Articolo 1 della Legge 26 luglio 1965, n. 971
Articolo 2
Versione
1 settembre 1965
Art. 1.
Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e' elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221 .
Per tale sovvenzione, dovuta alla data di inizio dell'esercizio ferroviario e fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini della revisione le disposizioni dell' articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e dell' articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237 .
In sede di revisione sara' tenuto conto dell'onere per l'ammortamento ed interessi della spesa di ricostruzione per gli immobili e gli impianti fissi non coperta dal contributo erogato dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410 .
Sono applicabili alla sovvenzione stessa le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237 .
Entrata in vigore il 1 settembre 1965