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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3564 del ruolo generale degli affari civili contenziosi LLanno 2023 avente ad oggetto “ opposizione all'esecuzione ( art.615, 2° comma, c.p.c.
) mobiliare “ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e promossa
DA
( CF ) rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
CARBOTTA ANTONIO
- Attore -
CONTRO
CF/P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TIBERI SIMONE
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ( introdotto con ricorso dinanzi al Giudice LLesecuzione di codesto Tribunale nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal numero di R.G.E. 300/2023 ) promossa nei suoi confronti da i sensi LLart. 72-bis DPR Controparte_1
602/1973.
Il convenuto, con il prefato ricorso in opposizione, chiedeva al G.E., accertarsi e dichiararsi, previa sospensione LLazione esecutiva promossa nei suoi confronti da l'inesistenza del diritto LLopposto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata attesa l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Il Giudice LLEsecuzione, all'esito del predetto procedimento di opposizione, con provvedimento reso il 5.10.2023, attesa la non costituzione LLopposto, accoglieva l'istanza di sospensione LLesecuzione assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, dunque, introduceva, nel termine perentorio fissato dal GE, il presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento LLopposizione proposta, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore LLRA ( attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato LLopponente ).
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto il quale, deducendo la legittimità del pignoramento, attesa la regolare notifica degli atti presupposti, chiedeva il rigetto LLopposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
La domanda appare infondata e, pertanto, deve, rigettarsi l'opposizione all'esecuzione promossa dal convenuto con ricorso nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal n. 300/2023 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi e per l'effetto dichiararsi il diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di seguito indicati.
Sull' efficacia del titolo esecutivo
Risulta provato che riscossione (ex artt. 52 e Controparte_2 ss. del D.Lgs. 446/97, iscritta al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) delle entrate comunali del Comune di Mesagne (BR) ( cfr. all.2 della produzione documentale LLopposto ) ha notificato a , in data 21.01.2022, a mani prorie, atto Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 330-2022-1177 ( cfr. all. 3 della produzione documentale LLopposto) di Euro 8.182,81, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate, con i verbali di contestazione di cui alla prefata ingiunzione, per violazione di norme del codice della strada.
Sul punto va rilevato che l'atto di ingiunzione di pagamento emesso nel procedimento di riscossione delle sanzioni relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada è atto riproduttivo del titolo esecutivo avente la funzione di precetto in quanto ai sensi LLart. 203 comma 3 del C.d.S. il verbale di accertamento di violazione al codice della strada deve considerarsi titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Risulta, altresì, provato che parte attrice non ha impugnato la prefata l'ingiunzione nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa ex art. 617 co. 1 c.p.c..
Ne consegue che tutte le eccezioni relative all'ingiunzione proposte dall'attore devono ritenersi intempestive ed inammissibili essendo quest'ultimo decaduto dal relativo diritto e che deve ritenersi valido ed efficace il titolo esecutivo.
Sulla notifica LLingiunzione
L'eccezione formulata da parte opponente in merito all'omessa notifica LLingiunzione, a suo dire mai avvenuta, va rigettata in quanto infondata in fatto.
L'ingiunzione è stata notificata all'opponente, come sopra precisato in data 21.01.2022.
Pertanto il pignoramento deve ritenersi legittimo, valido ed efficace.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, LLassenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 3564/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Parte_1 che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato Controparte_1 dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3564 del ruolo generale degli affari civili contenziosi LLanno 2023 avente ad oggetto “ opposizione all'esecuzione ( art.615, 2° comma, c.p.c.
) mobiliare “ riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e promossa
DA
( CF ) rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
CARBOTTA ANTONIO
- Attore -
CONTRO
CF/P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. TIBERI SIMONE
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ( introdotto con ricorso dinanzi al Giudice LLesecuzione di codesto Tribunale nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal numero di R.G.E. 300/2023 ) promossa nei suoi confronti da i sensi LLart. 72-bis DPR Controparte_1
602/1973.
Il convenuto, con il prefato ricorso in opposizione, chiedeva al G.E., accertarsi e dichiararsi, previa sospensione LLazione esecutiva promossa nei suoi confronti da l'inesistenza del diritto LLopposto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata attesa l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Il Giudice LLEsecuzione, all'esito del predetto procedimento di opposizione, con provvedimento reso il 5.10.2023, attesa la non costituzione LLopposto, accoglieva l'istanza di sospensione LLesecuzione assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, dunque, introduceva, nel termine perentorio fissato dal GE, il presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento LLopposizione proposta, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore LLRA ( attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato LLopponente ).
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto il quale, deducendo la legittimità del pignoramento, attesa la regolare notifica degli atti presupposti, chiedeva il rigetto LLopposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
La domanda appare infondata e, pertanto, deve, rigettarsi l'opposizione all'esecuzione promossa dal convenuto con ricorso nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi contrassegnata dal n. 300/2023 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi e per l'effetto dichiararsi il diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di seguito indicati.
Sull' efficacia del titolo esecutivo
Risulta provato che riscossione (ex artt. 52 e Controparte_2 ss. del D.Lgs. 446/97, iscritta al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) delle entrate comunali del Comune di Mesagne (BR) ( cfr. all.2 della produzione documentale LLopposto ) ha notificato a , in data 21.01.2022, a mani prorie, atto Parte_1 di ingiunzione di pagamento n. 330-2022-1177 ( cfr. all. 3 della produzione documentale LLopposto) di Euro 8.182,81, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate, con i verbali di contestazione di cui alla prefata ingiunzione, per violazione di norme del codice della strada.
Sul punto va rilevato che l'atto di ingiunzione di pagamento emesso nel procedimento di riscossione delle sanzioni relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada è atto riproduttivo del titolo esecutivo avente la funzione di precetto in quanto ai sensi LLart. 203 comma 3 del C.d.S. il verbale di accertamento di violazione al codice della strada deve considerarsi titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Risulta, altresì, provato che parte attrice non ha impugnato la prefata l'ingiunzione nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa ex art. 617 co. 1 c.p.c..
Ne consegue che tutte le eccezioni relative all'ingiunzione proposte dall'attore devono ritenersi intempestive ed inammissibili essendo quest'ultimo decaduto dal relativo diritto e che deve ritenersi valido ed efficace il titolo esecutivo.
Sulla notifica LLingiunzione
L'eccezione formulata da parte opponente in merito all'omessa notifica LLingiunzione, a suo dire mai avvenuta, va rigettata in quanto infondata in fatto.
L'ingiunzione è stata notificata all'opponente, come sopra precisato in data 21.01.2022.
Pertanto il pignoramento deve ritenersi legittimo, valido ed efficace.
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, LLassenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 3564/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Parte_1 che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato Controparte_1 dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis