Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5559
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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La temporanea riunione di giudizi, cui sia seguita una nuova separazione, non comporta che il giudicato relativo alla sentenza che abbia deciso uno dei giudizi faccia stato anche nei confronti di un soggetto che sia stato parte solo nell'altro giudizio (nella specie si è ritenuto che l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione d'urgenza, oggetto della sentenza passata in giudicato, non fa stato nei confronti di altro soggetto convenuto in altra causa temporaneamente riunita alla prima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5559
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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