Art. 7.
L' articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanita' che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori e' consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di registrazione".
L' articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanita' che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori e' consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di registrazione".