Articolo 2 della Legge 20 gennaio 1992, n. 57
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 febbraio 1992
Art. 2. 1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1992
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