Versione
18 luglio 1968
18 luglio 1968
Art. 7.
L' articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanita' che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori e' consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di registrazione".
L' articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanita' che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori e' consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di registrazione".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 30/04/1991 n. 415438 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 aprile 1991 · 4.678964
[…] quanto l\'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 affida anche a questo Ministero la vigilanza per l\'applicazione di detta legge. Al riguardo si osserva che l\'art. 7 della legge 8 marzo 1968, n. 399 che costituisce il presupposto del n. 18, lettera b), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, su cui si controverte, prevede, fra l\'altro,
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/10/1988, n. 994Provvedimento: N. 994 SENTENZA 12-27 OTTOBRE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 12 aprile 1979, depositato in cancelleria il 21 aprile successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1979, per …Leggi di più...
- decreti autorizzativi del prefetto·
- autorizzazione·
- produzione di mangimi composti·
- zootecnia·
- sent. 994/88. regione toscana·
- interesse nazionale·
- sussistenza·
- conflitto di attribuzione·
- esclusione·
- competenza regionale·
- annullamento -