CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 34/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.02.2024 al n. 34/2024 R.G. promossa con atto di citazione d.d. 16.02.2024
DA
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Manca (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Cagliari (CA) ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito in Cagliari (TN), in via Scano n. 55, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Lorenzo Eccher (C.F: – indirizzo PEC: C.F._4
, del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio sito in Trento, Via delle Orne n.32, come da mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e in totale riforma della Sentenza impugnata: a) Nel merito: 1) Accertare i fatti indicati nella parte espositiva e, precisamente, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Tuenno alla Via Enrico Leonardi 38, in
Comune Catastale di Tuenno – Distretto di Cles, nella P.T. 2094 II, P.ed. 777 di 705 mq. circa e il terreno coerente all'edificio di cui sopra identificato sempre nella P.T. 2094 II, P.F.
1154/4 di mq. 213 disponendo ogni provvedimento utile e necessario alla relativa intavolazione;
2) Con vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
In via preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex articolo 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via principale - Respingere
l'appello formulato da parte attrice appellante, in quanto lo stesso risulta infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, - confermare la sentenza n. 46/2024 dd. 07.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento sub R.G. 1870/2022, pubblicata in data 15.01.2024 e notificata in data
17.01.2024. In via istruttoria (omissis)
2 FATTO
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trento Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse accertato il suo acquisto per usucapione della proprietà
[...] degli immobili siti in Tuenno, distinti come p.ed.77'7 e p.f. 115414 in PT 2094 Il, edificio e terreno circostante alla via Enrico Leonardi 38, assumendo di aver posseduto tali immobili in modo esclusivo, continuato, pacifico e manifestato da oltre 20 anni. Ha esposto che detti beni risultavano tavolarmente intestati ad che li aveva acquistati in forza Persona_1 di donazione il 3/8/1981, all'epoca terreni senza un fabbricato, mentre l'edificazione era stata realizzata nel 1984 con suoi denari e che lei stessa aveva sempre abitato nell'edificio mentre si era sempre disinteressato dapprima dei terreni e poi dell'edificio, Persona_1 senza contestare l'uso fattone. L'attrice deduceva invero di avere stipulato nel 2005 un contratto di comodato avente ad oggetto una porzione di un piano dell'abitazione e una cantina, e in forza di tale comodato aveva consentito l'utilizzo dell'immobile Persona_1 al nipote mentre lei aveva conservato l'uso esclusivo di una stanza al lato Persona_2 nord, del piano interrato e del locale sottotetto, possedendo il fabbricato e l'area uti dominus, pagando spese ordinarie e straordinarie e facendo rifare la pavimentazione del piazzale antistante e successivamente provvedendo a far realizzare scavi nell'area circostante.
Aggiungeva l'attrice che dopo aver cambiato la propria residenza nel 2005 Persona_1 trasferendosi nell'abitazione di sua sorella in via Leonardi a Tuenno, aveva garantito due mutui ipotecari concessi al nipote nel 2007 e nel 2010, e a seguito del mancato Per_2 pagamento era stata iniziata ai suoi danni un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto anche gli immobili ipotecati, oggetto della sua domanda di usucapione, sfociata nell'aggiudicazione e del trasferimento della proprietà ad , del quale Controparte_1 affermava la mala fede, o colpa grave, circa la conoscenza del suo possesso ultraventennale, che non poteva ignorare, e che lo stesso anche in considerazione della irrisorietà del CP_1 prezzo di aggiudicazione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale rigettava la domanda per difetto di idonea prova della mala fede o negligenza come richiesto dalla legge tavolare.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma . Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano
3 nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) Violazione di legge.
Sub2) violazione dell'art. 115 cpc in relazione alla mancata ammissione di prove.
I motivi strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati.
Le prime due pagine del motivo sono destinate a riportare i passaggi di sentenza oggetto di impugnazione ed una rassegna di principi giurisprudenziali piu' che corretti, in particolare quello enunciato anche con evidenziazione in grassetto in una pronuncia che è in tutto conforme a quelle citate nella sentenza del tribunale di Rovereto ovvero che Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra
l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base
a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza : cass. 29089/2017; idem cass.
6393/2011, cass.4970/2010 e molte altre.
Quindi l'appellante, al pari del primo giudice, concorda non solo sul principio secondo cui nel sistema tavolare, laddove si disquisisca di un diritto reale che si assume sorto su un fondo per usucapione, la relativa domanda (o pronuncia) non è opponibile al terzo che abbia acquistato con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della domanda di usucapione;
ma altresì concorda circa la sussistenza di un onere probatorio a carico del terzo
4 il quale, a sostegno della sua domanda di usucapione, deve provare la mala fede dell'acquirente di quel bene, ovvero quantomeno la negligenza ( recte omessa ordinaria diligenza) di quest'ultimo circa la possibilità di apprendere la preesistente situazione di fatto ostativa a quell'acquisto.
Una prima essenziale considerazione consiste nel rilevare che il solo fatto di effettuare un acquisto nell'ambito di una procedura esecutiva, vale a dire entro un contesto verificato da un giudice in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, richiede in capo all'aggiudicatario – sebbene siano fatti salvi eventuali diritti di terzi dato che il bene viene ceduto nella situazione di fatto e non solo di diritto in cui si trova – una diligenza per così dire affievolita
, ovvero caratterizzata da un conteso che di per sé garantisce una serie di informazioni obiettive.
Ad ogni modo, al fine di ottenere un supporto al proprio onere probatorio, parte appellante si incentra, dapprima, su taluni riscontri che vengono ritenuti rilevanti in quanto
“documentali”, per poi passare alla illustrazione dei capitoli di prova.
Tuttavia, sebbene solo come ultima illustrazione nel contesto dell'atto di appello venga formulata istanza per deferimento di giuramento decisorio, è a quest'ultima che occorre dare preminenza.
Giuramento decisorio.
Il giuramento fu richiesto anche in primo grado ma non ammesso per assenza di capitoli sui quali deferirlo.
Nel presente grado, invece, vi è la indicazione di quattro capitoli, purtuttavia inammissibili.
Infatti con due di essi si mira a far affermare o negare al convenuto sotto vincolo del giuramento che egli “nelle fasi precedenti l'acquisto all'asta dell'immobile”, ovvero “al momento dell'acquisto all'asta dell'immobile” non sapesse che “era colei che Parte_1 aveva provveduto ad edificare lo stesso immobile nell'anno 1984 e che, negli anni successivi, abbia compiuto opere di manutenzione dello stesso immobile a sue spese”.
Infatti l'aver provveduto alla costruzione e manutenzione dell'edificio non impedisce di poter ritenere che si sia trattato di un comportamento a favore di terzo soggetto;
nemmeno vi è indicazione che consenta con precisione di far giurare all'appellato che per almeno venti anni a decorrere da quel 1984 ella abbia continuato ininterrottamente a fare la manutenzione dell'immobile, generico essendo il riferimento temporale “ negli anni successivi”.
Con gli altri due capitoli si mira a far affermare o negare al convenuto appellato sotto vincolo di giuramento una situazione giuridica, equivalente al termine “ posseduto”, che come tale non può costituire oggetto di giuramento decisorio.
5 Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi
o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Cass. 27086/2018.
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Cass. 14228/2023 e numerose altre.
Istanza di prove per testi.
Anche queste sono inammissibili, come ben rilevato dal primo giudice.
Innanzitutto la maggior parte di essi sarebbe idonea a provare il possesso in una normale causa di usucapione, non certo al fine – essenziale nella vertenza de qua, come anticipato – di provare la mala fede o l'assenza di ordinaria diligenza in capo al terzo acquirente ( capitoli da n. 1 a n. 10; cap. 13); quanto ai restanti capitoli, quelli sub 11 e 12 non sono utili in quanto riguardano un contratto di comodato che, non essendo registrato, non poteva esser conosciuto dall'acquirente con ordinaria diligenza e comunque nulla proverebbe se non in via ipotetica un possesso della er quell'anno 2005 e non certo per tutto il ventennio Per_1 precedente al 2005 o anzi circa un possesso ininterrotto dal 1984.
Va invero tenuto presente che il possesso deve esser ininterrotto quantomeno fino alla data della domanda giudiziale, venendone meno i presupposti in caso di sua interruzione nell'arco temporale necessario.
I luoghi di effettiva abitazione di o l'omessa coltivazione da parte sua dei terreni Per_1 agricoli (capitoli 13,14,15 ) sono circostanze neutre rispetto alla posizione del sig. CP_1 così come prospettata dall'attrice.
Va da sé che voci di paese o notizie riferite da persone non identificabili siano circostanze quantomeno meno singolari nella loro inutilità ( cap. da 16 in poi).
Risultanze documentali.
Esse risultano alquanto sinteticamente e fumosamente – al punto da determinarne, a rigore, la inammissibilità dell'appello - così individuate:
6 a)l'aver acquistato il sig. l' immobile in questione in seconda o terza asta per CP_1 ottenere il ribasso del prezzo: questa altro non è che una facoltà concessa dalla legge, al pari dei ribassi del prezzo e si tratta anzi di una prassi quantomai diffusa;
b)l'omessa verifica della “storia dell'immobile” in base alla documentazione della procedura esecutiva. E' assorbente la considerazione che per il terzo acquirente, che non aveva mai conosciuto il precedente proprietario ( non è provato ed anzi nemmeno dedotto), la situazione giuridica e di fatto del bene non poteva che esser rappresentata dalla relazione peritale in sede esecutiva la quale ha, tra le altre finalità, anche quella di far conoscere, al giudice dell'esecuzione in primis ed ai terzi offerenti appunto, la situazione giuridica e di fatto del bene staggito.
Da tale relazione non risulta al momento del sopralluogo nel 2017 alcuna situazione di possesso o detenzione da parte della ( il che ne ha tra l'altro determinato un effetto Per_1 interruttivo del rivendicato possesso) ed anzi emerge la sola presenza del nipote dell'esecutato, proprietario tavolare.
Quale ulteriore debba essere la “prova documentale “ o “presuntiva” di cui al punto 4 dell'appello non è dato sapere.
La sentenza va quindi confermata.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate ) come in dispositivo.
Si deve rilevare la eccessività della notula depositata da parte appellata, in causa di valore indeterminato e di agevole soluzione, per cui si ritiene di liquidare un importo ricompreso tra la fascia minima e quella media.
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 34/2024 RG, così provvede :
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 46/2024 del tribunale Parte_1 di Trento pubblicata in data 15.01.2024;
2)condanna a rifondere a le spese del grado, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 6.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
7 Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento, 09.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello di Trento Sezione prima civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.02.2024 al n. 34/2024 R.G. promossa con atto di citazione d.d. 16.02.2024
DA
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Manca (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Cagliari (CA) ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito in Cagliari (TN), in via Scano n. 55, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Lorenzo Eccher (C.F: – indirizzo PEC: C.F._4
, del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio sito in Trento, Via delle Orne n.32, come da mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e in totale riforma della Sentenza impugnata: a) Nel merito: 1) Accertare i fatti indicati nella parte espositiva e, precisamente, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1 acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà degli immobili siti nel Comune di Tuenno alla Via Enrico Leonardi 38, in
Comune Catastale di Tuenno – Distretto di Cles, nella P.T. 2094 II, P.ed. 777 di 705 mq. circa e il terreno coerente all'edificio di cui sopra identificato sempre nella P.T. 2094 II, P.F.
1154/4 di mq. 213 disponendo ogni provvedimento utile e necessario alla relativa intavolazione;
2) Con vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
In via preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex articolo 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via principale - Respingere
l'appello formulato da parte attrice appellante, in quanto lo stesso risulta infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, - confermare la sentenza n. 46/2024 dd. 07.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento sub R.G. 1870/2022, pubblicata in data 15.01.2024 e notificata in data
17.01.2024. In via istruttoria (omissis)
2 FATTO
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trento Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse accertato il suo acquisto per usucapione della proprietà
[...] degli immobili siti in Tuenno, distinti come p.ed.77'7 e p.f. 115414 in PT 2094 Il, edificio e terreno circostante alla via Enrico Leonardi 38, assumendo di aver posseduto tali immobili in modo esclusivo, continuato, pacifico e manifestato da oltre 20 anni. Ha esposto che detti beni risultavano tavolarmente intestati ad che li aveva acquistati in forza Persona_1 di donazione il 3/8/1981, all'epoca terreni senza un fabbricato, mentre l'edificazione era stata realizzata nel 1984 con suoi denari e che lei stessa aveva sempre abitato nell'edificio mentre si era sempre disinteressato dapprima dei terreni e poi dell'edificio, Persona_1 senza contestare l'uso fattone. L'attrice deduceva invero di avere stipulato nel 2005 un contratto di comodato avente ad oggetto una porzione di un piano dell'abitazione e una cantina, e in forza di tale comodato aveva consentito l'utilizzo dell'immobile Persona_1 al nipote mentre lei aveva conservato l'uso esclusivo di una stanza al lato Persona_2 nord, del piano interrato e del locale sottotetto, possedendo il fabbricato e l'area uti dominus, pagando spese ordinarie e straordinarie e facendo rifare la pavimentazione del piazzale antistante e successivamente provvedendo a far realizzare scavi nell'area circostante.
Aggiungeva l'attrice che dopo aver cambiato la propria residenza nel 2005 Persona_1 trasferendosi nell'abitazione di sua sorella in via Leonardi a Tuenno, aveva garantito due mutui ipotecari concessi al nipote nel 2007 e nel 2010, e a seguito del mancato Per_2 pagamento era stata iniziata ai suoi danni un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto anche gli immobili ipotecati, oggetto della sua domanda di usucapione, sfociata nell'aggiudicazione e del trasferimento della proprietà ad , del quale Controparte_1 affermava la mala fede, o colpa grave, circa la conoscenza del suo possesso ultraventennale, che non poteva ignorare, e che lo stesso anche in considerazione della irrisorietà del CP_1 prezzo di aggiudicazione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale rigettava la domanda per difetto di idonea prova della mala fede o negligenza come richiesto dalla legge tavolare.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma . Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano
3 nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) Violazione di legge.
Sub2) violazione dell'art. 115 cpc in relazione alla mancata ammissione di prove.
I motivi strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati.
Le prime due pagine del motivo sono destinate a riportare i passaggi di sentenza oggetto di impugnazione ed una rassegna di principi giurisprudenziali piu' che corretti, in particolare quello enunciato anche con evidenziazione in grassetto in una pronuncia che è in tutto conforme a quelle citate nella sentenza del tribunale di Rovereto ovvero che Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra
l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base
a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell'ordinaria diligenza : cass. 29089/2017; idem cass.
6393/2011, cass.4970/2010 e molte altre.
Quindi l'appellante, al pari del primo giudice, concorda non solo sul principio secondo cui nel sistema tavolare, laddove si disquisisca di un diritto reale che si assume sorto su un fondo per usucapione, la relativa domanda (o pronuncia) non è opponibile al terzo che abbia acquistato con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della domanda di usucapione;
ma altresì concorda circa la sussistenza di un onere probatorio a carico del terzo
4 il quale, a sostegno della sua domanda di usucapione, deve provare la mala fede dell'acquirente di quel bene, ovvero quantomeno la negligenza ( recte omessa ordinaria diligenza) di quest'ultimo circa la possibilità di apprendere la preesistente situazione di fatto ostativa a quell'acquisto.
Una prima essenziale considerazione consiste nel rilevare che il solo fatto di effettuare un acquisto nell'ambito di una procedura esecutiva, vale a dire entro un contesto verificato da un giudice in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, richiede in capo all'aggiudicatario – sebbene siano fatti salvi eventuali diritti di terzi dato che il bene viene ceduto nella situazione di fatto e non solo di diritto in cui si trova – una diligenza per così dire affievolita
, ovvero caratterizzata da un conteso che di per sé garantisce una serie di informazioni obiettive.
Ad ogni modo, al fine di ottenere un supporto al proprio onere probatorio, parte appellante si incentra, dapprima, su taluni riscontri che vengono ritenuti rilevanti in quanto
“documentali”, per poi passare alla illustrazione dei capitoli di prova.
Tuttavia, sebbene solo come ultima illustrazione nel contesto dell'atto di appello venga formulata istanza per deferimento di giuramento decisorio, è a quest'ultima che occorre dare preminenza.
Giuramento decisorio.
Il giuramento fu richiesto anche in primo grado ma non ammesso per assenza di capitoli sui quali deferirlo.
Nel presente grado, invece, vi è la indicazione di quattro capitoli, purtuttavia inammissibili.
Infatti con due di essi si mira a far affermare o negare al convenuto sotto vincolo del giuramento che egli “nelle fasi precedenti l'acquisto all'asta dell'immobile”, ovvero “al momento dell'acquisto all'asta dell'immobile” non sapesse che “era colei che Parte_1 aveva provveduto ad edificare lo stesso immobile nell'anno 1984 e che, negli anni successivi, abbia compiuto opere di manutenzione dello stesso immobile a sue spese”.
Infatti l'aver provveduto alla costruzione e manutenzione dell'edificio non impedisce di poter ritenere che si sia trattato di un comportamento a favore di terzo soggetto;
nemmeno vi è indicazione che consenta con precisione di far giurare all'appellato che per almeno venti anni a decorrere da quel 1984 ella abbia continuato ininterrottamente a fare la manutenzione dell'immobile, generico essendo il riferimento temporale “ negli anni successivi”.
Con gli altri due capitoli si mira a far affermare o negare al convenuto appellato sotto vincolo di giuramento una situazione giuridica, equivalente al termine “ posseduto”, che come tale non può costituire oggetto di giuramento decisorio.
5 Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi
o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Cass. 27086/2018.
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Cass. 14228/2023 e numerose altre.
Istanza di prove per testi.
Anche queste sono inammissibili, come ben rilevato dal primo giudice.
Innanzitutto la maggior parte di essi sarebbe idonea a provare il possesso in una normale causa di usucapione, non certo al fine – essenziale nella vertenza de qua, come anticipato – di provare la mala fede o l'assenza di ordinaria diligenza in capo al terzo acquirente ( capitoli da n. 1 a n. 10; cap. 13); quanto ai restanti capitoli, quelli sub 11 e 12 non sono utili in quanto riguardano un contratto di comodato che, non essendo registrato, non poteva esser conosciuto dall'acquirente con ordinaria diligenza e comunque nulla proverebbe se non in via ipotetica un possesso della er quell'anno 2005 e non certo per tutto il ventennio Per_1 precedente al 2005 o anzi circa un possesso ininterrotto dal 1984.
Va invero tenuto presente che il possesso deve esser ininterrotto quantomeno fino alla data della domanda giudiziale, venendone meno i presupposti in caso di sua interruzione nell'arco temporale necessario.
I luoghi di effettiva abitazione di o l'omessa coltivazione da parte sua dei terreni Per_1 agricoli (capitoli 13,14,15 ) sono circostanze neutre rispetto alla posizione del sig. CP_1 così come prospettata dall'attrice.
Va da sé che voci di paese o notizie riferite da persone non identificabili siano circostanze quantomeno meno singolari nella loro inutilità ( cap. da 16 in poi).
Risultanze documentali.
Esse risultano alquanto sinteticamente e fumosamente – al punto da determinarne, a rigore, la inammissibilità dell'appello - così individuate:
6 a)l'aver acquistato il sig. l' immobile in questione in seconda o terza asta per CP_1 ottenere il ribasso del prezzo: questa altro non è che una facoltà concessa dalla legge, al pari dei ribassi del prezzo e si tratta anzi di una prassi quantomai diffusa;
b)l'omessa verifica della “storia dell'immobile” in base alla documentazione della procedura esecutiva. E' assorbente la considerazione che per il terzo acquirente, che non aveva mai conosciuto il precedente proprietario ( non è provato ed anzi nemmeno dedotto), la situazione giuridica e di fatto del bene non poteva che esser rappresentata dalla relazione peritale in sede esecutiva la quale ha, tra le altre finalità, anche quella di far conoscere, al giudice dell'esecuzione in primis ed ai terzi offerenti appunto, la situazione giuridica e di fatto del bene staggito.
Da tale relazione non risulta al momento del sopralluogo nel 2017 alcuna situazione di possesso o detenzione da parte della ( il che ne ha tra l'altro determinato un effetto Per_1 interruttivo del rivendicato possesso) ed anzi emerge la sola presenza del nipote dell'esecutato, proprietario tavolare.
Quale ulteriore debba essere la “prova documentale “ o “presuntiva” di cui al punto 4 dell'appello non è dato sapere.
La sentenza va quindi confermata.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate ) come in dispositivo.
Si deve rilevare la eccessività della notula depositata da parte appellata, in causa di valore indeterminato e di agevole soluzione, per cui si ritiene di liquidare un importo ricompreso tra la fascia minima e quella media.
Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 34/2024 RG, così provvede :
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 46/2024 del tribunale Parte_1 di Trento pubblicata in data 15.01.2024;
2)condanna a rifondere a le spese del grado, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 6.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
7 Si dà atto che , essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento, 09.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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