Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 227/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il 227/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
ed ivi residente a[...] (in proprio e quale C.F._1
erede della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1
in data 9.9.2019), , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
e residente in [...], CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] l'[...], c.f.: Parte_2 C.F._3
ed ivi residente a[...],
[...] Controparte_2
, nata a [...] il [...], c.f.: ed ivi
[...] CodiceFiscale_4
residente a[...], nato a [...] il [...], CP_3
c.f.: ed ivi residente a[...]
66, , nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_4 [...]
e residente in [...], C.F._6
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_3 C.F._7
ed ivi residente a[...],
[...] [...]
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_5 [...]
ed ivi residente a[...], C.F._8 CP_6
, nato a [...] il [...], c.f.: ed ivi
[...] CodiceFiscale_9
residente a[...], , nata a Controparte_7
Sarno l'1.10.1951, c.f.: ed ivi residente a[...]
Beveraturo n. 6, , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_8
ed ivi residente a[...], CodiceFiscale_11
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_9 C.F._12
ed ivi residente, alla via Vecchia Lavorate n. 149 e
[...] Parte_4
nato a [...] il [...], c.f.: ed ivi
[...] CodiceFiscale_13
residente a[...], tutti rappresentati e difesi, in virtù di singole procure in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio
Ascolese, c.f.: con il quale elettivamente domiciliano CodiceFiscale_14
in Sarno (SA) al Prolungamento Matteotti n. 19. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di 3
posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
E
Controparte_10
, c.f. , con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via
[...] P.IVA_1
Giuseppe Atzori n. 1 , in persona del Commissario Controparte_11
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, avv. CP_12
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, conferita in virtù di
[...]
delibera n. 22 del 23.1.2020, dall'avv. Enrico Porcini, c.f.: C.F._15
, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.so Vittorio
[...]
Emanuele n. 126, avente fax al n. 089.233.308 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it. Email_2 CP_13
RESISTENTE
NONCHE'
, c.f.: , in persona del Presidente della Controparte_14 P.IVA_2
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico, c.f.: C.F._16
, dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
egione.campania.it e fax n. 081.7963685. Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 4
, , , CP_4 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_4
come da ricorso introduttivo, e quindi:
“a) dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile;
b) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità delle parti
convenute, alternativamente ovvero, in solido tra loro, per la causazione dei
fenomeni di esondazione che hanno interessato i terreni di proprietà degli
istanti;
c) per l'effetto, condannare le parti convenute, alternativamente
ovvero, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti a
causa dei fenomeni di esondazione, il tutto nella misura indicata nella
consulenza tecnica di parte depositata in uno al presente ricorso ovvero, nella
maggiore o minore misura che l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere
opportuna, da quantificarsi, eventualmente, anche in via equitativa;
d) condannare, in ragione della durata e della complessità della
causa, nonché ex artt.
1-11 D.M. n. 55/14, le parti convenute,
alternativamente ovvero, in solido tra loro, al pagamento dei compensi
professionali e delle spese di lite, con espressa attribuzione in favore del
sottoscritto procuratore, antistatario”.
Per il resistente Controparte_15
come da memoria di costituzione, e quindi:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
a) in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione processuale
formulata in narrativa, accertare e dichiarare la propria incompetenza per 5
materia a decidere in favore del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore e,
per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al Giudice competente;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
del preteso diritto e, conseguentemente, l'improcedibilità, inammissibilità e/o
comunque l'infondatezza dell'azione promossa dai ricorrenti nei confronti del
per decorrenza del Controparte_10
termine ex art. 2947 c.c., disponendone, per l'effetto, la estromissione dal
presente giudizio;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva del Controparte_10
rispetto alla domanda promossa dai ricorrenti e, per l'effetto, disporne
[...]
la estromissione dal presente giudizio;
d) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione del preteso diritto nei confronti del
[...]
per decorrenza del termine ex art. 2947 c.c. e, Controparte_10
per l'effetto, rigettare la domanda promossa dai ricorrenti nei suoi confronti;
e) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva e/o, comunque, l'assenza di responsabilità del
rispetto ai fatti di causa Controparte_10
e, per l'effetto, rigettare la domanda promossa dai ricorrenti nei suoi
confronti;
f) in via gradata, rigettare la domanda promossa dai ricorrenti perché
nulla, inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
g) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'eccezionalità
ed imprevedibilità dell'evento verificatosi per caso fortuito e, per l'effetto, 6
rigettare la domanda promossa dalle parti ricorrenti;
h) in via ancora gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento,
seppur parziale, della domanda promossa dai ricorrenti, accertare e
dichiarare la esclusiva responsabilità della in ordine alla Controparte_14
manutenzione ed agli interventi da eseguirsi al Rio San Marino ed ai fatti
oggetto di causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni
riconosciuti in favore delle parti ricorrenti;
i) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la resistente come da memoria di Controparte_14
costituzione, e quindi:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_14
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perchè improcedibile, Controparte_14
prescritta, inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine
graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze
consortili e degli altri enti previste per legge.
- In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi. CP_14 7
- Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo IV
del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.1.2020 alla e al Controparte_14
,entrambi in persona Controparte_10
dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, solo nei confronti della in Controparte_14
data 15.3.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo di essere proprietari di terreni siti in Sarno, alla frazione Lavorate, nelle contrade
“Pedali” e “Calabrici”, posti in prossimità del fiume Sarno e, in particolare,
dell'affluente denominato Rio San Marino, esponevano che nelle date del 13,
14 e 15 marzo 2013, a seguito di piogge, il Rio San Marino straripava, con conseguente tracimazione delle acque putride e melmose a causa della rottura degli argini.
Precisavano che, in seguito all'esondazione, l'intera produzione orticola impiantata dai ricorrenti sui terreni di loro proprietà era andata perduta e gli ortaggi presentavano evidenti stati di asfissia radicale causati dal prolungato ristagno idrico nel terreno, nonché chiari segni di putrefazione quali ingiallimento ed avvizzimento delle foglie basali.
Specificavano, inoltre, che a causa del materiale limoso ad alto contenuto inquinante nocivo trasportato dalle acque, era stato necessario provvedere ad attività di bonifica del suolo ed alla fertilizzazione delle nuove 8
colture, sostenendo notevoli costi, quantificati complessivamente in €
514.483,00, come da perizia di stima redatta dal dott. , Persona_2
depositata in atti.
Rappresentavano che, all'epoca dell'evento, detto affluente versava in pessimo stato di manutenzione, con argini bassi e fatiscenti, l'alveo colmo di erbe infestanti, melme e fanghi che ne riducevano drasticamente la portata, la ricettività e la conformità idraulica.
Rilevavano che in data 30.6.2017 era stato notificato alla CP_14
apposito invito per la definizione stragiudiziale della presente
[...]
controversia, ma lo stesso invito non aveva prodotto gli effetti sperati.
Rappresentavano, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile in solido alla ed al Controparte_14 [...]
per l'omessa manutenzione degli argini e per Controparte_10
l'assoluta carenza di pulizia del letto del Rio San Marino (affluente del Sarno),
essendo invaso da abbondante vegetazione e da cumuli di pietrisco.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano i menzionati resistenti innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Con memoria di costituzione del 17.6.2020 si costituiva il
[...]
(d'ora in poi ), Controparte_10 CP_10
eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario, nonché la prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Sempre in via preliminare, il rilevava la propria carenza di CP_10
legittimazione passiva in favore della Controparte_14 9
Nel merito, il eccepiva l'inammissibilità della domanda per CP_10
essere generica e l'assoluta infondatezza della stessa sia nell'an che nel
quantum in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, nonché l'eccezionalità dell'evento.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.6.2020, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della sola CP_14
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...]
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
Con ordinanza dell'8.11.2022, il giudice designato ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti, delegando per la relativa assunzione, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Nocera Inferiore e fissando per il compimento delle attività istruttorie delegate il termine del
15.7.2023.
In data 31.3.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_14
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti,
l'intervenuta prescrizione del diritto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_10
.
[...]
Rilevava, d'altra parte, l'inesistenza di un effettivo potere di custodia regionale sui beni del sistema idrico e di bonifica per il sopravvenire di plurime competenze istituzionali (imputate ad Autorità di Bacino, Comuni,
Enti d'Ambito, Autorità di distretto idrografico, Enti Parco etc.) e l'imputabilità dell'evento a molteplici e concatenanti fattori non ascrivibili alla condotta regionale, nonché la conoscibilità/prevedibilità dell'evento da parte dei ricorrenti per essere consapevoli del pregresso stato di abbandono 10
dell'alveo e del degrado istituzionale riguardante la sua gestione.
Nel merito, la resistente deduceva la mancata esibizione degli elementi comprovanti l'esercizio di attività agricola (scritture contabili e fiscali) nonché
l'assenza di fatture sui lavori di ripristino eseguiti.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_14
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con successiva ordinanza del 12.9.2023, il giudice designato, rilevato,
come eccepito da parte resistente, che la prova delegata non era stata espletata nei termini previsti e parte attrice non aveva provveduto alla richiesta di proroga del termine inizialmente concesso fino al 15.7.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2024.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 6.2.2024 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025
riservava la causa in decisione.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente . CP_10
Ed invero, premesso sul punto che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. s.u. 9534/13; Cass. s.u. 5057/13; Cass. s.u. 145/13;
Cass. s.u. 16535/12), va osservato che la prospettazione della domanda è 11
assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione dell'alveo del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato l'esondazione delle acque e,
quindi, l'inondazione dei terreni;
la detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, infatti, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14;
Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. s.u. 1066/06 ed altre.)
secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata
tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la
valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata
tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con
la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla
mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione
deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque
pubbliche competente”.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del e della va evidenziato che gli eventi dannosi si sono CP_10 CP_14
verificati, nella prospettazione di parte attrice, nelle date del 13, 14 e 15 marzo
2013, mentre il ricorso introduttivo è stato per la prima volta notificato ai predetti comparenti con atto ricevuto in data 17.1.2020; tuttavia, il predetto atto è stato preceduto da una lettera raccomandata di messa in mora e diffida ad adempiere, datata 30.6.2017, indirizzata alla e ricevuta Controparte_14
dalla stessa in data 3.7.2017, quando non era ancora decorso l'invocato 12
termine prescrizionale quinquennale, risultando quindi la stessa idonea ad interrompere tale termine in relazione alla domanda per cui è causa.
Con riferimento al convenuto , non destinatario della CP_10
richiamata lettera, osserva il Collegio che anche nei confronti di quest'ultimo condebitore solidale possa operare l'interruzione della prescrizione, in applicazione del principio affermato in materia e costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. III,
17.6.2024, n. 16755), per il quale “In tema di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra
loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati
non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai
principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall' art. 1310, comma 1,
c.c. , per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo
obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art.
2055 c.c.”.
Sempre in via preliminare, alla luce della documentazione allegata unitamente al ricorso, va rilevato che risulta provata la legittimazione attiva dei ricorrenti. Difatti, sebbene dal ricorso non siano evincibili i singoli dati catastali dei terreni siti in Sarno, alla frazione Lavorate, nelle contrade
“Pedali” e “Calabrici”, di cui gli attori sono rispettivamente proprietari, la perizia di parte contiene il riferimento agli estremi catastali dei detti terreni, i quali corrispondono a quelli indicati nei singoli titoli di proprietà,
rispettivamente dedotti in giudizio.
Ciò chiarito, il ricorso risulta infondato e va rigettato, per le motivazioni che di seguono si espongono. 13
Nel merito, i ricorrenti indicati in epigrafe non hanno fornito alcuna prova tranquillizzante di aver subito, a causa degli eventi descritti in citazione,
i danni che sono stati ivi menzionati.
Più in generale, quanto alla prova della domanda proposta, va precisato che l'attore che agisce in giudizio è onerato della allegazione e della prova dei fatti costitutivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'onere della prova al riguardo comporta che, in primo luogo, grava in capo all'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
solo in secondo luogo, è eccezione opponibile dal convenuto ex art.205l c.c. l'incidenza del comportamento colposo del danneggiato nella causazione dell'evento (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724).
Nel caso di specie, i ricorrenti evocano la forma di responsabilità,
stabilita per la cosa in custodia dall'art. 2051 c.c., che, anche se prevede un regime di favore per il danneggiato, esige dall'attore la prova che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia assumendo rilevanza il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, di guisa che grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno.
Alla luce degli esposti principi, spetta ai ricorrenti la prova del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, nonché dei conseguenti danni.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
In particolare, gli istanti non hanno allegato alcuna prova documentale dalla quale poter dedurre che i danni rivendicati nel presente giudizio siano ricondotti all'esondazione del Rio San Marino nelle date del 13, 14 e 15 marzo
2013. 14
Né a tale deficit soccorre la perizia di parte, allegata al ricorso introduttivo, alla quale ritiene il Collegio che nessuna valenza probatoria può
essere riconosciuta, atteso che essa non è stata confermata in giudizio dal perito, il quale non è stato sentito come testimone, essendo i ricorrenti decaduti dalla possibilità di avvalersi della prova testimoniale, benché la stessa fosse stata ammessa, come ben chiarito, nell'ordinanza istruttoria dell'8.11.2022;
tale ordinanza aveva delegato per la relativa assunzione il Tribunale di Nocera
Inferiore e fissato per il compimento delle attività istruttorie delegate il termine del 15.7.2023.
Sennonché, come poi eccepito da entrambi i convenuti, in sede di note per la successiva udienza del 12.9.2023, e rilevato dal giudice designato, la prova delegata non è stata espletata nei termini previsti e parte attrice non ha provveduto alla richiesta di proroga del termine inizialmente concesso fino al
15.7.2023.
Difatti, sebbene, in sede di note per l'udienza del 12.9.2023, gli attori abbiano dedotto di aver proposto tempestivamente, senza aver ricevuto risposta, istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ai fini della fissazione dell'udienza di assunzione della prova delegata, non è stata fornita precisa prova di tale circostanza in quanto la presunta istanza non solo risulta non leggibile, ma non è stata nemmeno depositata, come assunto dalla stessa parte ricorrente, nella successiva sede di note per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2024.
Inoltre, in ossequio al consolidato insegnamento della Suprema Corte,
“il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova
fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la 15
relativa istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del
termine stesso, giusta disposto dell'art.154 del codice di rito, con la
conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza
comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova
delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova
medesima” (ex multis, Cassazione civile, Sez. VI-1, 21.2.2013, n. 4448).
Pertanto, alla luce della intervenuta decadenza della parte ricorrente dal diritto di far assumere la prova testimoniale dalla stessa richiesta, delegata dal Tribunale ex art. 203 c.p.c., stante l'irrimediabile spirare del termine fissato per l'espletamento dell'attività istruttoria e in assenza del deposito di una eventuale istanza di proroga, la domanda dei ricorrenti va rigettata, in quanto completamente sfornita di prova sia in relazione all'an che al quantum
debeatur.
Le spese e competenze per il presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile alla fattispecie ratione temporis (cfr.
art. 7 dec. cit.), secondo lo scaglione di riferimento determinato dal valore dichiarato della domanda (pari ad € 514.483,00) e tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5 16
, , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e con ricorso notificato in data Controparte_9 Parte_4
17.1.2020 alla e al Controparte_14 Controparte_10
,entrambi in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro
[...]
tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933,
solo nei confronti della in data 15.3.2021, disattesa ogni Controparte_14
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
,
[...] Parte_3 Controparte_5 CP_6
, , , e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
in solido tra loro, al pagamento di spese e Parte_4
competenze di lite che liquida, sia in favore della , Controparte_14
in persona del Presidente pro tempore, che del
[...]
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_10
tempore, nella misura, quanto a ciascuno di essi, di complessivi €
12.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo