Versione
11 marzo 1980
11 marzo 1980
Art. 2. Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico
Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.
Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.
Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.
Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.
Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2015, n. 8092Provvedimento: […] Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera del CC n. 50 del 6.8.2010 avente ad oggetto approvazione della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale nel voto n. 181/1 del 27.5.2010. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto : 1). Violazione di legge, art. 2 LR 28/1980; art. 11 DPR 327/2001; 2). Violazione di legge LR Lazio 7/2004 e 11/2004; 3). Violazione di legge, art. 29 L 47/1985; artt. 8 e 14 LR Lazio 28/1980.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- inammissibilità del ricorso·
- violazione di legge·
- relazione tecnica comitato tecnico regionale·
- annullamento delibera comunale·
- atto endoprocedimentale·
- delibera di variante speciale·
- legittimità dell'operato della pubblica amministrazione