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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27.03.2025 al n. 1535/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIULIANI SIMONA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il sig.
[...] CP_1
in Cimitile (NA) il 16.09.1990 dalla cui unione nascevano due figli,
[...] [...]
nato a [...] il [...], maggiorenne ed Controparte_2
economicamente autosufficiente, e nata a [...] Controparte_3
OM (NA) il 08.02.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito, determinare a suo carico il mantenimento per sé e per la figlia non economicamente indipendente, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione in merito alla condivisione della cura della figlia (affetta da disabilità) nonché in merito alla divisione di alcuni beni mobili ed immobili facenti parte della comunione dei beni dei coniugi.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, chiedendo rigettarsi tutte le richieste di controparte e prevedere unicamente un mantenimento in favore della figlia non autosufficiente.
Su istanza del procuratore di parte ricorrente la data di fissazione udienza presidenziale veniva anticipata al 24.11.2025 ove il resistente non compariva in giudizio in quanto il procuratore di parte depositava istanza di impedimento a comparire in quanto impegnato in udienza presso altro foro;
pertanto, veniva disposto un breve rinvio all'udienza del 01.12.2025 al fine di consentire il contraddittorio tra le parti;
parimenti il resistente non presenziava in quanto il procuratore nuovamente si dichiarava impegnato in altro foro, pertanto, la ricorrente insisteva almeno per la decisione sullo status.
2 Dunque, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Va inoltre precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. 9614/2010) il tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia sul punto matura per la decisione. In tal modo, infatti, secondo la pronuncia richiamata, si ottiene una accelerazione dello svolgimento del processo che non determina l'arbitraria discriminazione nei
3 confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, sia per l'effetto retroattivo fino al momento della domanda che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
16.09.1990 in Cimitile (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande della parte ricorrente, nonché per l'audizione del resistente , la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Le spese di giudizio saranno liquidate con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
VITALIANO (NA) il 10.10.1964, che hanno contratto matrimonio il giorno
4 16.09.1990 in CIMITILE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 36, Serie A, Parte II, Anno 1990);
b) dispone che si prosegua per l'istruttoria come da separata ordinanza;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
d) spese processuali con la sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27.03.2025 al n. 1535/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO RAFFAELE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIULIANI SIMONA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il sig.
[...] CP_1
in Cimitile (NA) il 16.09.1990 dalla cui unione nascevano due figli,
[...] [...]
nato a [...] il [...], maggiorenne ed Controparte_2
economicamente autosufficiente, e nata a [...] Controparte_3
OM (NA) il 08.02.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito, determinare a suo carico il mantenimento per sé e per la figlia non economicamente indipendente, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione in merito alla condivisione della cura della figlia (affetta da disabilità) nonché in merito alla divisione di alcuni beni mobili ed immobili facenti parte della comunione dei beni dei coniugi.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, chiedendo rigettarsi tutte le richieste di controparte e prevedere unicamente un mantenimento in favore della figlia non autosufficiente.
Su istanza del procuratore di parte ricorrente la data di fissazione udienza presidenziale veniva anticipata al 24.11.2025 ove il resistente non compariva in giudizio in quanto il procuratore di parte depositava istanza di impedimento a comparire in quanto impegnato in udienza presso altro foro;
pertanto, veniva disposto un breve rinvio all'udienza del 01.12.2025 al fine di consentire il contraddittorio tra le parti;
parimenti il resistente non presenziava in quanto il procuratore nuovamente si dichiarava impegnato in altro foro, pertanto, la ricorrente insisteva almeno per la decisione sullo status.
2 Dunque, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Va inoltre precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. 9614/2010) il tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia sul punto matura per la decisione. In tal modo, infatti, secondo la pronuncia richiamata, si ottiene una accelerazione dello svolgimento del processo che non determina l'arbitraria discriminazione nei
3 confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, sia per l'effetto retroattivo fino al momento della domanda che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
16.09.1990 in Cimitile (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande della parte ricorrente, nonché per l'audizione del resistente , la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Le spese di giudizio saranno liquidate con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
VITALIANO (NA) il 10.10.1964, che hanno contratto matrimonio il giorno
4 16.09.1990 in CIMITILE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 36, Serie A, Parte II, Anno 1990);
b) dispone che si prosegua per l'istruttoria come da separata ordinanza;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
d) spese processuali con la sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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