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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 26-2-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
5645/2024 R. G., pendente
TRA
, nato a [...] [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] – ora via San Paolo VI, c.: C.F._1
, già liquidatore della società
[...] Controparte_1
, ora cancellata, codice fiscale e p. iva.: ,
[...] P.IVA_1 con sede legale in Marcianise (CE), alla via San Paolo VI n. 7, rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Matilde Di
Fuccia ed elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Monte
Carso n.1,
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 CP_3
con sede operativa in 82011 Paolisi (BN) alla via Giovanni
[...]
Paolo II n. 23, P.IVA: , rappresentata e difesa giusta P.IVA_2 procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata dall'avvocato Davide
Pirolozzi (C.F.: ) e con lui elett.te dom.to in C.F._2
Aversa alla Via Cilea n.5, dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria, PEC: Email_1
RECLAMATA NONCHE'
Controparte_4
(dichiarata con sentenza n. 96 del 27/11/2024), in
[...] persona del Curatore p.t. Dott. Mauro Crocillo, con studio alla via
Eleuterio Ruggiero n. 113 - 81100 - Caserta, pec:
Email_2
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In data 04.09.2024 la depositava innanzi al Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere (procedimento n. RG. 153-1/2024) ricorso per far dichiarare la liquidazione giudiziale della Controparte_1
sulla base di credito fondato su decreto ingiuntivo,
[...] provvisoriamente esecutivo, n. 938.2024 R.G. 3257.2024, emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.06.2024, per euro
26.751,11, oltre interessi legali ex art. 5 II comma D.L. 9 ottobre
2002 n. 231 dalla scadenza delle singole fatture, oltre spese e competenze professionali liquidate in € 286,00 di spese ed €
1.370,00 di competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA se dovuti, oltre spese successive occorrende come per legge, con attribuzione e di successivo atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 37.236,23, notificato alla debitrice.
In data 27.11.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. CP_1
, in qualità di ex Liquidatore della detta Parte_1 società, in data 24.12.2024, depositava reclamo ex art. 47, 5 co., chiedendo la revoca della detta sentenza di apertura di Liquidazione
Giudiziale.
Si costituiva in giudizio solo la che, nell'impugnare tutto CP_2 quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
Il reclamo è infondato. La parte reclamante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1)“non è stato mai notificato alcun tipo di atto antecedente alla comunicazione del Curatore di apertura della liquidazione giudiziale”;
2) “il credito effettivamente vantato dalla società era CP_2
dell'importo di E. 9.000,00 e non quanto ingiunto, considerate le compensazioni di somme avvenute tra le due società ovvero la
, come riconosciuto oggi dalla Controparte_1 stessa alla quale creditrice la società CP_2 Controparte_5 forniva materiali e prestazioni di trasporto le cui spese si detraevano dal credito della stessa – allegato elenco acquisti fatti in nome e per conto della società - oltre ad altro credito di euro 6.235,84, CP_2 giuste fatture di vendita N. 17/A Identificativo file Sdi n. 3275701238 del 09/07/2020 e 18/A del 09/07/2020 Identificativo file Sdi n.
3275723945 del 09/07/2020”;
3)“mancano tutti i presupposti previsti dal Decreto Legislativo numero
14 del 2019 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale: ovvero, a)
l'impresa avrebbe dovuto avere un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, nel caso di cui trattasi l'attivo, invece, era pari a zero;
b)
i ricavi annui dell'impresa dovevano superare i 200.000 euro e, anche per tale parametro, erano poco più di zero;
c) l'impresa avrebbe dovuto avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a
500.000 euro, ma a oggi l'unica istanza di ammissione allo stato passivo (con i termini ordinari di ammissione scaduti) hanno riguardato solo una somma irrilevante per diritti fissi camerali di
100,00 euro all'anno non versati, per un totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, per euro 479,68”.
I motivi di reclamo sono infondati.
Infatti, dal fascicolo telematico del primo grado emerge che il ricorso con il relativo decreto di fissazione di udienza risulta essere stato ritualmente notificato alla società debitrice ai sensi dell'art. 40, settimo comma CCII (“Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_6 al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”) mediante inserimento in , poiché in precedenza la notifica a mezzo CP_7
PEC era risultata negativa per mancata consegna.
Inoltre, si rileva che le suddette asserite compensazioni sono state specificamente contestate dalla parte reclamata e in ogni caso che le eventuali suddette compensazioni non risultano costituire un mezzo normale di pagamento dei debiti nei rapporti fra la reclamante e la società parte reclamata.
Infine, si rileva che la parte reclamante non ha dimostrato ex art. 2, lett. d) CCII che la società fallita Controparte_1 era una “impresa minore” (e cioè che: “presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”), in quanto non risulta aver depositato bilanci (cfr. visura camerale, agli atti), per cui, al di là dei dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei ultimi tre esercizi
(agli atti), relativi alle componenti attive a e ai ricavi, non risulta dimostrato che la detta società abbia, all'attualità, debiti pari o inferiori ad euro 500.000,00.
Dunque, sussistendo gli estremi dello stato di insolvenza della società reclamante, come già accertato dal Tribunale, il reclamo in esame deve essere rigettato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte del reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da , già Parte_1 liquidatore della cancellata società Controparte_1
, codice fiscale e p. iva.: ;
[...] P.IVA_1
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro
3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Davide Pirolozzi;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi del reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-3-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta del 26-2-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
5645/2024 R. G., pendente
TRA
, nato a [...] [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] – ora via San Paolo VI, c.: C.F._1
, già liquidatore della società
[...] Controparte_1
, ora cancellata, codice fiscale e p. iva.: ,
[...] P.IVA_1 con sede legale in Marcianise (CE), alla via San Paolo VI n. 7, rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Matilde Di
Fuccia ed elettivamente domiciliato in Marcianise (CE) alla via Monte
Carso n.1,
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 CP_3
con sede operativa in 82011 Paolisi (BN) alla via Giovanni
[...]
Paolo II n. 23, P.IVA: , rappresentata e difesa giusta P.IVA_2 procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata dall'avvocato Davide
Pirolozzi (C.F.: ) e con lui elett.te dom.to in C.F._2
Aversa alla Via Cilea n.5, dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria, PEC: Email_1
RECLAMATA NONCHE'
Controparte_4
(dichiarata con sentenza n. 96 del 27/11/2024), in
[...] persona del Curatore p.t. Dott. Mauro Crocillo, con studio alla via
Eleuterio Ruggiero n. 113 - 81100 - Caserta, pec:
Email_2
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In data 04.09.2024 la depositava innanzi al Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere (procedimento n. RG. 153-1/2024) ricorso per far dichiarare la liquidazione giudiziale della Controparte_1
sulla base di credito fondato su decreto ingiuntivo,
[...] provvisoriamente esecutivo, n. 938.2024 R.G. 3257.2024, emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17.06.2024, per euro
26.751,11, oltre interessi legali ex art. 5 II comma D.L. 9 ottobre
2002 n. 231 dalla scadenza delle singole fatture, oltre spese e competenze professionali liquidate in € 286,00 di spese ed €
1.370,00 di competenze professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA se dovuti, oltre spese successive occorrende come per legge, con attribuzione e di successivo atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 37.236,23, notificato alla debitrice.
In data 27.11.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. CP_1
, in qualità di ex Liquidatore della detta Parte_1 società, in data 24.12.2024, depositava reclamo ex art. 47, 5 co., chiedendo la revoca della detta sentenza di apertura di Liquidazione
Giudiziale.
Si costituiva in giudizio solo la che, nell'impugnare tutto CP_2 quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
Il reclamo è infondato. La parte reclamante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1)“non è stato mai notificato alcun tipo di atto antecedente alla comunicazione del Curatore di apertura della liquidazione giudiziale”;
2) “il credito effettivamente vantato dalla società era CP_2
dell'importo di E. 9.000,00 e non quanto ingiunto, considerate le compensazioni di somme avvenute tra le due società ovvero la
, come riconosciuto oggi dalla Controparte_1 stessa alla quale creditrice la società CP_2 Controparte_5 forniva materiali e prestazioni di trasporto le cui spese si detraevano dal credito della stessa – allegato elenco acquisti fatti in nome e per conto della società - oltre ad altro credito di euro 6.235,84, CP_2 giuste fatture di vendita N. 17/A Identificativo file Sdi n. 3275701238 del 09/07/2020 e 18/A del 09/07/2020 Identificativo file Sdi n.
3275723945 del 09/07/2020”;
3)“mancano tutti i presupposti previsti dal Decreto Legislativo numero
14 del 2019 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale: ovvero, a)
l'impresa avrebbe dovuto avere un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, nel caso di cui trattasi l'attivo, invece, era pari a zero;
b)
i ricavi annui dell'impresa dovevano superare i 200.000 euro e, anche per tale parametro, erano poco più di zero;
c) l'impresa avrebbe dovuto avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a
500.000 euro, ma a oggi l'unica istanza di ammissione allo stato passivo (con i termini ordinari di ammissione scaduti) hanno riguardato solo una somma irrilevante per diritti fissi camerali di
100,00 euro all'anno non versati, per un totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, per euro 479,68”.
I motivi di reclamo sono infondati.
Infatti, dal fascicolo telematico del primo grado emerge che il ricorso con il relativo decreto di fissazione di udienza risulta essere stato ritualmente notificato alla società debitrice ai sensi dell'art. 40, settimo comma CCII (“Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_6 al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”) mediante inserimento in , poiché in precedenza la notifica a mezzo CP_7
PEC era risultata negativa per mancata consegna.
Inoltre, si rileva che le suddette asserite compensazioni sono state specificamente contestate dalla parte reclamata e in ogni caso che le eventuali suddette compensazioni non risultano costituire un mezzo normale di pagamento dei debiti nei rapporti fra la reclamante e la società parte reclamata.
Infine, si rileva che la parte reclamante non ha dimostrato ex art. 2, lett. d) CCII che la società fallita Controparte_1 era una “impresa minore” (e cioè che: “presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”), in quanto non risulta aver depositato bilanci (cfr. visura camerale, agli atti), per cui, al di là dei dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei ultimi tre esercizi
(agli atti), relativi alle componenti attive a e ai ricavi, non risulta dimostrato che la detta società abbia, all'attualità, debiti pari o inferiori ad euro 500.000,00.
Dunque, sussistendo gli estremi dello stato di insolvenza della società reclamante, come già accertato dal Tribunale, il reclamo in esame deve essere rigettato.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte del reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da , già Parte_1 liquidatore della cancellata società Controparte_1
, codice fiscale e p. iva.: ;
[...] P.IVA_1
• condanna il reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro
3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Davide Pirolozzi;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi del reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-3-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo