Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
La temporanea riunione di giudizi, cui sia seguita una nuova separazione, non comporta che il giudicato relativo alla sentenza che abbia deciso uno dei giudizi faccia stato anche nei confronti di un soggetto che sia stato parte solo nell'altro giudizio (nella specie si è ritenuto che l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione d'urgenza, oggetto della sentenza passata in giudicato, non fa stato nei confronti di altro soggetto convenuto in altra causa temporaneamente riunita alla prima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 84, presso l'avvocato LUIGI ESPOSITO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO EDIL NAPOLETANA NOVOCEN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso l'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI ALLODI, ALDO STARACE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1476/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 ed il 15.5.1990, Della Corte Giuseppe conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestione stralcio, il Sindaco di Napoli quale commissario straordinario di governo, il Consorzio OV e la Regione Campania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita dei canoni di locazione e la distruzione di suppellettili, a seguito dell'occupazione illegittima di tre appartamenti di sua proprietà, situati in Piscinola. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestione stralcio, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Al giudizio veniva riunito altro recante il n. 20717/88, che in seguito, disposta di nuovo la separazione, era definito con sentenza 29.10.1993, n. 12043. Avverso la sentenza di primo grado, del 1996, che assumendo, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ora citata, il connotato illecito dell'occupazione, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 20.000.000 a favore dell'attore, proponeva appello il Consorzio OV. Con sentenza depositata il 3.6.2000, la Corte d'Appello di Napoli ha accolto in gravame osservando che la sentenza 12043/93 non può far stato nei confronti del Consorzio OV, poiché in quel giudizio la domanda di risarcimento era rivolta solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne' erano riconoscibili i presupposti per dedurre un'efficacia riflessa del giudicato, attesa l'autonomia della posizione dell'appellante. E ancora, è da ritenere legittima l'occupazione posta in essere dal Consorzio, atteso che l'art. 22 comma 5 bis l. 8 agosto 1995 n. 341 ha fatto salvi gli atti e provvedimenti adottati dai Commissari straordinari di governo sulla base di una serie di decreti legge non convertiti, e tra questi il d.l. 12.4.1988 n. 115, in applicazione del quale era stata emessa l'ordinanza 7369/88, di occupazione degli immobili dell'attore. Ricorre per cassazione Della Corte Giuseppe affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Consorzio OV. Non si sono costituiti la PC ed il Sindaco di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Della Corte, denunciando difetto di motivazione su punti essenziali, violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., 2909 c.c., 22 comma 5 bis l. 341/95, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che sono parti in giudizio non solo quelle contro cui la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non essendo dirette destinatarie della domanda, non siano estranee alle questioni decise e abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di fare eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando difetto di motivazione su punti essenziali, violazione degli artt. 132 n. 2 e 4, 112, 324 c.p.c., 1362 e ss., 2909 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto di tutte le parti della sentenza n. 12043/93, in particolare della motivazione, in cui si rileva che il fatto illecito occupativo era addebitato sia alla PC che al OV:
sarebbe stato onere di quest'ultimo impugnare la sentenza nella parte che lo riguardava, tenuto conto che non è dal solo libello iniziale che si delineano le posizioni processuali delle parti, ma anche dalle successive partecipazioni al giudizio. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando difetto di motivazione su punti essenziali, violazione dell'art. 132 n. 4 e 112 c.p.c. e della l. 219/81, censura la sentenza impugnata per aver trascurato, nell'esaminare i possibili effetti riflessi del giudicato, il rapporto di concessione tra PC e OV, e la partecipazione di questo al procedimento espropriativo, essendo l'azione del concessionario delegato soggetta a termini.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciando difetto di motivazione su punti essenziali, in riferimento agli artt. 132 n. 4, 112 e 115 c.p.c., 2055 c.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la posizione particolare del Consorzio OV nella procedura espropriativa, dato che dalle risultanze processuali ne risaltava evidente la responsabilità.
Con il quinto motivo di ricorso, il Della Corte, denunciando violazione dell'art. 22 comma 5 bis l. 341/95, d.l. 79/87, 115/87, 492/87, 28/88, 115/88, 492/88, 237/88r 450/88, 77 Cost., 23 l. 11.3.1953 n. 87, difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità ed efficacia dell'ordinanza adottata dalla PC, in forza di d.l. 115/88, non convertito, nel senso che la legge può solo aver protratto l'efficacia di provvedimenti già validi, ma non far rivivere atti e provvedimenti già inefficaci, dovendo diversamente prospettarsi una questione di legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento all'art. 77 Cost., anche perché il d.l. citato è la pedissequa ripetizione di altri decreti decaduti.
Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso va esaminata l'eccezione di inammissibilità dello stesso, avanzata dal Consorzio controricorrente, che assume la carenza dell'interesse ad impugnare, essendo stata accolta in toto la domanda del Della Corte. Essa è infondata: è vero che l'attuale ricorrente ha ottenuto in appello la condanna della PC. Ma il fatto che sia stato riconosciuto il diritto del creditore nei confronti di uno dei debitori solidali, non esclude il di lui interesse ad ottenere la condanna anche nei confronti di altri condebitori (Cass. 16.12.1980, n. 6513), essendo ciò conseguenza della struttura dell'obbligazione solidale, in cui il creditore ha diritto a pretendere la prestazione da ciascuno dei debitori, e solo l'adempimento di uno di essi libera gli altri.
Venendo all'esame del ricorso, ne vanno considerati unitariamente i primi due motivi, entrambi afferenti una presunta partecipazione processuale del Consorzio OV al giudizio concluso con la prima sentenza del Tribunale (n. 12043/93), quella passata in giudicato. In proposito, seguendo la ricostruzione processuale operata dalla Corte d'appello - tale indagine circa il contenuto sostanziale della pronuncia, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in questa sede, essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità (Cass. 28.4.1999, n. 277/SU) - va rammentato che con una prima sentenza, intervenuta nei giudizi riuniti intrapresi dal Della Corte, rispettivamente, contro la PC ed il Sindaco (n. 20717/88) e contro la PC, il Sindaco, la Regione ed il Consorzio OV (n. 11604/90), il Tribunale di Napoli decise solo riguardo al primo, separando il secondo con contestuale ordinanza. Detta prima sentenza, affermativa della responsabilità della PC, passò in cosa giudicata.
Il secondo giudizio era definito dal Tribunale di Napoli con sentenza 18.9.1996, n. 7802, anch'essa di condanna della PC e del OV. Detta sentenza era impugnata sia dal Consorzio OV, che, incidentalmente, dalla PC, e la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, riformava la sentenza di primo grado, rigettando ogni domanda proposta nei confronti del primo e ritenendo l'esclusiva responsabilità della seconda.
A differenza del giudice di primo grado, la Corte d'appello riteneva res inter alios acta la primitiva pronuncia del Tribunale affermativa della responsabilità del Consorzio OV, in applicazione del giudicato della sentenza 12043/93, che aveva affermato il fatto illecito perpetrato dalla PC, svolgendo però, a detta del ricorrente, alcune considerazioni anche sul ruolo esercitato dal OV, quale autore materiale.
Il ricorso appare però infondato.
Va sottolineato che le due cause, decise con differenti sentenze dal Tribunale di Napoli, hanno conservato autonomia pur essendo state oggetto di (temporanea) riunione. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause, peraltro, lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, tanto che anche la sentenza che decida simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio e soltanto ad iniziativa della parte in essa soccombente (Cass. 17.11.1999, n. 12742). La prima sentenza, secondo la ricostruzione processuale operata dalla Corte d'appello, non ha avuto come parte il Consorzio OV, che dunque, pur esistendo in essa affermazioni allo stesso sfavorevoli, non poteva considerarsi legittimato ad impugnare: tale potere, infatti, è riconoscibile solo a favore del soggetto che possa considerarsi formalmente parte in causa, e, quanto all'ipotesi di cause riunite, al soggetto che sia stato parte nel corrispondente giudizio (Cass. 13.2.1992, n. 1759; 9.5.1981, n. 3086). La questione di responsabilità del Consorzio, dunque, è stata oggetto di esame solo nella seconda causa, quella decisa dal Tribunale con sentenza 7802/96, riformata dalla Corte d'appello. Esaminando ora la possibilità di effetti riflessi del giudicato di quella prima sentenza, e così si viene all'esame del terzo motivo, va escluso che il rapporto di concessione esistente tra il soggetto, di cui quella pronuncia ha accertato la responsabilità, ovvero la PC, concedente, e la OV, concessionario per la realizzazione di opere.
Il motivo si rileva infondato, tenendo conto che la posizione del concessionario non si pone come dipendente dall'obbligazione accertata a carico del concedente, bensì è autonomamente apprezzabile in base ad una specifica ricostruzione del ruolo avuto nella vicenda dalla parte, come del resto autonomamente è stata accertata la responsabilità del concedente, nella propria peculiare posizione. Le rispettive responsabilità, dunque, sono fondate su presupposti diversi, in cui l'accertamento dell'esistenza dell'uno non può esplicare effetti sulla ricorrenza dell'altro. Anche a voler considerare il vincolo di solidarietà che in astratto potrebbe legare la responsabilità risarcitoria di PC e OV, il condebitore solidale che non abbia partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di altro debitore, ha, di fronte al giudicato, la veste di terzo (Cass. 26.10.1982, n. 5591). Il quarto motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia distinto la posizione degli enti intervenuti nell'occupazione, in rapporto ai danni lamentati, tralasciando di motivare in ordine alle prove documentali e orali acquisite: la doglianza è inammissibile, poiché, nella sua genericità, non da conto di quali risultanze emergerebbero dall'istruzione probatoria, tali da far emergere la posizione particolare del Consorzio Novocem nella procedura espropriativa.
Il quinto motivo è infondato.
È pur vero che la procedura venne ritenuta illecita, nei confronti della PC, con la più volte citata sentenza 12043/93, posto che, in quel momento, il d.l. 12.4.1988 n. 115, era decaduto, con conseguente inefficacia dell'ordinanza 7369/88, emessa in applicazione dello stesso. Il presente giudizio, nel quale è pure parte la PC, ha determinato il danno ascrivibile a quest'ultima, in applicazione del giudicato di quella sentenza: che, come sopra ricordato, non fa stato nei confronti del Consorzio OV. Orbene, affrontando ora la questione della condotta dell'attuale controricorrente alla luce degli atti normativi, va condivisa la ricostruzione operata nella pronuncia oggetto d'impugnazione, nel senso che l'art. 22, comma 5 ibis, d.l. 23 maggio 1995 n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995 n. 341, ha convalidato gli atti e provvedimenti adottati dai Commissari straordinari di governo in base ai decreti legge non convertiti, e fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti da quegli atti e provvedimenti.
L'ordinanza 7369/88 adottata dalla PC, dunque, è pienamente legittima, come validi ed efficaci debbono ritenersi gli atti compiuti in esecuzione della stessa.
Le specifiche censure mosse dall'attuale ricorrente sono da disattendere.
In primo luogo, non appare corretto minimizzare la portata di quel provvedimento legislativo, riducendone l'applicabilità ai soli atti e provvedimenti ancora validi, essendo chiara la ratio della disposizione, oltre che la sua espressione letterale, di attribuire validità ed efficacia a quei provvedimenti a suo tempo legittimamente emessi, ed in seguito caducati dal decadere del decreto legge.
La convalida operata dalla legge 341/95 si sottrae, inoltre, a censure d'incostituzionalità, rispecchiando una prassi legislativa di cui altre volte la Corte Costituzionale ha verificato la legittimità.
Il potere del Parlamento di "regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti", ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non deve necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina (Corte Cost. 21 marzo 1996, n. 84; 18 luglio 1997, n. 244); la disposizione di legge che regola detti rapporti, la quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni del decreto decaduto, opera, in quanto tale, sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti giuridici sorti "sulla base" del decreto non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore (Corte Cost. ord. 29 dicembre 2000, n. 582; ord. 3 luglio 1996, n. 227). Attraverso la tecnica della sanatoria, il terzo comma dell'art. 77 Cost. abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza porre altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali. Nel caso particolare, poi, in cui il contenuto precettivo espresso dalla disposizione decaduta sia riprodotto in uno o più decreti-legge successivi, l'ultimo dei quali convertito (così come nella specie), tale clausola di salvezza ha la funzione (ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici) di ripristinare, secondo un'opzione che è rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento, un continuum normativo, facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità (Corte Cost. 21 marzo 1996, n. 84; 29 ottobre 1985, n. 243).
Il ricorso va dunque rigettato. La particolarità della fattispecie è giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003