Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1638 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALESSANDRIA (AL) il 05/08/1974. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a BELLA (PZ) il 14/03/1977 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ALBERIO MONICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti a) disporre l'affido condiviso dei minori OL e ad entrambi i genitori, con collocamento prelevante presso Per_1 la madre;
c) il padre potrà incontrare liberamente i figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi, e, in ogni caso, a weekend alternati, dal venerdì prima di cena sino alla domenica prima di cena, nonché un giorno in settimana, senza pernotto, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
ponti e festività alternate;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
c) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo di € 200,00 per ciascun figlio e così per € 400,00 entro il 20 di ciascun mese, oltre a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
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e) spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette alle decisioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 , chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni nato a Persona_2
NE (NO) il 25.07.2007, e nato a [...] il [...], Persona_3 nati dalla relazione more uxorio con . CP_1
Si costituiva parte resistente che, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, formulava conclusioni difformi per quanto concerneva gli aspetti patrimoniali ed inerenti la prole.
* All'udienza del 28.1.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore dei figli minori della coppia. L'ascolto dei minori è impossibile per l'età degli stessi e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni dei figli. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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