Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2025, proposto da OS OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Ivan Maravigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 30 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Adrano;
Vista la sentenza non definitiva n. 3644/2025, pubblicata il 22 dicembre 2025, con cui questo Tribunale ha statuito sui capi principali del ricorso e ha disposto la trattazione della presente istanza di accesso in apposita camera di consiglio;
Vista la memoria depositata dal Comune di Adrano in data 19 gennaio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1552/2025 R.G., la Sig.ra OS OC ha impugnato, tra gli altri, la Determinazione n. 59 del 27 marzo 2025 del Comune di Adrano, recante il diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Nell'ambito di tale giudizio, a sostegno del terzo motivo di ricorso relativo all'eccesso di potere per disparità di trattamento, la ricorrente depositava in data 3 dicembre 2025 un'istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., per l'accertamento del proprio diritto all'ostensione di alcuni atti oggetto di una precedente domanda di accesso del 30 ottobre 2022, non positivamente riscontrata dall'Amministrazione comunale.
Con sentenza non definitiva n. 3644/2025, questo Tribunale, dopo aver statuito sui capi principali del gravame, si pronunciava sull'istanza incidentale di accesso onerando la parte ricorrente di sanare taluni vizi procedurali e fissando, per l’esame della stessa, la camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
In vista della predetta camera di consiglio, in data 19 gennaio 2026, il Comune di Adrano ha depositato una memoria difensiva con la quale ha dichiarato di aver "consegnato tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti presentata da OC OS" , chiedendo, per l'effetto, che il Tribunale voglia "dichiarare cessata la materia del contendere" .
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che, alla luce dei fatti sopravvenuti, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza di accesso.
Nel caso di specie, l'interesse della ricorrente era finalizzato a ottenere, tramite una pronuncia giudiziale, l'ostensione dei documenti amministrativi richiesti con istanza del 30 ottobre 2022. L'Amministrazione resistente, con la memoria depositata il 19 gennaio 2026, ha dichiarato di aver adempiuto integralmente alla richiesta, consegnando alla ricorrente tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.
Tale circostanza, non essendo stata contestata da parte ricorrente, la quale non ha depositato ulteriori scritti difensivi, deve ritenersi pacifica.
Ne consegue che la pretesa della Sig.ra OC è stata pienamente soddisfatta in via amministrativa dall'ente resistente nel corso del giudizio, realizzando così l'ipotesi normativa di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a.; sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti così come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sulla domanda di accesso, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RZ, Presidente
EL TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TI | IE RZ |
IL SEGRETARIO