Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Marchegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo di Stato -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
• Del giudizio di non ammissione alla classe seconda del Liceo -OMISSIS-, dell''alunna comunicato ai ricorrenti per telefono ai ricorrenti in data 1 settembre 2023;
• del Verbale dello scrutinio della seduta del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- del 31.8.2023, nella quale si è deliberata la "non ammissione" dell''alunna -OMISSIS- alla classe successiva;
• Della valutazione degli elaborati scritti di Italiano, Matematica e Latino consegnati dalla scuola in data 2 ottobre 2023 (a seguito di istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 2 settembre 2023), nonché delle valutazioni delle prove orali;
• Del Piano Didattico Personalizzato prot. n. -OMISSIS- (all. 2 PDP 4.7.2023) nella parte in cui è stato concordato e redatto dai ricorrenti di concerto con la “responsabile DSA” prof. -OMISSIS-in data 13.2.2023 ma adottato, peraltro neanche all''unanimità, solo ad anno scolastico concluso, in data 4.7.2023.
• di ogni atto che dovesse ritenersi presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, con particolare riferimento al CD del 31 marzo 2023 espressamente richiamato nell''impugnato verbale del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva, non conosciuto.
• con riserva di ulteriori motivi aggiunti e con istanza di oscuramento dei dati personali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo di Stato -OMISSIS- e dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto la nota del 6 novembre 2025 con il quale parte ricorrente afferma che l’interesse originario che sorreggeva il presente ricorso, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare e la conseguente ripetizione dell'anno scolastico da parte dell'alunna sarebbe venuto meno, per cui si richiede la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per carenza d’interesse con compensazione delle spese, come da richiesta di parte e in assenza di specifica opposizione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente
GI RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RU | Renata EM RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.