Articolo 2 della Legge 10 aprile 1991, n. 129
Articolo 1
Versione
2 maggio 1991
Art. 2. Attivita' professionale 1. Formano oggetto della professione di enologo:
a) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;
b) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;
e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.
Entrata in vigore il 2 maggio 1991