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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9266 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 24/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 13710/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PACE MARINA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione della pensione di inabilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 11.4.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante tra l'altro la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 7.10.2024, accertarsi e
1 dichiararsi il relativo diritto a decorrere dalla data della domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento, in proprio favore, dei CP_2 ratei maturati e maturandi relativi a tale prestazione, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 7.10.2024, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in suo favore, tra l'altro, il requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/1971 a decorrere
“dalla data della domanda amministrativa (2.03.2023)”;
- quindi, il decreto è stato notificato all' in data 24.10.2024 e, in CP_2 data 30.10.2024, è stato trasmesso all'ente il modello AP70 con la indicazione dei dati necessari ai fini della liquidazione ma ad oggi, malgrado i “reiterati solleciti”, l' non ha provveduto al CP_2 pagamento. Ciò esposto, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare che “la prestazione rivendicata è stata posta in liquidazione con comunicazione (TE08) del 07/07/2025. L'accredito degli arretrati avverrà ad AGOSTO”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 24.9.2025, il procuratore di parte ricorrente ha fatto rilevare che la prestazione è stata accreditata al proprio assistito benché solo in data 1.8.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-701007606193 Cat. INVCIV, decorrenza 1 aprile 2023”, datata 7.7.2025, allegata senza numero al fasc. , e la prova del pagamento dell'importo liquidato CP_2 datato 1.8.2025, depositato da parte ricorrente in data 28.8.2025), emerge con ogni evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
2 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . Non v'è dubbio CP_2 che la prestazione per cui è causa sia stata liquidata in corso di giudizio (il ricorso è stato depositato in data 11.4.2025 e la notifica dello stesso è stata effettuata il 30.4.2025, come da documentazione depositata in pari data); va considerato, poi, che dalla data di notifica del decreto di omologa, il 24.10.2024, data sulla quale non vi è stata contestazione, era senz'altro inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c.. Tutto ciò mostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 24/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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