Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 814/2025, riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monsurrò Gennaro (c.f. presso il cui elettivamente domicilia in C.F._2
Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella n. 120;
Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 219/2025, pubblicata il 29/01/2025 e non notificata, il tribunale di Torre
Annunziata accoglieva l'opposizione proposta nei confronti dell' Controparte_1
e della da ex art. 615 cpc e annullava la
[...] Controparte_2 Persona_1
cartella esattoriale n. 07120210018136775 001, con la quale le era stato richiesto il pagamento di euro 20.554,68, condannando i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquidava in complessivi euro 1.200,00 oltre esborsi ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Gennaro Monsurrò, dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , basato su un unico Parte_1
motivo, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese, chiedendo, in parziale riforma dello stesso, la liquidazione del maggior importo di 5.077,00 per compensi (di cui €
919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese, rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se dovuti, ferma l'attribuzione all'avv. Gennaro Monsurrò dichiaratosi antistatario.
3. Nello specifico, l'appellante ha sostenuto che la sentenza oggetto di gravame non è condivisibile nella parte relativa alla statuizione delle competenze professionali, in quanto il giudice, immotivatamente, violando l'art. 111 cost., non ha riconosciuto quanto previsto dai parametri forensi di cui al D.M. 55/14 e ha liquidato una somma al di sotto dei valori minimi del decreto citato. Ha contestato che il giudice, nell'applicazione dei parametri su citati, ha disatteso la regola secondo cui si deve partire dall'applicazione dei paramenti medi e operare eventuali riduzioni o aumenti solo se sussistono specifiche circostanze, tenendo ben presente che ogni variazione- aumento e/o diminuzione- va compiutamente motivata.
Nel caso di specie, essendo la causa in questione appartenente allo scaglione che va da €
5.201,00 ad € 26.000,00, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare la complessiva somma di € 5.077,00, oltre spese e accessori come per legge. Sulla base di tali considerazioni, l'appellante ha chiesto, oltre alla riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle spese vive del primo e del secondo grado di giudizio.
4. Non si sono costituite in giudizio le appellate e Controparte_1
pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di appello con pec del Controparte_2
26.2.2025, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La causa, di pronta soluzione, è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc in esito all'udienza cartolare del 4.6.2025.
6. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 219/2025, è stata pubblicata il 29/01/2025 e non notificata e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 26/02/2025.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
7. Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
8. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM n. 55 del 2014 si aderisce all'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui il potere discrezionale del giudice può essere esercitato senza necessità di specifica motivazione se contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022)
9. Nel caso in esame, posto che il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 17 cpc, è quello del credito per il quale si procede, trattandosi di opposizione a cartella esattoriale che si ascrive nell'ambito dell'esecuzione esattoriale gestita dalla Controparte_1
, lo scaglione da considerare, per individuare i parametri cui commisurare il
[...]
compenso professionale da liquidare, è quello delle cause di valore compreso tra euro
5201,00 ed euro 26.000,00 essendo il credito oggetto della cartella pari ad euro 20.554,68. 10. Pur ritenendo congruo considerare gli importi minimi di detto scaglione, in ragione della estrema semplicità delle questioni controverse ( si è trattato di annullare la cartella per estinzione del credito per effetto del pagamento anteriore alla sua notifica) e considerando l'attività difensiva effettivamente svolta - vale a dire la fase di studio, introduttiva e decisoria, non essendovi stata attività istruttoria- l'importo per compensi da liquidare, rispettoso dei minimi tabellari, ammonta ad euro 1700,00, sicchè quello riconosciuto in sentenza, pari ad euro 1200,00, risulta liquidato in violazione del limite inderogabile senza alcuna specifica motivazione.
11. Tanto comporta che la sentenza gravata debba essere sul punto riformata con la liquidazione dell'importo di euro 1700,00 in luogo di euro 1200,00 per compensi di avvocato.
12. Circa le spese vive, l'appellante non allega e prova quelle sopportate in primo grado, dalla visione del cui fascicolo telematico emerge, anzi l'omesso versamento del contributo unificato. Dunque, per tale voce nulla compete alla , e la sentenza gravata, silente sul Pt_1
punto, correttamente non le ha riconosciute sebbene debba essere integrata nella motivazione nei termini che precedono.
13. In ordine alle spese del presente grado, considerato che l'errore nella liquidazione delle spese del primo grado è ascrivibile alla valutazione del giudice e quindi non ricorre alcuna vera situazione di soccombenza degli appellati, che neanche si sono costituiti nel presente grado, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 219/2025, pubblicata il 29/01/2025 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del terzo capo del dispositivo della gravata sentenza condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.700,00, in luogo di 1200,00, fermo nel resto il capo;
2- compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti;
3- ferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, li 11.6.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello