TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2015/2025 promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 9/12/1977 con l'avv. FRANCESCA ROMANA TERZI
e
(c.f. nato/a a VENEZIA (VE), CP_1 C.F._2 l'8/01/1972 con l'avv. MATTEO D'ANGELO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 1/04/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole ed compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 9/12/1977 Parte_1
e
, nato/a a VENEZIA (VE), l'8/01/1972, CP_1 uniti in matrimonio il 4/09/2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2010 n. 67, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nell'immobile sito in Silea (TV), fraz. Lanzago, via Enzo Venturini n. 80 int. 12, di proprietà esclusiva della IGa , vivrà quest'ultima con i figli Parte_1
e Per_1 Per_2
3) i figli e entrambi ancora minorenni e non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e anagrafica e con residenza presso la madre;
4) il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
2
- un week-end ogni due settimane, dal venerdì sera alle ore 20.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riporterà dalla madre;
- il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio quando andrà a prelevare i figli da scuola e li porterà alle attività sportive sino alle ore 19.30 quando li riporterà dalla madre.
- ciascun genitore è obbligato a informare l'altro e ad acquisirne il consenso nel caso di pernottamento dei figli al di fuori dell'abitazione materna o paterna;
5) ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di ripresa delle lezioni), per un periodo comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i restanti giorni festivi (2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) saranno alternati tra i genitori.
In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro, qualunque sia la vacanza e in qualunque parte dell'anno essa avvenga, il nome della località e della struttura, con i relativi riferimenti (a titolo esemplificativo, indirizzo, numero di telefono), in cui soggiornerà con i figli;
6) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi eserciteranno detta responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso, si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione;
7) il IG contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, versando alla CP_1 IGa la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio). Pt_1
L'assegno verrà versato, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
8) le spese straordinarie da sostenersi in favore di e così come Per_1 Per_2 individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui richiamato e che qui si produce sub doc. 10, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il relativo rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa verrà effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla consegna della documentazione attestante la spesa al genitore tenuto al rimborso;
9) l'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo
3 stesso per disposizione di legge, verrà richiesto e incassato in via esclusiva dalla IGa . Le detrazioni fiscali per i figli saranno beneficiate al 50% da Pt_1 entrambi i coniugi;
10) le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
11) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza in essere tra loro e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, se non quanto previsto nel presente atto, e di essere entrambi economicamente autosufficienti, non abbisognando di alcun contributo al mantenimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4