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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1508 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Caroppo;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: indennità di turno per i giorni di ferie annuali godute – differenze retributive a titolo di incentivo covid.
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Con ricorso depositato in data 30.1.2025, parte ricorrente allegava di essere dipendente della dal 16.10.2018, inquadrata nella categoria D del Pt_2
CCNL Comparto Sanità, successivamente trasfusa nell' “Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari” a far tempo dal mese di febbraio 2023, presso l'ospedale di Corato.
Chiedeva, pertanto la condanna dell' resistente al pagamento CP_2 dell'indennità di turno, non corrisposta nei giorni di ferie, ed al pagamento del saldo relativo all'incentivo COVID maturato ma non totalmente riscosso, oltre interessi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio.
L' convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per l'integrale CP_2 rigetto delle domande proposte.
All'esito del rilievo d'ufficio della questione di incompetenza territoriale, la causa
è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, ai sensi dell'art. 413, co. 5° c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Nel caso in esame, risulta che la lavoratrice, al momento della proposizione del giudizio (ossia con il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.), fosse impiegata come infermiera presso l'ospedale di Corato.
Dunque, poiché l'ufficio dell'odierna istante ricade nel circondario del Tribunale di Trani, la competenza territoriale spetta a quest'ultimo.
Atteso che la presente controversia viene definita esclusivamente in rito, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Trani;
- assegna termine di 30 gg. per la riassunzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 17.9.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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