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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23552 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM FL nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANCUZ lette/s~te le conclusioni del PG &%- \t". \>$‘. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23552 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/02/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di FL IM di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 23 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2017, che lo ha condannato alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. FL IM ha chiesto in subordine la rescissione del giudicato, non essendo state disposte le ricerche di cui all'art. 420-ter cod. proc. peri. e non avendo egli mai avuto conoscenza né della sentenza di condanna né della citazione a giudizio. 1.1. La Corte di appello ha rilevato anzitutto l'inammissibilità della domanda di restituzione nel termine, perché non proponibile nel caso di condannato dichiarato assente nel giudizio di cognizione. Quanto alla domanda di rescissione del giudicato, ha rilevato che FL Doma è cittadino comunitario regolarmente residente sul territorio italiano, con la compagna e la figlia, in alloggio ALER assegnato dal Comune di Milano alla compagna. Egli fu messo a conoscenza del procedimento a suo carico all'atto della identificazione, nell'immediatezza dei fatti, quando fu eseguita nei suoi confronti la perquisizione che portò al rinvenimento degli attrezzi da scasso di cui all'imputazione a suo carico. Come risulta dall'incarto del procedimento di primo grado, FL IM, all'atto della perquisizione e del sequestro, regolarmente residente a [...], via F. Lope de Vega, n. 50, elesse domicilio presso il difensore di ufficio, avv.to . S. Castagnetti. Presso il difensore, quindi, furono notificati in data 31 marzo 2014 il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro, l'avviso di conclusione delle indagini e l'informazione di garanzia. In data 12 febbraio 2015, non essendo stato raccolto l'assenso del difensore domiciliatario alla elezione di domicilio, gli atti furono nuovamente notificati allo stesso ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Fu comunque previamente esperiti ben quattro tentativi di notifica dei medesimi atti anche presso la residenza di FL IM, tutti infruttuosi. Infine, il decreto di citazione a giudizio fu notificato con le stesse forme dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, avv.to Castagnetti. 1.2. FL IM fu quindi regolarmente dichiarato assente. Il difensore d'ufficio prese parte attivamente alle udienze e non rappresentò mai di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'assistito, che è stato peraltro reperito presso la sua residenza al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione. Nello stesso periodo in cui si svolse il processo penale, FL IM propose ricorso avverso il decreto prefettizio di annullamento, notificatogli il 25 gennaio 1 2015 nella sua residenza, ottenne pima la sospensione e poi l'annullamento, sicché, contrariamente a quanto affermato dal difensore ricorrente, non fu mai eseguito l'allontanamento. La conclusione è che la eventuale mancata conoscenza dell'esito del processo non è stata incolpevole, ma conseguente all'inerzia e al disinteresse di FL IM. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di FL IM, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il difensore di ufficio, come peraltro affermato nell'ordinanza impugnata, non prestò assenso alla elezione di domicilio presso di sé; le notificazioni, pertanto, avrebbero dovuto esser fatte nelle forme dell'art. 157 cod. proc. pen. Si è prescelta, invece, una forma di notificazione non prevista dalla legge, con conseguente nullità assoluta. Il Tribunale di Piacenza non solo non ha rilevato la nullità, ma ha dichiarato l'assenza senza alcun previo accertamento e senza disporre la doverosa sospensione del procedimento. FL IM, a seguito di un provvedimento prefettizio di allontanamento del 21 gennaio 2014, poi annullato dal Tribunale di Milano il 31 luglio 2015, fu espulso dal territorio dello Stato e non era dunque in Italia al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, operata il 16 giugno 2015. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il processo conclusosi con la condanna che ha costituito titolo per l'esecuzione si svolse in assenza dell'imputato, che aveva validamente eletto domicilio presso il difensore di ufficio. Questi, peraltro, siccome l'elezione avvenne prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha aggiunto all'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis, non aveva facoltà di assentire alla elezione di domicilio, e questa pertanto ha avuto efficacia a prescindere dall'adesione del domiciliatario. La Corte di appello, nonostante le notifiche furono eseguite presso il domiciliatario difensore di ufficio, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rescissione adducendo alcuni dati che, però, non sono tali da consentire il superamento del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di 2 cassazione, secondo cui "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" - Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 -. Ha rilevato che, pur dopo che le notifiche erano state eseguite al domicilio eletto e reiterate allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., furono comunque operati ben quattro tentativi, infruttuosi, di notifica alla residenza dell'imputato nel luogo ove questi regolarmente abitava, e senza che questi aderì mai all'invito a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, che ogni volta venne lasciato nella cassetta postale. Ha quindi aggiunto che il difensore domiciliatario, che pure partecipò alle udienze, mai rappresentò di non esser riuscito a mettersi in contatto con l'assistito. Ha ancora rilevato che IM, nello stesso periodo in cui erano eseguite nei modi anzidetti le notifiche degli atti penali, esperì ricorso avverso il decreto prefettizio di allontanamento che gli era stato notificato iI25 gennaio 2015, ottenendone la sospensione e poi l'annullamento, senza mai essersi dovuto allontanare dal territorio dello Stato. Si osserva di contro che l'esperimento infruttuoso di ben quattro tentativi di notifica presso la regolare residenza è dato che ben può essere letto nel senso della irreperibilità, pur temporanea, dell'interessato e non già come elemento che attesti che era regolarmente presente e che quindi volle sottrarsi alle notifiche. La mancata segnalazione ad opera del difensore di ufficio dell'assenza di contatti con l'assistito non equivale, data l'equivocità del mero silenzio, ad attestazione dell'effettività del rapporto professionale e la proposizione di un ricorso avverso il decreto prefettizio nello stesso arco temporale è dato che non ha una significatività tale da escludere la mancata ed incolpevole conoscenza del procedimento. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 21 febbraio 2023.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 21 febbraio 2023.