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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(c.f. ); elettivamente domiciliata, anche in Persona_1 C.F._2 indirizzo telematico, presso l'avvocato Enrico Leo (c.f. ) e C.F._3
l'avvocato Antonella Pulcini (c.f. ), che la rappresentano e C.F._4
difendono per procura in atti - APPELLANTE-
E
P. IV ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Fulvio Villa (c.f. ), l'avvocato Tancredi Lupo (c.f. C.F._5
) e l'avvocato Fabio Massimo Orlando (c.f. CodiceFiscale_6
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._7
APPELLATA-
OGGETTO: appello di , in proprio e n.q., proposto nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Roma n. 8873/2020, il 16.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G.
61129/2019, promosso da e nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 - locazione immobile uso diverso, risoluzione del contratto, risarcimento CP_1
del danno -
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2019 ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il 14.02.2020, Persona_1
e convengono in giudizio, dinanzi al primo Giudice, Parte_1 CP_1
e rassegnano le seguenti conclusioni: “(…) previo esperimento del tentativo di
[...]
conciliazione ex art. 420 c.p.c., risolvere o dichiarare risolto il contratto de quo, per i gravi inadempimenti ampiamente descritti e posti in essere dalla parte conduttrice, con condanna della medesima al rilascio dei locali, al pagamento dei canoni insoluti come da narrativa che precede ed, occorrendo, a quelli maturati e maturandi fino all'effettivo rilascio. Condannare altresì la conduttrice al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione, quanto meno nella misura minima prevista per legge di sei mensilità di canone”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allegano:
- Di aver sottoscritto, con la società convenuta in giudizio, contratto di locazione in data 13.02.07, per il locale, ad uso commerciale, in Roma, Via Frattina n.101-
104, composto di tre vani al piano terra e cinque vani al primo piano, oltre al sotto negozio, per la durata di “anni nove più nove”.
- La società conduttrice, a far data dal mese di settembre 2018 e approfittando di una temporanea inutilizzabilità del locale, non imputabile ai locatori, ha sospeso il pagamento del canone e non ha assolto all'impegno di fornire garanzia fideiussoria degli impegni assunti.
- In data 06.07.2018, si è incrinata una trave lignea del solaio di una delle stanze poste al primo piano dell'immobile locato;
la manutenzione del soffitto ligneo
(del 1600 e sottoposto al vincolo dei beni culturali) è, per contratto, obbligazione della conduttrice.
- Per le riparazioni necessarie, di essersi messi a disposizione della conduttrice, che, tuttavia, declinato l'invito ad un tavolo tecnico per valutare il progetto da sottoporre alle autorità competenti, propone ricorso per Atp.
- Come da relazione dell'arch. el 30.07.2018, già il 09.07.2018, la parte del Per_2
locale interessata al cedimento è stata messa in sicurezza e cessato il pericolo del solaio in questione, i locali potevano essere utilizzati.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - L'attività commerciale si è svolta per gli oltre due mesi intercorsi tra la data dell'iniziale cedimento e l'accesso dei vigili del fuoco (12.09.2019), in seguito al quale, la conduttrice ha deciso di tenere chiuso il locale, nonostante le certificazioni dei professionisti circa l'assenza di pericolo per l'incolumità pubblica precludevano la decisione di chiusura dell'esercizio commerciale.
- L'11.10.2018, i locatori comunicano, alla conduttrice, il progetto di ristrutturazione e chiedono la messa a disposizione dei locali per l'esecuzione dei lavori.
- Con successiva comunicazione, i locatori informano, la conduttrice, della intervenuta acquisizione del nulla osta dei Beni Culturali, in data 27.11.2018 nonché dell'imminente inizio dei lavori.
- A seguito della notificazione del provvedimento di fissazione di udienza del procedimento di Atp da parte della conduttrice, questa non mette a disposizione i locali per la esecuzione di detti lavori, motivando con la necessità di attendere la definizione della c.t.u. disposta in quella sede.
- Da dicembre 2018, a maggio 2019, la conduttrice avrebbe smesso di corrispondere il canone;
i lavori di ripristino sono durati dal 12.04.2019 al
26.06.2019.
- Il 26.06.2019 la conduttrice ha ricevuto l'immobile dando atto a verbale della corretta esecuzione dei lavori.
Il 04.03.2020, si costituisce la conduttrice;
contesta la domanda dei locatori e rassegna le seguenti conclusioni: “nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande avversarie di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile locato, al pagamento dei canoni insoluti e al risarcimento dell'asserito danno conseguente alla pretesa risoluzione, in quanto infondate e non provate, o come meglio, sia in fatto che in diritto;
- in via istruttoria, respingere
l'istanza di ammissione della prova per testi sui capitoli ex adverso dedotti, in quanto meramente esplorativi, oltre che irrilevanti, e pertanto inammissibili”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, la conduttrice allega:
- di aver disposto, a seguito del cedimento del 06.07.2018, l'immediata chiusura del negozio;
- di aver disposto, a proprie spese, per un primo puntellamento della trave, al piano primo, nonché per un corrispondente intervento al piano terra, poi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 riaprendo al pubblico l'attività commerciale, escludendo i locali interessati dal collasso;
- di aver sollecitato i locatori ad adottare ogni intervento per evitare il “possibile aggravamento alla struttura” e per limitare i danni già patiti, e patiendi;
- di aver preannunciato, a fronte dell'inerzia dei locatori, l'instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;
- il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 12.09.2018 che dispone la
“Chiusura temporanea dell'esercizio commerciale del civico 101 e CP_2
l'interdizione temporanea della soprastante porzione di solaio del
[...] con ingresso dal civ. 92”; Parte_2
- anche in conseguenza anche del clamore mediatico della chiusura del negozio, di aver sospeso il pagamento del canone per il mancato godimento del bene locato,
- di aver avviato, il 20.09.2018, il procedimento di accertamento tecnico preventivo, conclusosi il quale (08.04.2019), con il deposito della c.t.u., di aver consegnato, il 12.04.2019, ai locatori, le chiavi del negozio per l'esecuzione dei lavori, alla conclusione dei quali (in data 26.06.2019) ha ripreso il pagamento del canone di locazione, consegna la nuova fideiussione.
La decisione impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) 1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
2) dichiara integralmente compensate le spese>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La domanda di risoluzione è infondata, essendo pacifico e documentato,
l'improvviso collasso del solaio dello stabile locato (v. atp, doc. 16, p.4 ss. “La trave in legno parzialmente collassata presenta una lesione longitudinale di
lunghezza circa 80 cm e di altezza circa 15 cm con origine tra il I e il II travetto
e fino all'incastro della trave nel muro di sostegno in muratura”) in esito al quale, “Data l'insufficienza della struttura portante attuale è necessario procedere alla aggiunta di elementi portanti”.
- “Le opere provvisionali (puntellamenti) hanno consentito di recuperare temporaneamente la stabilità dell'unità immobiliare fino alla riparazione. A contenimento del potenziale collasso totale, si aggiungono i contributi dei sostegni delle travi secondarie e l'inibizione all'uso del solaio al piano secondo che contiene i sovraccarichi variabili. Si conclude infine rilevando che il
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 puntellamento del piano terra e del piano I sono causa di limitazioni di uso del locale”).
- Ciò ha determinato l'intera chiusura del negozio locato essendo stato necessario prima l'inibizione del locale e poi il puntellamento del solaio dal sei luglio 2018 sino al 12 settembre 2018 in cui i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura forzata dell'immobile adibito ad uso commerciale (cfr. doc. avv. n. 9 e ns. doc.
n. 15). A tanto è seguita l'esecuzione di nuovi lavori dal 12 aprile al 26 giugno
2019 (cfr. docc. avv. nn. 17-18).
- Ne deriva la legittimità del mancato pagamento del canone ex artt. 1256 e 1463
ss. c.c. per impossibilità oggettiva ed assoluta della prestazione non imputabile al conduttore che ha impedito il godimento dell'immobile dal mese di dicembre
2018 al mese di maggio 2019 (v. tra le altre, Corte di Cassazione n. 6594 del
2012, la quale chiarisce che “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto.
- Di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media”).
- Nell'economia del complessivo rapporto commerciale e della lunga durata dello stesso nemmeno appare grave la mancata consegna della fideiussione. essendo stato evidentemente tollerato il ritardo sino alla richiesta di sollecito. La garanzia
è stata, inoltre, comunque consegnata;
- Sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009 <in considerazione della peculiarità della lite, dell'assoluta novità della questione, dei duraturi rapporti contrattuali intercorsi tra le stesse>>.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_3 Persona_1
conclusioni.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 << (…) in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già formulate dai concludenti con il ricorso introduttivo di primo grado e, per l'effetto, risolvere o dichiarare risolto il contratto de quo, per i gravi inadempimenti ampiamente descritti e posti in essere dalla parte conduttrice, con condanna della medesima al rilascio dei locali, al pagamento dei canoni insoluti come da narrativa che precede ed, occorrendo,
a quelli maturati e maturandi fino all'effettivo rilascio. Condannare altresì la conduttrice al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione, quanto meno nella misura minima prevista per legge di sei mensilità di canone. In ossequio al principio negativa non sunt probanda e “della prossimità della prova”, pur reiterando la prova per testi invocata in primo grado col seguente capitolo:
“Vero che, a seguito dell'accesso dei Vigili del Fuoco del 12 9 18 e della successiva immediata comunicazione di certificazione di perdurante messa in sicurezza a firma
Arch. e Ing. il Comune di Roma, dipartimento Sicurezza e Protezione Per_2 Pt_4
civile, Ufficio sicurezza statica edifici privati, non ha emesso alcun provvedimento interdittivo contingibile e urgente. Teste Ing. Ordine di Roma con Persona_3
studio Via Colleferro 5, 00189 Roma (RM) e residente in [...]
Fausto Cecconi 2. “, si osserva quanto segue: a) se fosse stato emesso un provvedimento contingibile e urgente, esso sarebbe stato notificato anche alla conduttrice, la quale, per il principio di prossimità della prova e avendo interesse alla dimostrazione dell'inagibilità del locale, avrebbe avuto l'onere di depositarlo;
b) in ogni caso, la Corte, facendo uso dei poteri ex art. 437 cpc, potrà richiedere informazioni alla P.a. Comune di Roma, dipartimento Sicurezza e Protezione civile,
Ufficio sicurezza statica edifici privati, in ordine alla mancata emissione di alcun provvedimento interdittivo contingibile e urgente, quale seguito del verbale dei VV.FF.
per cui è causa>>.
Il 30.12.2020, si costituisce l'appellata; resiste alle censure degli appellanti e conclude per il rigetto delle censure dell'appellante, con integrale conferma della sentenza impugnata e favore delle spese di lite.
(<< (…) rigettare per tutti i motivi e le causali di cui al presente atto, l'appello proposto (…), siccome inammissibile, infondato, non provato, improcedibile o come meglio, con piena conferma della sentenza stessa. Sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 15% ex DM 140/14,
C.P.A. ed I.V.A>>)
L'appellante propone due motivi di appello.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 1) Rubricato: “Quanto al mancato pagamento del canone”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ritiene legittimo il mancato pagamento del canone ex artt. 1256 e 1463 ss. c.c. per impossibilità oggettiva ed assoluta della prestazione non imputabile alla conduttrice. A tal fine, sostiene errata valutazione delle risultanze istruttorie e errata applicazione dei principi di diritto per la parte della decisione che accerta che il mancato godimento dell'immobile, dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019, non era imputabile alla conduttrice, in ciò omettendo di pronunciarsi su punti fondamentali delle difese dei locatori. A tal fine sostiene che l'intero arco temporale interessato dal mancato pagamento dei canoni, deve essere suddiviso in due periodi: gli ultimi due mesi, interessati dai lavori di ripristino della trave, il periodo precedente, riferibile a precise scelte della conduttrice, non rispettose della buona fede contrattuale;
la conduttrice, per una erronea interpretazione del provvedimento adottato dai VV.FF. come di sospensione dell'attività di vendita, ha promosso un inutile procedimento di Atp, finalizzato, in vero, a sostenere una pretesa di risarcimento milionario;
il primo giudice, recependo acriticamente la prospettazione difensiva della conduttrice, ha accertato erroneamente che la chiusura è stata imposta dal provvedimento dei Vigili del fuoco e non ha interpretato la portata dell'ordine di messa in sicurezza dell'immobile, cui non ha fatto seguito successiva ordinanza comunale;
il primo giudice non ha tenuto conto delle risultanze della c.t.u. per la quale l'immobile, in attesa della esecuzione dei lavori definitivi di ripristino, sarebbe stato comunque agibile e utilizzabile in sicurezza, seppure con parziale esclusione delle porzioni interessate dai puntelli, come evidenziato dallo stesso comportamento della conduttrice che, dal momento di incrinatura della trave e fino al mese di settembre 2018, ha tenuto aperta l'attività commerciale sulla base di una prima dichiarazione di messa in sicurezza redatta dai professionisti, salvo poi, all'esito dell'intervento dei VVFF, ha deciso di rinviare i lavori;
chiudere l'attività in attesa dell'accertamento giudiziale delle responsabilità.
2) Rubricato: “Quanto al mancato rinnovo della fideiussione ex art. 13 del contratto di locazione”. L'appellante sostiene la errata valutazione degli obblighi contrattuali rispetto al rilascio della fideiussione. A tal fine, allega che il contratto prevede l'obbligo, per la conduttrice, come condizione per la permanenza del rapporto di locazione, di stipulare mantenere in essere, per tutta r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 la durata della locazione, una fideiussione bancaria “a prima richiesta”, sino alla concorrenza dell'importo convenuto di euro 70.000. Il pacifico inadempimento della conduttrice rispetto a tale obbligazione (la conduttrice pur aver inizialmente adempiuto, alla scadenza non ha rinnovato la garanzia e la circostanza è emersa solo allorquando la locatrice, volendo attivare tale garanzia,
ha rilevato il mancato rinnovo della polizza). Secondo l'appellante, diversamente da quanto accertato in sentenza, il mancato rinnovo della garanzia ha comportato la mancata copertura dell'inadempimento in oggetto, tenuto conto del fatto che il mancato rinnovo della fideiussione risale a febbraio 2016.
Con note di udienza depositate il 09.09.2024, l'avv. Antonella Pulcini dichiara la morte del proprio assistito, , e chiede la interruzione del giudizio. Persona_1
Con ordinanza del 11.09.2024 viene dichiarata l'interruzione del processo.
Con atto del 05.12.2024, la ricorrente , nella qualità di erede di Parte_1
, presenta istanza di riassunzione. Persona_1
Con provvedimento del 09.12.2024 viene fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 07.05.2025 con termini per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte entro e non oltre il 12.02.2025.
Sulla rilevanza della sentenza n.4072/2025, resa tra le parti, dal Tribunale ordinario di Roma, a definizione del giudizio recante n.r.g. 16374/2022; della pendenza del giudizio di appello avverso tale sentenza e della c.t.u. espletata nel corso del giudizio iscritto al rgn 16374/2022.
L'accertamento, sul quale, per altro, in pendenza dell'appello, non è intervenuto giudicato, non rileva, anche per perché la nuova sentenza ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dalla locatrice, per il mancato pagamento di canoni successivi al luglio 2021, ricondotto, dalla conduttrice, ad eventi che hanno riguardato l'immobile in epoca successiva alla esecuzione dei lavori oggetto del presente giudizio e che avrebbero giustificato il mancato pagamento dei diversi e successivi canoni di locazione.
Del pari, non rileva l'accertamento tecnico espletato nel successivo giudizio, disposto per la valutazione di domande diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
L'appello non ha pregio.
Esplorativa e inammissibile è la richiesta della parte appellante, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., di richieste, da parte dell'ufficio, di “informazioni alla P.a. Comune di Roma, dipartimento Sicurezza e Protezione civile, Ufficio sicurezza statica edifici privati, in
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 ordine alla mancata emissione di alcun provvedimento interdittivo contingibile e urgente”, laddove la parte, proprietaria dell'immobile, ben avrebbe avuto diritto di accedere a documentazione relativa al proprio immobile.
Motivo di appello sub 1).
La vicenda, dal suo esordio al ripristino dell'immobile, ha avuto una durata di complessivi 11 mesi e 20 giorni: il cedimento della trave si è verificato il 06.07.2018; i lavori di ripristino dell'immobile sono durati dal 12.04 al 26.06.2019.
A fronte di problematiche che hanno interessato l'immobile per ben 11 mesi e 20 giorni,
i canoni di locazione non corrisposti sono 6 e riguardano i mesi che intercorrono tra dicembre 2018 e maggio 2019, sostanzialmente corrispondenti alla durata dell'espletamento della indagine tecnica nel corso del giudizio di a.t.p. e dei lavori di ripristino.
Secondo la prospettazione della parte appellane, “solo tre delle sei mensilità di mancato pagamento del canone possono dirsi giustificate dalla effettiva esecuzione dei lavori”, mentre inutile e pretestuosa è la introduzione, da parte della società conduttrice, del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Secondo la parte appellante, infatti,
l'aver intrapreso tale procedimento di istruttoria anticipata, non necessario in ragione del contegno tenuto dalla parte locatrice, è attività del tutto inutile che ha determinato una dilatazione della ripresa dell'attività commerciale e deve ritenersi causa di un danno risarcibile per la locatrice.
Sempre al fine di un accertamento di responsabilità della conduttrice, la parte appellante sottolinea che con la stipula del contratto, circa dieci anni prima del verificarsi del sinistro, la stessa ha assunto un'obbligazione di manutenzione del soffitto, le cui caratteristiche e la cui vetustà erano ben note alla conduttrice, e che avrebbe dovuto disinnescare la potenzialità lesiva anche attraverso azioni o segnalazioni specifiche e mirate.
Invero la condotta della conduttrice non appare censurabile.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il verbale di intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data 12 settembre 2018, dispone la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale oggetto del contratto di locazione, nonché
l'interdizione temporanea della soprastante abitazione, adibita a locazione per brevi periodi e turistica.
L'allegazione in punto di violazione dell'obbligo di manutenzione del soffitto è generica e in ogni caso è disattesa dall'accertamento della causa del sinistro.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Si è trattato di un cedimento non ovviabile mediante una manutenzione ordinaria del soffitto, in considerazione dei lavori che si sono resi necessari per ripristinare lo stato dell'immobile, che hanno richiesto smontaggio di elementi lignei diversi dalla trave da sostituire, la integrale sostituzione della trave, la individuazione di nuove sedi di alloggio per la intestatura delle nuove travi in legno, il tutto in un immobile sottoposto a vincoli.
Per contro, risulta che la conduttrice ha provveduto, a proprie cure e spese, alla messa in sicurezza dei luoghi e ha continuato a pagare il canone di locazione fino all'intervento dei vigili del fuoco.
Inoltre, il rilievo dei vigili del Fuoco a carico della staticità del solaio di copertura del primo piano dello stabile, evidenzia chiare interferenze, sull'uso del locale oggetto del contratto di locazione peer cui è causa, anche dell'uso del piano superiore dell'immobile, estraneo alla locazione, con la conseguenza che non è ipotizzabile un'esposizione al rischio mediante il mantenimento dell'apertura al pubblico dell'esercizio commerciale seppure solo alcuni dei locali, al primo piano il piano terra, risultano visibilmente interessati dai cedimenti strutturali.
Quanto all'espletamento di un a.t.p.
Rientra tra le facoltà della parte e, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non appare pretestuoso: l'accertamento, infatti, riguarda anche la posizione dei soggetti esterni al contratto di locazione, evidentemente nella disponibilità dell'immobile sovrastante a quello locato, anch'esso interessato dell'interdittiva dei vigili del fuoco. Si
è trattato, dunque, di una vicenda complessa, che implicava le responsabilità da custodia anche di soggetti estranei al contratto di locazione nonché l'accertamento della causa del cedimento e la esecuzione di lavori a carico di un immobile che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante richiedeva l'acquisizione di nullaosta dei beni culturali.
Quanto alla parziale utilizzabilità del bene locato: non è richiedibile un'esposizione al rischio della clientela, a fronte di un provvedimento dei vigili del fuoco di chiusura dell'esercizio commerciale, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del locale dipendeva anche dal comportamento del proprietario dell'immobile sovrastante, di cui il conduttore avrebbe dovuto assumersi il rischio.
Ciò detto, e come già accertato con la sentenza impugnata, il comportamento della conduttrice deve valutarsi complessivamente e con riguardo all'intero periodo che intercorre tra il verificarsi del cedimento strutturale e il completamento dei lavori di ripristino del locale.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 Tenuto conto delle immediata attivazione per il contenimento dei danni da parte della conduttrice e della utilità di tale intervento;
del fatto che ha proseguito nel pagamento dei canoni anche oltre l'intervento dei vigili del fuoco che hanno precluso l'esercizio dell'attività svolta nel locale locato ma anche dell'attività di affitto turistico per brevi periodi svolta nel locale immediatamente sovrastante;
che il mancato pagamento interessa esclusivamente i sei mesi che vanno da dicembre del 2018 a maggio del 2019; che il ricorso un accertamento tecnico preventivo non appare in alcun modo pretestuoso, in regione della molteplicità delle posizioni interessate dalla vicenda, per cui la pur incontestabile correttezza del conduttore avrebbe ben potuto non essere risolutiva delle problematiche, le censure dell'appellante vengono respinte.
Motivo di appello sub 2)
La mancata riattivazione della fideiussione a far data dall'anno 2016 non assume i rilievi allegati dall'appellante in punto di risoluzione del contratto, dato che la fideiussione pacificamente è stata riattivata e la mancanza della fideiussione non ha comportato alcuna conseguenza sull'economia del contratto, dato il rigetto della domanda di accertamento di responsabilità proposta nei confronti della conduttrice.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 1.000.000,00 e euro 2.000.000,00; compensi tra i minimi e medi, in ragione della semplicità delle questioni di diritto trattate;
della controvertibilità della situazione di fatti e dell'atteggiarsi in concreto del rapporto tra le parti nella fase che ha preceduto la introduzione della lite;
esclusa la fase istruttoria).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di in Parte_1
proprio e n.q., proposto nei confronti di avverso la sentenza, resa tra Controparte_1
le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 8873/2020, il 16.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 61129/2019, promosso da e Parte_1 Per_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 nei confronti di ogni diversa conclusione disattesa, così Per_1 Controparte_1
provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellata, le spese di lite che liquida, in euro
15.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 30.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12