Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1968, n. 3529
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Sentenza 25 ottobre 1968

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L'art.1, comma 1, della l.14 luglio 1965, n.818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. ( nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965). Conforme alle sentenze n.3501-68 mass. N.336652 n.1457-68, mass. N. N. 333111 n.78-68, mass. N.330908 n.31-67, mass. N.325642.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1968, n. 3529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3529
    Data del deposito : 25 ottobre 1968

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