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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI MAURO PA C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF RT C.F._2 TE
, (CF con il patrocinio dell'Avv. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 PIOZZI FRANCESCA (CF ) C.F._5
APPELLATO/I
*
Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.22 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Ricci Mauro. Per parte appellata l'avv. Simonetti Luisella in sostituzione dell'avv. Piozzi Francesca.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 6
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI MAURO PA C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF RT C.F._2 TE
, (CF con il patrocinio dell'Avv. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 PIOZZI FRANCESCA (CF ) C.F._5
APPELLATO/I avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 15/02/2024
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 14.02.2024 e pubblicata in data 15.02.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 341/2023 R.G., accogliere la domanda di intervenuta usucapione spiegata dalla IG.ra nata a [...] il [...], nei confronti degli altri comproprietari IG.ri nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], e TE CP
nato a [...] il [...], sui piccoli appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di
[...] pagina 2 di 6 Castiglione della Pescaia (GR), e precisamente così censiti al Catasto dei Terreni del medesimo Comune (Codice 310): - foglio 99 particella 61, partita 818; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 19 centiare 00, reddito dominicale € 16,68, reddito agrario di € 16,19; - foglio 99 particella 62, partita 8756; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 8 centiare 15; reddito dominicale € 7,16, reddito agrario di € 6,95. per tutti i motivi di appello suesposti, da intendersi qui integralmente riportati. In ogni caso, si chiede la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio visto il corretto comportamento dei convenuti”.
Per parte appellata: “Gli odierni convenuti non si oppongono alla richiesta della IG.ra
[...] di far dichiarare giudizialmente l'acquisto in suo favore dei suddetti terreni per PA intervenuta usucapione. Per ulteriore effetto e per tutto quanto sopra dedotto, i IGg.ri
[...]
e reiterano le conclusioni svolte in primo CP TE Controparte_3 grado, non opponendosi alla richiesta avanzata dalla IG.ra di far dichiarare PA giudizialmente l'acquisto in suo favore dei suddetti terreni siti nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuati al Catasto dei Terreni del medesimo Comune (Codice 310) al foglio 99 particella 61, partita 818; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 19 centiare 00, reddito dominicale € 16,68, reddito agrario di € 16,19; e al foglio 99 particella 62, partita 8756; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 8 centiare 15; reddito dominicale € 7,16, reddito agrario di € 6,95. Il tutto con richiesta espressa di integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, sulle quali il sottoscritto si dichiara anitistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.9.2024, conveniva in giudizio, innanzi PA questa Corte di Appello, e RT TE Controparte_3 proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto
e pubblicata il 15/02/2024 che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla l'aveva rigettata, con compensazione delle spese di lite. PA
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. aveva adito, nei confronti di PA CP
, e , il Tribunale di Grosseto, esponendo:
[...] TE Controparte_3 di essere comproprietaria, per la quota di 2/6, di due piccoli appezzamenti di terreno nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), distinti al Catasto dei Terreni del medesimo Comune al foglio 99, particella 61, partita 818, ed al foglio 99 particella 62, partita 8756; che gli altri comproprietari erano , per la quota di 2/6, , per la RT PA quota di 1/6, e per la quota di 1/6; Parte_3 che, in data 22.12.1998 era deceduta lasciando come unico erede PA [...]
, e, in data 27.8.1984 era deceduto lasciando come unica erede CP Parte_3 CP
;
[...] pagina 3 di 6 che essa attrice, da oltre trent'anni, era nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominus dei predetti immobili, che aveva sempre utilizzato in modo esclusivo, come riconosciuto anche dagli altri comproprietari con le dichiarazioni scritte versate in atti;
che, in particolare, la e la sua famiglia avevano sempre lavorato ed utilizzato in modo PA esclusivo i suddetti terreni, sopportando interamente anche tutte le spese necessarie e godendo, sempre in modo esclusivo, pure dei frutti degli stessi;
chiedeva, quindi, al tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera proprietà dei terreni.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e RT TE
, dichiarando di non opporsi all'accoglimento dell'attorea domanda, con Controparte_3 compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era irrilevante l'allegazione, da parte dell'attrice, di avere posseduto gli immobili continuativamente e pacificamente per oltre venti anni, stante la sua palese genericità che non consentiva di apprezzare l'esistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione;
(-) la coltivazione del fondo non era all'uopo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario;
(-) inoltre, anche il godimento esclusivo del bene, da parte della comproprietaria, non era sufficiente per fondare la domanda di usucapione, non potendosi escludere che lo stesso fosse la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
(-) peraltro, avendo la ricorrente allegato di essere comproprietaria dei terreni rivendicati, gli atti di pagamento delle spese gestionali dei beni ovvero il loro utilizzo esclusivo costituivano espressione del diritto di comproprietà di cui la stessa era titolare e, quindi, non comportando il disconoscimento delle prerogative degli altri comproprietari, non dimostravano alcun mutamento del titolo del possesso uti condominus in capo alla ricorrente;
(-) del resto, la non aveva neppure allegato quando avrebbe iniziato a possedere i terreni PA con modi tali da atteggiarsi ad esclusiva proprietaria, con disconoscimento delle prerogative degli altri comproprietari;
(-) la genericità delle allegazioni sugli elementi costitutivi dell'usucapione rendeva inoperante anche il principio di non contestazione.
La mancata opposizione dei convenuti all'accoglimento della domanda giustificava la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 6 2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per il seguente motivo: PA
(-) aveva errato il tribunale nel non accogliere la domanda nonostante il formale riconoscimento, da parte dei convenuti, della sussistenza di tutti i presupposti dell'invocata usucapione, riconoscimento che era contenuto nelle dichiarazioni stragiudiziali versate in atti e che, inoltre, era stata confermato anche nei loro scritti difensivi.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e RT TE CP
nel costituirsi in giudizio, rassegnavano le sopra trascritte conclusioni.
[...]
2.3. – Con ordinanza del 21.5.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 9.7.2025, con termine fino al 2.7.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è inammissibile poiché tardivo, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza gravata, depositata dal Tribunale di Grosseto in data 13.2.2024, è stata comunicata, in forma integrale, dalla cancelleria alle parti costituite in data 15.2.2024 (come risulta dallo storico del fascicolo d'ufficio e dall'esame delle relative ricevute telematiche).
Il predetto provvedimento, per ammissione della medesima appellante, non risulta notificato dalle controparti.
Ora, in applicazione dell'art. 702-quater c.p.c., l'appello proposto avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., per essere ammissibile in quanto tempestivo, deve essere proposto entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ad opera della Cancelleria o dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Considerando, dunque, come dies a quo, la data del 15.2.2024 (quale giorno della comunicazione dell'ordinanza da parte della Cancelleria), l'ultimo giorno utile per proporre tempestivamente il gravame sarebbe stato il 18.3.2024; ne consegue che l'appello della proposto con atto di PA citazione notificato il 16.9.2024, è tardivo (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del
5.10.2022 n. 28975 onde “nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata
pagina 5 di 6 eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14669/2021; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30850/2019; Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n. 22241/2019;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14478/2018; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7401/2017; Cass. civ., Sez.
VI, ord. n. 11331/2017; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 5840/2017).
4 – L'ordinanza impugnata va, dunque, confermata.
5 – Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado, tenuto conto del comportamento processuale degli appellati.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. PA
702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 15/02/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI MAURO PA C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF RT C.F._2 TE
, (CF con il patrocinio dell'Avv. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 PIOZZI FRANCESCA (CF ) C.F._5
APPELLATO/I
*
Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.22 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. Ricci Mauro. Per parte appellata l'avv. Simonetti Luisella in sostituzione dell'avv. Piozzi Francesca.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 6
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI MAURO PA C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), (CF RT C.F._2 TE
, (CF con il patrocinio dell'Avv. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 PIOZZI FRANCESCA (CF ) C.F._5
APPELLATO/I avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 15/02/2024
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 14.02.2024 e pubblicata in data 15.02.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 341/2023 R.G., accogliere la domanda di intervenuta usucapione spiegata dalla IG.ra nata a [...] il [...], nei confronti degli altri comproprietari IG.ri nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], e TE CP
nato a [...] il [...], sui piccoli appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di
[...] pagina 2 di 6 Castiglione della Pescaia (GR), e precisamente così censiti al Catasto dei Terreni del medesimo Comune (Codice 310): - foglio 99 particella 61, partita 818; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 19 centiare 00, reddito dominicale € 16,68, reddito agrario di € 16,19; - foglio 99 particella 62, partita 8756; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 8 centiare 15; reddito dominicale € 7,16, reddito agrario di € 6,95. per tutti i motivi di appello suesposti, da intendersi qui integralmente riportati. In ogni caso, si chiede la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio visto il corretto comportamento dei convenuti”.
Per parte appellata: “Gli odierni convenuti non si oppongono alla richiesta della IG.ra
[...] di far dichiarare giudizialmente l'acquisto in suo favore dei suddetti terreni per PA intervenuta usucapione. Per ulteriore effetto e per tutto quanto sopra dedotto, i IGg.ri
[...]
e reiterano le conclusioni svolte in primo CP TE Controparte_3 grado, non opponendosi alla richiesta avanzata dalla IG.ra di far dichiarare PA giudizialmente l'acquisto in suo favore dei suddetti terreni siti nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuati al Catasto dei Terreni del medesimo Comune (Codice 310) al foglio 99 particella 61, partita 818; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 19 centiare 00, reddito dominicale € 16,68, reddito agrario di € 16,19; e al foglio 99 particella 62, partita 8756; qualità dell'immobile: vigneto di classe 1; superficie are 8 centiare 15; reddito dominicale € 7,16, reddito agrario di € 6,95. Il tutto con richiesta espressa di integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, sulle quali il sottoscritto si dichiara anitistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.9.2024, conveniva in giudizio, innanzi PA questa Corte di Appello, e RT TE Controparte_3 proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto
e pubblicata il 15/02/2024 che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla l'aveva rigettata, con compensazione delle spese di lite. PA
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. aveva adito, nei confronti di PA CP
, e , il Tribunale di Grosseto, esponendo:
[...] TE Controparte_3 di essere comproprietaria, per la quota di 2/6, di due piccoli appezzamenti di terreno nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), distinti al Catasto dei Terreni del medesimo Comune al foglio 99, particella 61, partita 818, ed al foglio 99 particella 62, partita 8756; che gli altri comproprietari erano , per la quota di 2/6, , per la RT PA quota di 1/6, e per la quota di 1/6; Parte_3 che, in data 22.12.1998 era deceduta lasciando come unico erede PA [...]
, e, in data 27.8.1984 era deceduto lasciando come unica erede CP Parte_3 CP
;
[...] pagina 3 di 6 che essa attrice, da oltre trent'anni, era nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominus dei predetti immobili, che aveva sempre utilizzato in modo esclusivo, come riconosciuto anche dagli altri comproprietari con le dichiarazioni scritte versate in atti;
che, in particolare, la e la sua famiglia avevano sempre lavorato ed utilizzato in modo PA esclusivo i suddetti terreni, sopportando interamente anche tutte le spese necessarie e godendo, sempre in modo esclusivo, pure dei frutti degli stessi;
chiedeva, quindi, al tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera proprietà dei terreni.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e RT TE
, dichiarando di non opporsi all'accoglimento dell'attorea domanda, con Controparte_3 compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era irrilevante l'allegazione, da parte dell'attrice, di avere posseduto gli immobili continuativamente e pacificamente per oltre venti anni, stante la sua palese genericità che non consentiva di apprezzare l'esistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione;
(-) la coltivazione del fondo non era all'uopo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario;
(-) inoltre, anche il godimento esclusivo del bene, da parte della comproprietaria, non era sufficiente per fondare la domanda di usucapione, non potendosi escludere che lo stesso fosse la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
(-) peraltro, avendo la ricorrente allegato di essere comproprietaria dei terreni rivendicati, gli atti di pagamento delle spese gestionali dei beni ovvero il loro utilizzo esclusivo costituivano espressione del diritto di comproprietà di cui la stessa era titolare e, quindi, non comportando il disconoscimento delle prerogative degli altri comproprietari, non dimostravano alcun mutamento del titolo del possesso uti condominus in capo alla ricorrente;
(-) del resto, la non aveva neppure allegato quando avrebbe iniziato a possedere i terreni PA con modi tali da atteggiarsi ad esclusiva proprietaria, con disconoscimento delle prerogative degli altri comproprietari;
(-) la genericità delle allegazioni sugli elementi costitutivi dell'usucapione rendeva inoperante anche il principio di non contestazione.
La mancata opposizione dei convenuti all'accoglimento della domanda giustificava la compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 6 2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per il seguente motivo: PA
(-) aveva errato il tribunale nel non accogliere la domanda nonostante il formale riconoscimento, da parte dei convenuti, della sussistenza di tutti i presupposti dell'invocata usucapione, riconoscimento che era contenuto nelle dichiarazioni stragiudiziali versate in atti e che, inoltre, era stata confermato anche nei loro scritti difensivi.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e RT TE CP
nel costituirsi in giudizio, rassegnavano le sopra trascritte conclusioni.
[...]
2.3. – Con ordinanza del 21.5.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 9.7.2025, con termine fino al 2.7.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'appello è inammissibile poiché tardivo, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza gravata, depositata dal Tribunale di Grosseto in data 13.2.2024, è stata comunicata, in forma integrale, dalla cancelleria alle parti costituite in data 15.2.2024 (come risulta dallo storico del fascicolo d'ufficio e dall'esame delle relative ricevute telematiche).
Il predetto provvedimento, per ammissione della medesima appellante, non risulta notificato dalle controparti.
Ora, in applicazione dell'art. 702-quater c.p.c., l'appello proposto avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., per essere ammissibile in quanto tempestivo, deve essere proposto entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ad opera della Cancelleria o dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Considerando, dunque, come dies a quo, la data del 15.2.2024 (quale giorno della comunicazione dell'ordinanza da parte della Cancelleria), l'ultimo giorno utile per proporre tempestivamente il gravame sarebbe stato il 18.3.2024; ne consegue che l'appello della proposto con atto di PA citazione notificato il 16.9.2024, è tardivo (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del
5.10.2022 n. 28975 onde “nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata
pagina 5 di 6 eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”; nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.
14669/2021; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30850/2019; Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n. 22241/2019;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14478/2018; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7401/2017; Cass. civ., Sez.
VI, ord. n. 11331/2017; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 5840/2017).
4 – L'ordinanza impugnata va, dunque, confermata.
5 – Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado, tenuto conto del comportamento processuale degli appellati.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. PA
702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 15/02/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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