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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/05/2024, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 38/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA E , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via Persona_1
Pietro Carrese n. 3 dall'avvocato Giuseppe Ruocco giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORI E
in persona Controparte_1 dell'Amministratore Giudiziario avvocato giusta nomina del Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata, rapp.to e difeso dall'avvocato Vanessa Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi
CONVENUTO E
, elettivamente domiciliati in Controparte_3
Castellammare di Stabia alla Via Pietro Carrese n. 3, presso lo studio dell'avvocato Cristiano De Rosa, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi dell'Ingegnere riassumevano il giudizio con il Persona_1 quale il loro dante causa , premettendo di essere proprietario Persona_1 dell'unità immobiliare posta al 2° Piano del fabbricato di Via Santa Maria dell'Orto n.19 (Foglio 8, particella 225 sub 51), evocava in giudizio il suddetto Condominio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti - quantificati in euro 16.296,55
- dal proprio appartamento a causa di manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pareti perimetrali e dal terrazzo di copertura. In particolare, evidenziava l'originario attore che nell'anno 2004 venivano eseguiti lavori, che interessavano solo tre delle quattro facciate e i tetti di copertura del fabbricato, tralasciando invece i tetti ed il terrazzo di copertura di proprietà dei signori e . CP_3 CP_3
Aggiungeva inoltre, che nonostante i numerosi solleciti il rimaneva CP_1 inerte, con la conseguenza che si verificavano le infiltrazioni di acqua con notevolissimi danni all'appartamento delle istanti. Si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 Controparte_3 contestavano la fondatezza della domanda e instavano per il suo rigetto. Si costituiva tardivamente il non contestando i fatti di causa. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta inammissibile la prova testimoniale, veniva disposta c.t.u. al fine di accertare la sussistenza e le cause delle lamentate infiltrazioni, depositata la quale, la causa, all'udienza del 19.12.2023, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentata la proprietà delle istanti e non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli appartamenti coinvolti nella controversia in esame. Tanto chiarito, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione di c.t.p. dell'ing. Persona_2
e relativa documentazione fotografica allegata), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze delle c.t.u. disposte in corso di causa. In particolare, dagli esiti delle c.t.u. è rimasto accertato che evidenti fenomeni infiltrativi sono esistenti in quattro zone nell'unità immobiliare di proprietà delle odierne attrici (salone, cameretta adiacente la cucina, camera da letto matrimoniale e la cameretta al livello del soppalco) causati dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal soprastante terrazzo di copertura in pessimo stato di manutenzione, dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo, e dal tratto di muro adiacente, di pertinenza CP_4
Il c.t.u. ha evidenziato, altresì, che la portata delle infiltrazioni ha causato ampie muffe e cadute di intonaco negli ambienti dell'appartamento. Le cause di siffatti fenomeni sono state ricondotte, dunque, dal c.t.u.:
- alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo di copertura dell'appartamento di proprietà ; Parte_3
- infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo di proprietà e la Parte_3 discendente della pluviale posta sulla facciata del fabbricato lato corso Vittorio Emanuele (pertinenza condominiale);
- infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal tratto di muro (pertinenza condominiale). A parere del c.t.u., la responsabilità dei danni riscontrati è da attribuirsi al 70% alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo del 3° piano di proprietà esclusiva
[...]
ed al 30% alle infiltrazioni provenienti dalle parti di competenza CP_3 condominiale. Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, tenuto conto sia della localizzazione dei constatati inconvenienti, sia della mancata constatazione di cause alternative, sul piano tecnico - eziologico, di tale fenomeno infiltrativo. Così individuata l'assorbente causa delle infiltrazioni, deve affrontarsi la questione della responsabilità in ordine ai danni derivanti dalle stesse.
2.1. Al riguardo, va rilevato che sul tema, con specifico riferimento al lastrico solare e/o al terrazzo di copertura di proprietà esclusiva (come nel caso di specie), è intervenuta la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 9449 del 2016, mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all'inquadramento giuridico della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese. Ed invero - mentre la precedente sentenza delle Sezioni unite n. 3672/97 aveva configurato un'obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso esclusivo, sia al in caso di lastrico fungente anche da copertura CP_1 dell'edificio e di danni derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune -, si era poi sviluppata una giurisprudenza di segno opposto, nel senso di ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra proprietario ad uso esclusivo del lastrico e condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., cioè per danni da cosa in custodia. Da ultimo, invece, la Suprema Corte, propendendo per un indirizzo mediano, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il in CP_1 quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario
o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ». Dunque, da un lato, viene precisato che il principio della CP_1 concorrente responsabilità del non troverà applicazione allorquando CP_1 il danno abbia avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma da altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo;
ossia vengono ben differenziate le posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo è infatti tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, mentre il secondo è obbligato, ex artt. 1130 co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 c.c., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell'edificio condominiale;
ferma la natura extracontrattuale della responsabilità di entrambi (quanto al CP_1 riconducibile piuttosto all'art. 2043 c.c., per comportamento inerte od omissivo). Dall'altro lato, resta chiaro che il concorso di tali responsabilità, salva la prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.
2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, non sono emerse prove che consentano, in deroga alla regola del concorso di responsabilità, dinanzi richiamata, di ascrivere in via esclusiva il danno al CP_1
Ed invero, giova osservare come il c.t.u. abbia riferito che “le fughe del pavimento del terrazzo di copertura di proprietà dei sigg.ri sono sconnesse in Controparte_3 più parti, gli elementi del battiscopa al perimetro del terrazzo sono distaccati in più parti, le soglie in maro che delimitano la pavimentazione sono lesionate in vari punti…le acque piovane che si raccolgono sulla copertura della veranda e sul terrazzo confluiscono tutte in un bocchettone a pavimento, posto nella parte sinistra del terrazzo per chi vi accede dalla veranda, per poi essere convogliate nella discendente della pluviale posta sulla facciata del fabbricato dal lato di Corso Vittorio Emanuele…” (cfr. pag. 16 relazione peritale). Alla luce dei superiori principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte va dichiarata, quindi, per i danni accertati alla proprietà delle istanti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà esclusiva, la responsabilità del e di , quali proprietari esclusivi CP_1 Controparte_3 della terrazza, ponendo, ai sensi dell'art. 1126 c.c., 1/3 delle spese a carico di
[...]
e e 2/3 a carico del CP_3 CP_3 CP_1
Ne consegue che dei danni patiti dall'immobile di parte attrice, che sono causalmente riconducibili anche alle precarie condizioni di manutenzione del citato terrazzo di copertura, debbano rispondere per tale parte - pari al 70% - sia i convenuti , che non provvedevano alla manutenzione del terrazzo, Controparte_3 sia il che non provvedeva a compiere gli atti conservativi e le opere di CP_1 manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell'edificio CP_4
Per il restante 30% dei danni, provenendo gli sessi dalle infiltrazioni dipendenti dalle parti di competenza condominiale (dal tratto di muro AB e dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo di proprietà e la discendente della pluviale posta sulla facciata del Parte_3 fabbricato lato Corso Vittorio Emanuele), va imputata la responsabilità al convenuto CP_1
I danni sono stati quantificati dal c.t.u. - sulla base di una valutazione fondata sui prezzi correnti, immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestata dalle parti - in euro 11.149,33, iva inclusa, come da computo metrico allegato (cfr. amplius allegato 5 della c.t.u. depositata in data 30.07.2022).
2.3. A tale importo va, poi, aggiunto quello di euro 207,19 quale danno da lucro cessante. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3- 2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetari, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, quella risultante dalla devalutazione di euro 11.149,33 (importo risarcitorio, IVA esclusa) al momento dell'evento lesivo, ovvero al dicembre 2019 (epoca di insorgenza del denunziato fenomeno infiltrativo come da c.t..p in atti). In definitiva, l'importo dovuto alle attrici è pari ad euro 11.356,52. Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Pertanto, in ragione di quanto esposto in precedenza, il va CP_1 condannato al pagamento del 30% di tale importo (pari ad euro 3.406,96), mentre la restante parte pari ad euro 7.949,56, andrà suddivisa per 1/3 a carico dei convenuti e (pari ad euro 2.649,86) e 2/3 a carico del CP_3 CP_3 CP_1
(pari ad euro 5.299,72).
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
3.1. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata da e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di e, per l'effetto, dichiara la concorrente Persona_1 responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dalle attrici;
B. condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 8.706,68, interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
C. condanna e , in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_3 favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 2.649,86, interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
D. condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore di e Parte_1
nella qualità, delle spese di lite che liquida in euro 237,00 Parte_2 per spese vive ed euro 4.581,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ruocco Giuseppe dichiaratosi antistatario;
E. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Torre Annunziata il 2 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via Persona_1
Pietro Carrese n. 3 dall'avvocato Giuseppe Ruocco giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORI E
in persona Controparte_1 dell'Amministratore Giudiziario avvocato giusta nomina del Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata, rapp.to e difeso dall'avvocato Vanessa Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi
CONVENUTO E
, elettivamente domiciliati in Controparte_3
Castellammare di Stabia alla Via Pietro Carrese n. 3, presso lo studio dell'avvocato Cristiano De Rosa, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi dell'Ingegnere riassumevano il giudizio con il Persona_1 quale il loro dante causa , premettendo di essere proprietario Persona_1 dell'unità immobiliare posta al 2° Piano del fabbricato di Via Santa Maria dell'Orto n.19 (Foglio 8, particella 225 sub 51), evocava in giudizio il suddetto Condominio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti - quantificati in euro 16.296,55
- dal proprio appartamento a causa di manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dalle pareti perimetrali e dal terrazzo di copertura. In particolare, evidenziava l'originario attore che nell'anno 2004 venivano eseguiti lavori, che interessavano solo tre delle quattro facciate e i tetti di copertura del fabbricato, tralasciando invece i tetti ed il terrazzo di copertura di proprietà dei signori e . CP_3 CP_3
Aggiungeva inoltre, che nonostante i numerosi solleciti il rimaneva CP_1 inerte, con la conseguenza che si verificavano le infiltrazioni di acqua con notevolissimi danni all'appartamento delle istanti. Si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 Controparte_3 contestavano la fondatezza della domanda e instavano per il suo rigetto. Si costituiva tardivamente il non contestando i fatti di causa. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta inammissibile la prova testimoniale, veniva disposta c.t.u. al fine di accertare la sussistenza e le cause delle lamentate infiltrazioni, depositata la quale, la causa, all'udienza del 19.12.2023, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Risulta documentata la proprietà delle istanti e non vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli appartamenti coinvolti nella controversia in esame. Tanto chiarito, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione di c.t.p. dell'ing. Persona_2
e relativa documentazione fotografica allegata), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze delle c.t.u. disposte in corso di causa. In particolare, dagli esiti delle c.t.u. è rimasto accertato che evidenti fenomeni infiltrativi sono esistenti in quattro zone nell'unità immobiliare di proprietà delle odierne attrici (salone, cameretta adiacente la cucina, camera da letto matrimoniale e la cameretta al livello del soppalco) causati dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal soprastante terrazzo di copertura in pessimo stato di manutenzione, dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo, e dal tratto di muro adiacente, di pertinenza CP_4
Il c.t.u. ha evidenziato, altresì, che la portata delle infiltrazioni ha causato ampie muffe e cadute di intonaco negli ambienti dell'appartamento. Le cause di siffatti fenomeni sono state ricondotte, dunque, dal c.t.u.:
- alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo di copertura dell'appartamento di proprietà ; Parte_3
- infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo di proprietà e la Parte_3 discendente della pluviale posta sulla facciata del fabbricato lato corso Vittorio Emanuele (pertinenza condominiale);
- infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal tratto di muro (pertinenza condominiale). A parere del c.t.u., la responsabilità dei danni riscontrati è da attribuirsi al 70% alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo del 3° piano di proprietà esclusiva
[...]
ed al 30% alle infiltrazioni provenienti dalle parti di competenza CP_3 condominiale. Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, tenuto conto sia della localizzazione dei constatati inconvenienti, sia della mancata constatazione di cause alternative, sul piano tecnico - eziologico, di tale fenomeno infiltrativo. Così individuata l'assorbente causa delle infiltrazioni, deve affrontarsi la questione della responsabilità in ordine ai danni derivanti dalle stesse.
2.1. Al riguardo, va rilevato che sul tema, con specifico riferimento al lastrico solare e/o al terrazzo di copertura di proprietà esclusiva (come nel caso di specie), è intervenuta la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 9449 del 2016, mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all'inquadramento giuridico della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese. Ed invero - mentre la precedente sentenza delle Sezioni unite n. 3672/97 aveva configurato un'obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso esclusivo, sia al in caso di lastrico fungente anche da copertura CP_1 dell'edificio e di danni derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune -, si era poi sviluppata una giurisprudenza di segno opposto, nel senso di ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra proprietario ad uso esclusivo del lastrico e condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., cioè per danni da cosa in custodia. Da ultimo, invece, la Suprema Corte, propendendo per un indirizzo mediano, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il in CP_1 quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario
o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ». Dunque, da un lato, viene precisato che il principio della CP_1 concorrente responsabilità del non troverà applicazione allorquando CP_1 il danno abbia avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma da altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo;
ossia vengono ben differenziate le posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo è infatti tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, mentre il secondo è obbligato, ex artt. 1130 co. 1 n. 4 e 1135 co. 1 n. 4 c.c., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell'edificio condominiale;
ferma la natura extracontrattuale della responsabilità di entrambi (quanto al CP_1 riconducibile piuttosto all'art. 2043 c.c., per comportamento inerte od omissivo). Dall'altro lato, resta chiaro che il concorso di tali responsabilità, salva la prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.
2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, non sono emerse prove che consentano, in deroga alla regola del concorso di responsabilità, dinanzi richiamata, di ascrivere in via esclusiva il danno al CP_1
Ed invero, giova osservare come il c.t.u. abbia riferito che “le fughe del pavimento del terrazzo di copertura di proprietà dei sigg.ri sono sconnesse in Controparte_3 più parti, gli elementi del battiscopa al perimetro del terrazzo sono distaccati in più parti, le soglie in maro che delimitano la pavimentazione sono lesionate in vari punti…le acque piovane che si raccolgono sulla copertura della veranda e sul terrazzo confluiscono tutte in un bocchettone a pavimento, posto nella parte sinistra del terrazzo per chi vi accede dalla veranda, per poi essere convogliate nella discendente della pluviale posta sulla facciata del fabbricato dal lato di Corso Vittorio Emanuele…” (cfr. pag. 16 relazione peritale). Alla luce dei superiori principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte va dichiarata, quindi, per i danni accertati alla proprietà delle istanti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà esclusiva, la responsabilità del e di , quali proprietari esclusivi CP_1 Controparte_3 della terrazza, ponendo, ai sensi dell'art. 1126 c.c., 1/3 delle spese a carico di
[...]
e e 2/3 a carico del CP_3 CP_3 CP_1
Ne consegue che dei danni patiti dall'immobile di parte attrice, che sono causalmente riconducibili anche alle precarie condizioni di manutenzione del citato terrazzo di copertura, debbano rispondere per tale parte - pari al 70% - sia i convenuti , che non provvedevano alla manutenzione del terrazzo, Controparte_3 sia il che non provvedeva a compiere gli atti conservativi e le opere di CP_1 manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell'edificio CP_4
Per il restante 30% dei danni, provenendo gli sessi dalle infiltrazioni dipendenti dalle parti di competenza condominiale (dal tratto di muro AB e dal tratto di tubazione compreso tra il bocchettone a pavimento del suddetto terrazzo di proprietà e la discendente della pluviale posta sulla facciata del Parte_3 fabbricato lato Corso Vittorio Emanuele), va imputata la responsabilità al convenuto CP_1
I danni sono stati quantificati dal c.t.u. - sulla base di una valutazione fondata sui prezzi correnti, immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestata dalle parti - in euro 11.149,33, iva inclusa, come da computo metrico allegato (cfr. amplius allegato 5 della c.t.u. depositata in data 30.07.2022).
2.3. A tale importo va, poi, aggiunto quello di euro 207,19 quale danno da lucro cessante. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3- 2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetari, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, quella risultante dalla devalutazione di euro 11.149,33 (importo risarcitorio, IVA esclusa) al momento dell'evento lesivo, ovvero al dicembre 2019 (epoca di insorgenza del denunziato fenomeno infiltrativo come da c.t..p in atti). In definitiva, l'importo dovuto alle attrici è pari ad euro 11.356,52. Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Pertanto, in ragione di quanto esposto in precedenza, il va CP_1 condannato al pagamento del 30% di tale importo (pari ad euro 3.406,96), mentre la restante parte pari ad euro 7.949,56, andrà suddivisa per 1/3 a carico dei convenuti e (pari ad euro 2.649,86) e 2/3 a carico del CP_3 CP_3 CP_1
(pari ad euro 5.299,72).
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
3.1. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata da e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di e, per l'effetto, dichiara la concorrente Persona_1 responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dalle attrici;
B. condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 8.706,68, interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
C. condanna e , in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_3 favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 2.649,86, interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
D. condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore di e Parte_1
nella qualità, delle spese di lite che liquida in euro 237,00 Parte_2 per spese vive ed euro 4.581,00 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ruocco Giuseppe dichiaratosi antistatario;
E. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Torre Annunziata il 2 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo