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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 283/2024 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da MA ER LI (c.f. [...]), MA PE (c.f.
[...]), ET PE (c.f. [...]), UC TA (c.f.
[...]), SA CA (c.f. [...]), LI De TO (c.f.
[...]), rappresentate e difese dall'avv. Ivan Vincenzi, presso il cui studio, sito a
Carpi (MO), Piazza dei Martiri, n. 42, sono elettivamente domiciliate;
nei confronti di
B.M. DI GA EL (c.f. [...]; P. IVA 01601890369), in persona del titolare EL Balluga, con sede legale in Carpi (MO), Via Pisacane, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bulgarelli, presso il cui studio, sito in Carpi, Viale Darfo Dallai, n. 2/A, è elettivamente domiciliata.
Con ricorso del 18/12/2024, le ricorrenti hanno proposto domanda di domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti B.M. DI GA EL, lamentando la mancata corresponsione degli emolumenti da lavoro subordinato per il complessivo ammontare di €
259.675,25, come da atti di precetto (doc. 4) notificati sulla base delle diffide accertative per crediti patrimoniali esecutive ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 124/2004 (doc. 3), e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, conclusosi con esito solo parzialmente positivo (doc. 6).
1 Con memoria di costituzione del 27/1/2025, la resistente ha eccepito la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, producendo documentazione contabile a riprova della qualità di impresa minore, nonché il difetto di legittimazione ad agire in capo alle istanti per mancanza di un titolo giudiziale.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 5/2/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
30/12/2024, le ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre la resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle istanti (che sconfessa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva), i rispettivi crediti vantati possano ritenersi sufficientemente provati in forza delle diffide accertative per crediti patrimoniali esecutive ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 124/2004, peraltro mai contestate nelle sedi opportune, dei pedissequi atti di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, posto che, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022, 2023 prodotte in atti, sono emersi ricavi pari, rispettivamente a € 264.279; € 281.322; € 204.206, che superano le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 CCII. Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la pag. 2 di 6 vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal
d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). A ciò si aggiunga che dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione sono emersi debiti per €
1.171.015,65, che superano di per sé soli la soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3 CCII;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalle ricorrenti ammonta ad € 259.675,25 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
1.171.015,65 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione oltre € 39.742,73 nei confronti di
Agenzia dell'Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
pag. 3 di 6 Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 1.470.433,63, relativi in buona parte a crediti da lavoro, forte indice di insolvenza. A ciò si aggiunga che:
a) i tentativi di pignoramento mobiliare hanno avuto esito solo parzialmente positivo, avendo stimato l'Ufficiale giudiziario i beni rinvenuti in euro 2.390 (doc. 6 ricorrenti);
b) dai predetti verbali di pignoramento è emerso che l'impresa individuale non è più operativa;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore individuale EL
GA (c.f. [...]), titolare dell'impresa individuale B.M. DI GA
EL (c.f. [...]; P. IVA 01601890369), con sede legale in Carpi (MO), Via
Pisacane, n. 13 nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Alessia Loffredo iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/5/2025 ad ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 5 di 6 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 283/2024 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da MA ER LI (c.f. [...]), MA PE (c.f.
[...]), ET PE (c.f. [...]), UC TA (c.f.
[...]), SA CA (c.f. [...]), LI De TO (c.f.
[...]), rappresentate e difese dall'avv. Ivan Vincenzi, presso il cui studio, sito a
Carpi (MO), Piazza dei Martiri, n. 42, sono elettivamente domiciliate;
nei confronti di
B.M. DI GA EL (c.f. [...]; P. IVA 01601890369), in persona del titolare EL Balluga, con sede legale in Carpi (MO), Via Pisacane, n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bulgarelli, presso il cui studio, sito in Carpi, Viale Darfo Dallai, n. 2/A, è elettivamente domiciliata.
Con ricorso del 18/12/2024, le ricorrenti hanno proposto domanda di domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti B.M. DI GA EL, lamentando la mancata corresponsione degli emolumenti da lavoro subordinato per il complessivo ammontare di €
259.675,25, come da atti di precetto (doc. 4) notificati sulla base delle diffide accertative per crediti patrimoniali esecutive ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 124/2004 (doc. 3), e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, conclusosi con esito solo parzialmente positivo (doc. 6).
1 Con memoria di costituzione del 27/1/2025, la resistente ha eccepito la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, producendo documentazione contabile a riprova della qualità di impresa minore, nonché il difetto di legittimazione ad agire in capo alle istanti per mancanza di un titolo giudiziale.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 5/2/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
30/12/2024, le ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre la resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle istanti (che sconfessa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva), i rispettivi crediti vantati possano ritenersi sufficientemente provati in forza delle diffide accertative per crediti patrimoniali esecutive ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 124/2004, peraltro mai contestate nelle sedi opportune, dei pedissequi atti di precetto e successivo tentativo di pignoramento mobiliare, concluso con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII, posto che, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022, 2023 prodotte in atti, sono emersi ricavi pari, rispettivamente a € 264.279; € 281.322; € 204.206, che superano le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2 CCII. Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la pag. 2 di 6 vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal
d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). A ciò si aggiunga che dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione sono emersi debiti per €
1.171.015,65, che superano di per sé soli la soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3 CCII;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalle ricorrenti ammonta ad € 259.675,25 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
1.171.015,65 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione oltre € 39.742,73 nei confronti di
Agenzia dell'Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
pag. 3 di 6 Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 1.470.433,63, relativi in buona parte a crediti da lavoro, forte indice di insolvenza. A ciò si aggiunga che:
a) i tentativi di pignoramento mobiliare hanno avuto esito solo parzialmente positivo, avendo stimato l'Ufficiale giudiziario i beni rinvenuti in euro 2.390 (doc. 6 ricorrenti);
b) dai predetti verbali di pignoramento è emerso che l'impresa individuale non è più operativa;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore individuale EL
GA (c.f. [...]), titolare dell'impresa individuale B.M. DI GA
EL (c.f. [...]; P. IVA 01601890369), con sede legale in Carpi (MO), Via
Pisacane, n. 13 nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Alessia Loffredo iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/5/2025 ad ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 5 di 6 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
pag. 6 di 6