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Sentenza 3 agosto 2024
Sentenza 3 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/08/2024, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4076/2017 promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di e , Parte_6 Parte_7 Parte_3 Persona_1 col patrocinio dell'avv. ANDREA BRINI, presso cui sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. JOSÈ PORRU, presso _1 C.F._1 cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. FILIPPO BASSU, Controparte_2 C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
e
(C.F. e P. I. , col patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_3 P.IVA_1
VIZZONE, presso cui è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “l'Ecc.mo Tribunale di Sassari voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, o quanto meno la convocazione del CTU Dr. a chiarimenti per rispondere alle osservazioni svolte Persona_2 dal CTP di parte attrice Dr. alla prima bozza della relazione peritale, nonché a Persona_3 quelle svolte dal sottoscritto difensore degli attori nell'istanza depositata in data 27/10/2023 in ordine alla relazione definitiva depositata in data 23/10/2023; B) NEL MERITO, condannare gli Avv.ti e in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , in Controparte_2 _1 Parte_3 proprio, della somma di € 130.143,87; del Sig. , quale figlio ed erede legittimo della Parte_3
Sig.ra della somma di € 3.924,37; della Sig.ra della Persona_4 Persona_1 somma di € 3.954,58, o di quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenente di giustizia a seguito di istruttoria, oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme liquidate per sorte capitale dal dì della pagina 1 di 7 domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dagli stesse subiti per le causali di cui in parte narrativa del presente atto. Si chiede infine respingersi la richiesta di condanna degli attori al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa in favore dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto. _1
Con vittoria di spese e onorari di lite, da liquidarsi come da nota spese che si deposita”. PER VERGA: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, _1 eccezione e deduzione respinta: In via istruttoria: 1) A seguito di istanza formulata alle udienze
8.02.2021 e 24.06.21, fissate per l'interrogatorio formale di non comparso senza Parte_3 legittimo impedimento, dare per ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. In via preliminare: 2) A seguito di eccezione formulata all'udienza 8.02.2021, dichiarare l'irritualità dell'istanza di interruzione del processo depositata telematicamente il 13.01.2021 dall'Avv. Brini in luogo della prescritta dichiarazione in udienza, alla quale la parte attrice e/o il suo difensore non hanno partecipato. 3) A seguito di eccezione formulata con Note di trattazione autorizzate udienza 30.05.2023, dichiarare la rinuncia alla domanda relativa a da parte degli odierni attori/eredi Persona_4 Pt_8 nel ricorso per riassunzione del processo in data 27.10.2022. Nel merito: In via principale: 1)
[...]
Rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto. 2) Condannare gli attori in solido tra loro al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa in favore dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 cpc. 3) In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio. _1
In subordine, salvo gravame: 4) Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la ET
[...]
, in persona del legale rapp.te, con sede legale in 31021 IA VE (TV) Via Parte_9
Marocchesa 14, tenuta a garantire l'Avv. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento _1 anche parziale delle domande attoree e, per l'effetto, condannare al pagamento di Controparte_3 tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
con compensazione delle spese del giudizio”. PER “perché il Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, Controparte_2 eccezione e deduzione respinta, Voglia: In via istruttoria: 1) A seguito di istanza formulata all'udienza 8.02.2021, fissata per l'interrogatorio formale di non comparso senza legittimo Parte_3 impedimento, dare per ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. In via preliminare: 2) A seguito di eccezione formulata con Note di trattazione autorizzate udienza 30.05.2023, dichiarare la rinuncia alla domanda nei confronti di da parte degli odierni attori nel ricorso per Persona_4 riassunzione del processo in data 27.10.2022. Preso atto delle conclusioni precisate da parte attrice il
12.01.2024 anche nei confronti di si conferma di non accettare il Persona_4 contradditorio sulle domande ed istanze, anche istruttorie, eccezioni e deduzioni relative alla sig.ra
Nel merito: In via principale: 1) Rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto, Per_4 con vittoria delle spese del giudizio. In subordine, salvo gravame: 2) Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la ET , in persona del legale rapp.te, con Parte_9 sede legale in 31021 IA VE (TV) Via Marocchesa 14, tenuta a garantire l'Avv. CP_2 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento anche parziale delle domande attoree e, per
[...]
l'effetto, condannare al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate Controparte_3
e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori, con compensazione delle spese del giudizio. In ipotesi di soccombenza anche parziale degli attori”. PER Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza Parte_9 eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e pagina 2 di 7 diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il risarcimento alla minore somma realmente dovuta, ponendolo a carico dei legali limitando la manleva di , fino al massimale previsto nelle Parte_9 polizze e detratto lo scoperto, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 settembre 2017, , in proprio e quale figlio ed erede di Parte_3
e convenivano in giudizio gli avvocati e Persona_4 Persona_1 _1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità Controparte_2 professionale.
Esponeva parte attrice che il 1° maggio 2002, sulla strada provinciale 86 in località Montrigori a Bono, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Panda tg. AA724MM, di proprietà e condotta da , sulla quale viaggiavano come trasportate la moglie e la madre Parte_3 Persona_1
e il veicolo Mitsubishi Pajero targato NU229382, di proprietà di Persona_4
e condotto da In esito all'incidente e CP_4 Pt_1 Persona_5 Parte_3 Per_1 avevano riportato lesioni, mentre era deceduta tre giorni dopo, il 4 maggio
[...] Persona_4
2002. In seguito, era stato instaurato il procedimento penale n. 953/2004 R.G. innanzi al tribunale di
Nuoro, nei confronti di e di , per le imputazioni di lesioni ed Parte_10 Parte_3 Par omicidio colposo. Il era stato difeso dall'Avv. mentre in qualità di persona offesa Controparte_2 era stato rappresentato, unitamente alla moglie ed agli altri eredi della madre Persona_1 [...]
dall'avv. Persona_4 _1
Assumevano gli attori che, nonostante con sentenza n. 19/2011 del 20 gennaio 2011, il tribunale penale di Nuoro avesse assolto e dei reati loro ascritti, gli avvocati Parte_3 Parte_10 CP_2
e non avevano comunicato ai loro assistiti il deposito della sentenza, avvenuto
[...] _1 il 4 aprile 2011 e, comunque, non avevano svolto alcuna ulteriore attività, nemmeno informativa, finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito del sinistro. A causa di tale inerzia i relativi diritti si erano prescritti. Par Precisavano che il , stante l'integrale o quantomeno prevalente responsabilità nella verificazione del sinistro a carico del così come concluso nella propria relazione dall'ing. CP_4 Persona_6 consulente tecnico nominato dal tribunale di Nuoro nel procedimento penale, avrebbe potuto ottenere dalla compagnia assicuratrice avversaria quanto meno il 70% dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'incidente.
Appreso, dunque, solamente nel dicembre del 2016 dell'avvenuto deposito della sentenza, gli attori, esperito con esito negativo il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, avevano convenuto gli avv.ti e concludendo come sopra trascritto. _1 CP_2
Si costituiva l'avv. che contestava quanto dedotto dagli attori, precisando che aveva sempre CP_2 proceduto a costituire in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione, la società di Assicurazione e che il , costantemente informato anche nell'interesse della coniuge e dei congiunti dello Parte_3 stato del giudizio, era presente in aula il giorno della lettura del dispositivo e nell'occasione era stato ampiamente informato degli effetti della decisione, anche ai fini del risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale oggetto del giudizio. Depositata la sentenza, l'odierno convenuto con lettera del 29 aprile 2011 aveva comunicato le proprie valutazioni e, trascorso qualche mese dopo aver ricevuto nel proprio studio le parti offese per valutare opportunità e costi dell'azione civile eventualmente da pagina 3 di 7 intraprendere, aveva consegnato il fascicolo con tutta la documentazione in copia a mani di
[...]
, figlia di con l'invito a rivolgersi ad altro avvocato entro la fine dell'anno per la Pt_4 Pt_3 prosecuzione della pratica e l'interruzione della prescrizione.
Contestava inoltre la quantificazione del risarcimento danni e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la Parte_9
Si costituiva anche l'avv. la quale assumeva che ragioni di incompatibilità sopravvenuta _1 Par avevano determinato la sostituzione dell'avv. già difensore del in qualità di Controparte_2 imputato, con l'odierna convenuta, sua collega di studio, il cui mandato era limitato all'esercizio dell'azione civile in sede penale. Precisava di non aver mai ricevuto alcun compenso per l'attività svolta e di aver incontrato gli assistiti solo in occasione delle udienze del procedimento penale a Nuoro, stante l'intesa con i coniugi CP_5
e con l'Avv. per cui, definito il giudizio e venuta meno l'incompatibilità, sarebbe stato CP_2 quest'ultimo a curarne gli interessi civili.
Contestava, inoltre, la dinamica del sinistro come prospettata dagli attori che avevano omesso di riferire in ordine agli elementi di responsabilità emersi a carico del conducente che, secondo Parte_3 quanto ricostruito dal perito del P.M. nel procedimento penale, non si era arrestato al segnale di Stop esistente nel tratto di strada dal quale proveniva, non prospettandosi quindi un conveniente esperimento dell'azione risarcitoria in sede civile. Si costituiva anche e, confermando l'operatività della polizza, contestava la Parte_9 domanda proponendo le medesime argomentazioni difensive dei convenuti e sostenendo che per imputare la responsabilità dei danni asseritamene subiti ai loro difensori, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che il diritto al risarcimento non era stato conseguito per negligenza del professionista e che col compimento di determinate attività sarebbero stati, invece, conseguiti effetti vantaggiosi.
Contestava anche la proposta quantificazione dei danni e concludeva per il rigetto della domanda.
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire i postumi invalidanti permanenti riportati da e , la causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era Parte_3 Persona_1 assunta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2024 sulle conclusioni sopra trascritte, insistendo parte attrice anche per il richiamo del CTU a chiarimenti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata, nei limiti e sulla base delle seguenti motivazioni.
Deve premettersi che è pacifico, oltre che risultante dalle produzioni documentali, che agli avvocati e era stato conferito mandato professionale in relazione al procedimento penale di primo CP_2 _1 grado di cui in narrativa. Più precisamente l'avv. difensore di in qualità di CP_2 Parte_3 imputato, era stato affiancato dalla collega di studio, avv. costituitasi parte civile per _1
, e gli altri eredi di Parte_3 Persona_1 Persona_4
Ciò posto, deve verificarsi se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dagli attori (mancata proposizione del giudizio civile di risarcimento dei danni subiti nel sinistro e prescrizione del relativo diritto) sia riconducibile alla condotta dei professionisti.
Più precisamente deve valutarsi se i convenuti, a seguito del deposito della sentenza n. 19/2011, in adempimento dell'incarico professionale loro conferito, avessero correttamente informato gli attori della possibilità di esercitare comunque l'azione civile per il risarcimento dei danni, nonostante pagina 4 di 7 l'intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati a carico dell'altro conducente, dichiarata dal giudice CP_4 penale.
Ai sensi degli artt. 1176, co. 2, e 2236, c.c., l'avvocato, nel corso dello svolgimento del rapporto con gli assistiti, deve assolvere “ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente” ed è pertanto tenuto “a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (…)” a “chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009).
Nella specie, avuto riguardo agli esiti del procedimento penale e delle perizie richiamate dal giudicante, deve ritenersi fosse esigibile dal difensore, secondo un criterio di ordinaria diligenza, lo specifico assolvimento del dovere di informare i clienti della possibilità di promuovere vantaggiosamente il giudizio civile, nel cui ambito far valere la pretesa risarcitoria avvalendosi delle presunzioni legali applicabili in materia di responsabilità da circolazione stradale.
Al riguardo deve ritenersi che i convenuti non abbiano adeguatamente assolto l'onere probatorio a loro carico, difettando la prova di una compiuta e corretta informazione agli attori della possibilità di adire il Par giudice civile per domandare il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro. La presenza del il giorno dell'udienza in cui è stata data lettura del dispositivo non sembra dirimente a tal fine, dato che la conoscenza dell'esito del giudizio o delle motivazioni della sentenza, depositate successivamente, non avrebbe avuto alcuna rilevanza. Quanto alla missiva datata 29 aprile 2011 con cui l'avv. CP_2 rappresentava di ritenere concluso il suo incarico, salva diversa decisione che definiva “difficile e problematica”, deve rilevarsi come la lettera, peraltro non corredata dal relativo avviso di ricevimento, non contenesse alcun riferimento all'eventuale proposizione di un giudizio civile o, quantomeno, a un parere legale sul possibile esperimento di tale azione. Tanto più che fino al 13 aprile 2010 l'avv.
ai fini interruttivi della prescrizione, aveva puntualmente inviato raccomandate di costituzione CP_2 in mora indirizzate alle compagnie assicurative interessate.
Tale dovere di informazione gravava anche, a fortiori, sull'avv. la quale, avendo rappresentato _1 gli attori quali persone offese costituitesi parti civili, avrebbe dovuto, in esecuzione del mandato conferitole, diligentemente comunicare ai suoi assistiti il deposito della sentenza e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile, prospettando anche il rischio di prescrizione in caso d'inerzia. Poco rileva, infatti, che eventuali accordi interni intercorsi con il collega CP_2 prevedessero come, definito il giudizio e venuta meno l'affermata incompatibilità, gli interessi civili degli attori venissero curati esclusivamente da quest'ultimo, rilevando solo la corretta esecuzione del mandato conferito dal cliente.
Non può pertanto ritenersi adeguatamente provato che gli attori siano stati messi in condizione, a seguito del deposito della sentenza n. 19/2011, di valutare con cognizione piena l'opportunità di radicare un procedimento civile diretto al ristoro dei danni o comunque di far valere il relativo diritto attraverso l'avvio di trattative stragiudiziali (la cui conduzione avrebbe potuto comunque interrompere i termini prescrizionali).
Alla luce di quanto osservato, deve invero affermarsi come sia del tutto verosimile che se i due professionisti avessero tenuto la condotta positiva esigibile, gli attori avrebbero proficuamente intentato una causa civile e ottenuto quindi un risarcimento del danno. Il materiale probatorio acquisito consente infatti di ravvisare elevate probabilità di successo della relativa azione (o comunque di una trattativa stragiudiziale), quanto meno secondo una valutazione di corresponsabilità in capo ai due conducenti dei pagina 5 di 7 veicoli coinvolti nel sinistro. Rapportando dunque l'obbligo risarcitorio a carico degli avvocati convenuti al risultato utile che il cliente avrebbe con tutta probabilità conseguito ove avesse agito in sede civile, si rileva come debba comunque ritenersi la concorrente responsabilità di e Parte_3 nella determinazione dell'incidente, la cui dinamica, come emersa dagli atti provenienti Parte_10 dal giudizio penale e come prospettata nella richiamata sentenza, non può essere compiutamente ricostruita, anche in ragione delle contrastanti conclusioni cui erano pervenuti i tecnici a tal fine incaricati.
È stato, tuttavia, accertato che verosimilmente l'urto tra le due vetture avvenne non solo per l'eccessiva velocità tenuta dal comunque non prudenziale per il tratto di strada percorso, ma anche per la CP_4 Par condotta di guida imprudente del che secondo il consulente nominato dal P.M., aveva appena superato il segnale di Stop collocato sulla sua strada di provenienza (segnale, peraltro, quasi invisibile per quanto emerso).
Sulla base di tali elementi di valutazione non sembra possa reputarsi completamente superata la Par presunzione di pari responsabilità dei conducenti e di cui all'art. 2054, co. 2°, c.c., dovendo CP_4 peraltro ritenersi che la responsabilità del primo abbia concorso in misura prevalente a provocare l'incidente. Si richiamano al riguardo gli accertamenti peritali eseguiti nel corso del processo penale, da cui è emerso come l'imprudenza del conducente della Mitsubishi Pajero e la sua elevata velocità avessero integrato la causa prevalente del sinistro.
Affermata dunque la responsabilità professionale dei convenuti per la perdita in capo agli attori del diritto al risarcimento del danno subito nel sinistro occorso nel 2002 a Bono, prescrittosi per il mancato assolvimento del dovere d'informazione, il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto il risarcimento sarebbe stato ristorabile nel limite del 70% dei danni effettivamente subiti e dimostrati in causa.
In ordine all'ammontare del danno, deve rilevarsi come la perizia depositata dal consulente d'ufficio sia esauriente e adeguatamente motivata, condotta con rigoroso metodo scientifico e del tutto coerente con quanto emerge dalle cartelle cliniche e dai referti medici in atti. Non ne è pertanto necessaria la sollecitata rinnovazione, né sembra opportuno richiamare il CTU a chiarimenti.
E' dunque quantificato in favore di , con valutazione equitativa ancorata alle tabelle Parte_3 vigenti in materia di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, un potenziale risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 70% di € 6.571,64 (cioè € 4.600,15), di cui € 2.571,24 per il danno biologico da invalidità permanente al 3%, € 2.356,40 per il periodo d'inabilità temporanea totale (43 giorni), € 1.096,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni) e € 548,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% ed in favore di un risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale quantificato nella misura del 70% di € 1.070,39 (cioè € 749,27), di cui € 164,40 per il periodo di invalidità temporanea totale (3 giorni), € 287,70 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (7 giorni), € 411,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (15 giorni) e € 207,29 per spese mediche documentate. Il risarcimento totale è dunque pari a complessivi € 5495,00.
Non dovrà calcolarsi su detti importi l'ulteriore rivalutazione monetaria, essendo il danno già liquidato ai valori attuali.
Inoltre, non risulta dimostrata, nemmeno presuntivamente, la ricorrenza di un danno morale liquidabile, anche tenuto conto della modesta entità del riscontrato pregiudizio all'integrità psicofisica, rientrante nella categoria delle micropermanenti.
pagina 6 di 7 Nessun ristoro può essere riconosciuto in relazione alla trasportata Persona_4 deceduta tre giorni dopo il verificarsi del sinistro ma per cause ad esso estranee, difettando elementi sufficienti da cui desumere anche in via equitativa l'entità del danno cagionatole.
Infine, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della società
questa deve essere condannata a tenere indenne i professionisti assicurati da ogni Parte_9 conseguenza pregiudizievole del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in misura rapportata alla minor somma riconosciuta in accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori e condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
al pagamento in loro favore, per il titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di _1
€5495,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate in complessivi € 3400,00, oltre oneri di legge, e dei compensi liquidati al CTU (€ 800,00).
Condanna in persona del suo rappresentante legale, a tenere indenni i convenuti di Parte_9 tutte le somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
Sassari, 31 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4076/2017 promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di e , Parte_6 Parte_7 Parte_3 Persona_1 col patrocinio dell'avv. ANDREA BRINI, presso cui sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. JOSÈ PORRU, presso _1 C.F._1 cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. FILIPPO BASSU, Controparte_2 C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
e
(C.F. e P. I. , col patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_3 P.IVA_1
VIZZONE, presso cui è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “l'Ecc.mo Tribunale di Sassari voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, o quanto meno la convocazione del CTU Dr. a chiarimenti per rispondere alle osservazioni svolte Persona_2 dal CTP di parte attrice Dr. alla prima bozza della relazione peritale, nonché a Persona_3 quelle svolte dal sottoscritto difensore degli attori nell'istanza depositata in data 27/10/2023 in ordine alla relazione definitiva depositata in data 23/10/2023; B) NEL MERITO, condannare gli Avv.ti e in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , in Controparte_2 _1 Parte_3 proprio, della somma di € 130.143,87; del Sig. , quale figlio ed erede legittimo della Parte_3
Sig.ra della somma di € 3.924,37; della Sig.ra della Persona_4 Persona_1 somma di € 3.954,58, o di quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenente di giustizia a seguito di istruttoria, oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme liquidate per sorte capitale dal dì della pagina 1 di 7 domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dagli stesse subiti per le causali di cui in parte narrativa del presente atto. Si chiede infine respingersi la richiesta di condanna degli attori al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa in favore dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto. _1
Con vittoria di spese e onorari di lite, da liquidarsi come da nota spese che si deposita”. PER VERGA: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, _1 eccezione e deduzione respinta: In via istruttoria: 1) A seguito di istanza formulata alle udienze
8.02.2021 e 24.06.21, fissate per l'interrogatorio formale di non comparso senza Parte_3 legittimo impedimento, dare per ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. In via preliminare: 2) A seguito di eccezione formulata all'udienza 8.02.2021, dichiarare l'irritualità dell'istanza di interruzione del processo depositata telematicamente il 13.01.2021 dall'Avv. Brini in luogo della prescritta dichiarazione in udienza, alla quale la parte attrice e/o il suo difensore non hanno partecipato. 3) A seguito di eccezione formulata con Note di trattazione autorizzate udienza 30.05.2023, dichiarare la rinuncia alla domanda relativa a da parte degli odierni attori/eredi Persona_4 Pt_8 nel ricorso per riassunzione del processo in data 27.10.2022. Nel merito: In via principale: 1)
[...]
Rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto. 2) Condannare gli attori in solido tra loro al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo, da liquidarsi in via equitativa in favore dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 cpc. 3) In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio. _1
In subordine, salvo gravame: 4) Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la ET
[...]
, in persona del legale rapp.te, con sede legale in 31021 IA VE (TV) Via Parte_9
Marocchesa 14, tenuta a garantire l'Avv. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento _1 anche parziale delle domande attoree e, per l'effetto, condannare al pagamento di Controparte_3 tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori;
con compensazione delle spese del giudizio”. PER “perché il Tribunale adito, ogni contraria istanza anche istruttoria, Controparte_2 eccezione e deduzione respinta, Voglia: In via istruttoria: 1) A seguito di istanza formulata all'udienza 8.02.2021, fissata per l'interrogatorio formale di non comparso senza legittimo Parte_3 impedimento, dare per ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. In via preliminare: 2) A seguito di eccezione formulata con Note di trattazione autorizzate udienza 30.05.2023, dichiarare la rinuncia alla domanda nei confronti di da parte degli odierni attori nel ricorso per Persona_4 riassunzione del processo in data 27.10.2022. Preso atto delle conclusioni precisate da parte attrice il
12.01.2024 anche nei confronti di si conferma di non accettare il Persona_4 contradditorio sulle domande ed istanze, anche istruttorie, eccezioni e deduzioni relative alla sig.ra
Nel merito: In via principale: 1) Rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto, Per_4 con vittoria delle spese del giudizio. In subordine, salvo gravame: 2) Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la ET , in persona del legale rapp.te, con Parte_9 sede legale in 31021 IA VE (TV) Via Marocchesa 14, tenuta a garantire l'Avv. CP_2 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento anche parziale delle domande attoree e, per
[...]
l'effetto, condannare al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate Controparte_3
e/o liquidate in corso di causa in favore degli attori, con compensazione delle spese del giudizio. In ipotesi di soccombenza anche parziale degli attori”. PER Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza Parte_9 eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e pagina 2 di 7 diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il risarcimento alla minore somma realmente dovuta, ponendolo a carico dei legali limitando la manleva di , fino al massimale previsto nelle Parte_9 polizze e detratto lo scoperto, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 settembre 2017, , in proprio e quale figlio ed erede di Parte_3
e convenivano in giudizio gli avvocati e Persona_4 Persona_1 _1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità Controparte_2 professionale.
Esponeva parte attrice che il 1° maggio 2002, sulla strada provinciale 86 in località Montrigori a Bono, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Panda tg. AA724MM, di proprietà e condotta da , sulla quale viaggiavano come trasportate la moglie e la madre Parte_3 Persona_1
e il veicolo Mitsubishi Pajero targato NU229382, di proprietà di Persona_4
e condotto da In esito all'incidente e CP_4 Pt_1 Persona_5 Parte_3 Per_1 avevano riportato lesioni, mentre era deceduta tre giorni dopo, il 4 maggio
[...] Persona_4
2002. In seguito, era stato instaurato il procedimento penale n. 953/2004 R.G. innanzi al tribunale di
Nuoro, nei confronti di e di , per le imputazioni di lesioni ed Parte_10 Parte_3 Par omicidio colposo. Il era stato difeso dall'Avv. mentre in qualità di persona offesa Controparte_2 era stato rappresentato, unitamente alla moglie ed agli altri eredi della madre Persona_1 [...]
dall'avv. Persona_4 _1
Assumevano gli attori che, nonostante con sentenza n. 19/2011 del 20 gennaio 2011, il tribunale penale di Nuoro avesse assolto e dei reati loro ascritti, gli avvocati Parte_3 Parte_10 CP_2
e non avevano comunicato ai loro assistiti il deposito della sentenza, avvenuto
[...] _1 il 4 aprile 2011 e, comunque, non avevano svolto alcuna ulteriore attività, nemmeno informativa, finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito del sinistro. A causa di tale inerzia i relativi diritti si erano prescritti. Par Precisavano che il , stante l'integrale o quantomeno prevalente responsabilità nella verificazione del sinistro a carico del così come concluso nella propria relazione dall'ing. CP_4 Persona_6 consulente tecnico nominato dal tribunale di Nuoro nel procedimento penale, avrebbe potuto ottenere dalla compagnia assicuratrice avversaria quanto meno il 70% dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'incidente.
Appreso, dunque, solamente nel dicembre del 2016 dell'avvenuto deposito della sentenza, gli attori, esperito con esito negativo il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, avevano convenuto gli avv.ti e concludendo come sopra trascritto. _1 CP_2
Si costituiva l'avv. che contestava quanto dedotto dagli attori, precisando che aveva sempre CP_2 proceduto a costituire in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione, la società di Assicurazione e che il , costantemente informato anche nell'interesse della coniuge e dei congiunti dello Parte_3 stato del giudizio, era presente in aula il giorno della lettura del dispositivo e nell'occasione era stato ampiamente informato degli effetti della decisione, anche ai fini del risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale oggetto del giudizio. Depositata la sentenza, l'odierno convenuto con lettera del 29 aprile 2011 aveva comunicato le proprie valutazioni e, trascorso qualche mese dopo aver ricevuto nel proprio studio le parti offese per valutare opportunità e costi dell'azione civile eventualmente da pagina 3 di 7 intraprendere, aveva consegnato il fascicolo con tutta la documentazione in copia a mani di
[...]
, figlia di con l'invito a rivolgersi ad altro avvocato entro la fine dell'anno per la Pt_4 Pt_3 prosecuzione della pratica e l'interruzione della prescrizione.
Contestava inoltre la quantificazione del risarcimento danni e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, la Parte_9
Si costituiva anche l'avv. la quale assumeva che ragioni di incompatibilità sopravvenuta _1 Par avevano determinato la sostituzione dell'avv. già difensore del in qualità di Controparte_2 imputato, con l'odierna convenuta, sua collega di studio, il cui mandato era limitato all'esercizio dell'azione civile in sede penale. Precisava di non aver mai ricevuto alcun compenso per l'attività svolta e di aver incontrato gli assistiti solo in occasione delle udienze del procedimento penale a Nuoro, stante l'intesa con i coniugi CP_5
e con l'Avv. per cui, definito il giudizio e venuta meno l'incompatibilità, sarebbe stato CP_2 quest'ultimo a curarne gli interessi civili.
Contestava, inoltre, la dinamica del sinistro come prospettata dagli attori che avevano omesso di riferire in ordine agli elementi di responsabilità emersi a carico del conducente che, secondo Parte_3 quanto ricostruito dal perito del P.M. nel procedimento penale, non si era arrestato al segnale di Stop esistente nel tratto di strada dal quale proveniva, non prospettandosi quindi un conveniente esperimento dell'azione risarcitoria in sede civile. Si costituiva anche e, confermando l'operatività della polizza, contestava la Parte_9 domanda proponendo le medesime argomentazioni difensive dei convenuti e sostenendo che per imputare la responsabilità dei danni asseritamene subiti ai loro difensori, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che il diritto al risarcimento non era stato conseguito per negligenza del professionista e che col compimento di determinate attività sarebbero stati, invece, conseguiti effetti vantaggiosi.
Contestava anche la proposta quantificazione dei danni e concludeva per il rigetto della domanda.
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire i postumi invalidanti permanenti riportati da e , la causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era Parte_3 Persona_1 assunta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2024 sulle conclusioni sopra trascritte, insistendo parte attrice anche per il richiamo del CTU a chiarimenti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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La domanda attrice è fondata, nei limiti e sulla base delle seguenti motivazioni.
Deve premettersi che è pacifico, oltre che risultante dalle produzioni documentali, che agli avvocati e era stato conferito mandato professionale in relazione al procedimento penale di primo CP_2 _1 grado di cui in narrativa. Più precisamente l'avv. difensore di in qualità di CP_2 Parte_3 imputato, era stato affiancato dalla collega di studio, avv. costituitasi parte civile per _1
, e gli altri eredi di Parte_3 Persona_1 Persona_4
Ciò posto, deve verificarsi se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dagli attori (mancata proposizione del giudizio civile di risarcimento dei danni subiti nel sinistro e prescrizione del relativo diritto) sia riconducibile alla condotta dei professionisti.
Più precisamente deve valutarsi se i convenuti, a seguito del deposito della sentenza n. 19/2011, in adempimento dell'incarico professionale loro conferito, avessero correttamente informato gli attori della possibilità di esercitare comunque l'azione civile per il risarcimento dei danni, nonostante pagina 4 di 7 l'intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati a carico dell'altro conducente, dichiarata dal giudice CP_4 penale.
Ai sensi degli artt. 1176, co. 2, e 2236, c.c., l'avvocato, nel corso dello svolgimento del rapporto con gli assistiti, deve assolvere “ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente” ed è pertanto tenuto “a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (…)” a “chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009).
Nella specie, avuto riguardo agli esiti del procedimento penale e delle perizie richiamate dal giudicante, deve ritenersi fosse esigibile dal difensore, secondo un criterio di ordinaria diligenza, lo specifico assolvimento del dovere di informare i clienti della possibilità di promuovere vantaggiosamente il giudizio civile, nel cui ambito far valere la pretesa risarcitoria avvalendosi delle presunzioni legali applicabili in materia di responsabilità da circolazione stradale.
Al riguardo deve ritenersi che i convenuti non abbiano adeguatamente assolto l'onere probatorio a loro carico, difettando la prova di una compiuta e corretta informazione agli attori della possibilità di adire il Par giudice civile per domandare il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro. La presenza del il giorno dell'udienza in cui è stata data lettura del dispositivo non sembra dirimente a tal fine, dato che la conoscenza dell'esito del giudizio o delle motivazioni della sentenza, depositate successivamente, non avrebbe avuto alcuna rilevanza. Quanto alla missiva datata 29 aprile 2011 con cui l'avv. CP_2 rappresentava di ritenere concluso il suo incarico, salva diversa decisione che definiva “difficile e problematica”, deve rilevarsi come la lettera, peraltro non corredata dal relativo avviso di ricevimento, non contenesse alcun riferimento all'eventuale proposizione di un giudizio civile o, quantomeno, a un parere legale sul possibile esperimento di tale azione. Tanto più che fino al 13 aprile 2010 l'avv.
ai fini interruttivi della prescrizione, aveva puntualmente inviato raccomandate di costituzione CP_2 in mora indirizzate alle compagnie assicurative interessate.
Tale dovere di informazione gravava anche, a fortiori, sull'avv. la quale, avendo rappresentato _1 gli attori quali persone offese costituitesi parti civili, avrebbe dovuto, in esecuzione del mandato conferitole, diligentemente comunicare ai suoi assistiti il deposito della sentenza e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile, prospettando anche il rischio di prescrizione in caso d'inerzia. Poco rileva, infatti, che eventuali accordi interni intercorsi con il collega CP_2 prevedessero come, definito il giudizio e venuta meno l'affermata incompatibilità, gli interessi civili degli attori venissero curati esclusivamente da quest'ultimo, rilevando solo la corretta esecuzione del mandato conferito dal cliente.
Non può pertanto ritenersi adeguatamente provato che gli attori siano stati messi in condizione, a seguito del deposito della sentenza n. 19/2011, di valutare con cognizione piena l'opportunità di radicare un procedimento civile diretto al ristoro dei danni o comunque di far valere il relativo diritto attraverso l'avvio di trattative stragiudiziali (la cui conduzione avrebbe potuto comunque interrompere i termini prescrizionali).
Alla luce di quanto osservato, deve invero affermarsi come sia del tutto verosimile che se i due professionisti avessero tenuto la condotta positiva esigibile, gli attori avrebbero proficuamente intentato una causa civile e ottenuto quindi un risarcimento del danno. Il materiale probatorio acquisito consente infatti di ravvisare elevate probabilità di successo della relativa azione (o comunque di una trattativa stragiudiziale), quanto meno secondo una valutazione di corresponsabilità in capo ai due conducenti dei pagina 5 di 7 veicoli coinvolti nel sinistro. Rapportando dunque l'obbligo risarcitorio a carico degli avvocati convenuti al risultato utile che il cliente avrebbe con tutta probabilità conseguito ove avesse agito in sede civile, si rileva come debba comunque ritenersi la concorrente responsabilità di e Parte_3 nella determinazione dell'incidente, la cui dinamica, come emersa dagli atti provenienti Parte_10 dal giudizio penale e come prospettata nella richiamata sentenza, non può essere compiutamente ricostruita, anche in ragione delle contrastanti conclusioni cui erano pervenuti i tecnici a tal fine incaricati.
È stato, tuttavia, accertato che verosimilmente l'urto tra le due vetture avvenne non solo per l'eccessiva velocità tenuta dal comunque non prudenziale per il tratto di strada percorso, ma anche per la CP_4 Par condotta di guida imprudente del che secondo il consulente nominato dal P.M., aveva appena superato il segnale di Stop collocato sulla sua strada di provenienza (segnale, peraltro, quasi invisibile per quanto emerso).
Sulla base di tali elementi di valutazione non sembra possa reputarsi completamente superata la Par presunzione di pari responsabilità dei conducenti e di cui all'art. 2054, co. 2°, c.c., dovendo CP_4 peraltro ritenersi che la responsabilità del primo abbia concorso in misura prevalente a provocare l'incidente. Si richiamano al riguardo gli accertamenti peritali eseguiti nel corso del processo penale, da cui è emerso come l'imprudenza del conducente della Mitsubishi Pajero e la sua elevata velocità avessero integrato la causa prevalente del sinistro.
Affermata dunque la responsabilità professionale dei convenuti per la perdita in capo agli attori del diritto al risarcimento del danno subito nel sinistro occorso nel 2002 a Bono, prescrittosi per il mancato assolvimento del dovere d'informazione, il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto il risarcimento sarebbe stato ristorabile nel limite del 70% dei danni effettivamente subiti e dimostrati in causa.
In ordine all'ammontare del danno, deve rilevarsi come la perizia depositata dal consulente d'ufficio sia esauriente e adeguatamente motivata, condotta con rigoroso metodo scientifico e del tutto coerente con quanto emerge dalle cartelle cliniche e dai referti medici in atti. Non ne è pertanto necessaria la sollecitata rinnovazione, né sembra opportuno richiamare il CTU a chiarimenti.
E' dunque quantificato in favore di , con valutazione equitativa ancorata alle tabelle Parte_3 vigenti in materia di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, un potenziale risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 70% di € 6.571,64 (cioè € 4.600,15), di cui € 2.571,24 per il danno biologico da invalidità permanente al 3%, € 2.356,40 per il periodo d'inabilità temporanea totale (43 giorni), € 1.096,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni) e € 548,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% ed in favore di un risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale quantificato nella misura del 70% di € 1.070,39 (cioè € 749,27), di cui € 164,40 per il periodo di invalidità temporanea totale (3 giorni), € 287,70 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (7 giorni), € 411,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (15 giorni) e € 207,29 per spese mediche documentate. Il risarcimento totale è dunque pari a complessivi € 5495,00.
Non dovrà calcolarsi su detti importi l'ulteriore rivalutazione monetaria, essendo il danno già liquidato ai valori attuali.
Inoltre, non risulta dimostrata, nemmeno presuntivamente, la ricorrenza di un danno morale liquidabile, anche tenuto conto della modesta entità del riscontrato pregiudizio all'integrità psicofisica, rientrante nella categoria delle micropermanenti.
pagina 6 di 7 Nessun ristoro può essere riconosciuto in relazione alla trasportata Persona_4 deceduta tre giorni dopo il verificarsi del sinistro ma per cause ad esso estranee, difettando elementi sufficienti da cui desumere anche in via equitativa l'entità del danno cagionatole.
Infine, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della società
questa deve essere condannata a tenere indenne i professionisti assicurati da ogni Parte_9 conseguenza pregiudizievole del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in misura rapportata alla minor somma riconosciuta in accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori e condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
al pagamento in loro favore, per il titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di _1
€5495,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate in complessivi € 3400,00, oltre oneri di legge, e dei compensi liquidati al CTU (€ 800,00).
Condanna in persona del suo rappresentante legale, a tenere indenni i convenuti di Parte_9 tutte le somme dovute in esecuzione della presente sentenza.
Sassari, 31 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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