del territorio dell'ente attore.
Si stima, pertanto, equo – tenuto anche conto della molteplicità degli interessi lesi facenti capo all'amministrazione - stimare il pregiudizio sofferto dalla parte attrice in complessivi euro 100.000,00 (comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data odierna)
Infine, per quanto attiene al danno all'immagine dell'ente, possono esser utilizzati ai fini della quantificazione del danno i parametri orientativi indicati in seno alle note tabelle milanesi (2024) per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.
Ora, nella specie rileva, in primo luogo, la natura istituzionale dell'ente danneggiato, rappresentativo di un territorio e della sua comunità. In secondo luogo, assume portata determinante, durata della condotta criminosa, protrattasi per oltre un ventennio che ha prodotto il rafforzamento, anche economico, di
“cosa nostra” sul territorio, e la notevole risonanza mediatica delle fattispecie criminose commesse all'associazione mafiosa, identificata anche nella persona del ed aventi mediata refluenza sulla comunità custonacese, attesa anche CP_1 la loro peculiare crudeltà e viltà (specialmente avuto riferimento all'omicidio del piccolo ), sia sul piano nazionale che internazionale. Per_1
Alla stregua dei predetti parametri si ritiene congruo determinare la somma dovuta dal convenuto a titolo di risarcimento del danno di immagine in €
60.000,00 (comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data odierna) con applicazione del parametro n. 5 delle tabelle milanesi riferito alle diffamazioni di eccezionale gravità.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto va condannato a ristorare il danno patito dal Comune stimato CP_1 nella complessiva misura di € 160.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda spiegata dal Parte_1
condanna a corrispondere a parte attrice la
[...] CP_1
somma di € 160.000,00, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice, che liquida in € 8.328,00, di cui € 305,84 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 23.5.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari