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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4239/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. GI NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2016 vertente
tra
in qualità di Presidente del Parte_1 Parte_2
dal 10.8.2001 al 30.6.2007, ed Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Renato Moccia
[...]
OPPONENTI
e
Controparte_1
, in persona del p.t, rappresentato e difeso dal Direttore
[...] CP_2
p.t. dott. Michele Campanelli e dal funzionario delegato Avv. Nicola Paparella
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso depositato in data 7.1.2016 gli opponenti in epigrafe hanno agito in giudizio nei confronti del Controparte_3
(oggi - al fine di ottenere, in via cautelare, la
[...] Controparte_4
1 sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione n.
21388-bis del 3.12.2015, notificata il 9.12.2015, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 22.675,64 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
A seguito della riassegnazione della causa (precedentemente incardinata dinanzi alla Sezione
Lavoro dell'intestato Tribunale) alla Terza Sezione Civile, in data 23/25.3.2016 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 10.11.2016 si è costituito in giudizio l' (d'ora Controparte_4
Con innanzi, per brevità, solo ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, va chiarito che: - in data 21.12.2010 i funzionari ispettivi della DTL,
congiuntamente ai funzionari effettuavano un accesso ispettivo presso il Consorzio ASI di CP_6
Bari; - in data 30.3.2011 è stato notificato al il verbale unico di accertamento n. 133/072 Parte_2
del 14.3.2011; - all'odierno opponente sono state contestate le seguenti violazioni di legge: a) art. 9
comma 6 L. 68/99, in quanto non ha provveduto ad inviare, al competente ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il prospetto informativo relativo al periodo dal 14.3.2006 al 30.6.2007, contenente:
il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art.1 (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 15 comma 1 L. 68/99); b) art. 9 commi 1 e 3
L. 68/99, relativamente al periodo dal 28.3.2006 al 30.6.2007, in quanto, tenuto contro dell'organico tra i 15 e i 35 dipendenti, non ha provveduto, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo,
ad assumere unità disabili, presentando, agli uffici competenti, la relativa richiesta di assunzione nominativa, ovvero ad inviare il prospetto informativo (equivalente a richiesta di avviamento numerico), non coprendo, pertanto, la quota di riserva di cui all'art. 3 (la sanzione amministrativa è
2 prevista dall'art. 15 comma 4 L. 68/99); - nella sezione I/A della diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004,
allegata al verbale unico di accertamento, sono state contestate le anzidette violazioni;
- in caso di ottemperanza alla diffida nei termini di cui all'art. 13 d.lgs. n. 124/2004, il trasgressore è stato ammesso a pagare la sanzione nella misura ridotta, di € 3.607,22, con riguardo alla violazione di cui all'art. 9, comma 6, cit., e di € 4.644,25, con riguardo alla violazione di cui all'art. 15, comma 4, cit.
Ebbene, in data 13.4.2011 il , in ottemperanza a quanto previsto dalla diffida - Parte_2
Sezione I/A, inviava alla Provincia di Bari Servizio Collocamento Obbligatorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale unico di accertamento n. 133/072, il prospetto informativo ai sensi della L. 68/1999, relativamente all'organico degli anni 2006, 2007, 2008.
Inoltre, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica, in particolare il 13.5.2011, veniva pagato l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa relativa alla violazione di cui al punto 1
della succitata diffida, nella misura ridotta di € 3.607,22, come si evince dalla disposizione del
Direttore del Consorzio ASI n. 94 del 5.5.2011 e dalla ricevuta bancaria del bonifico in favore del
Fondo Regionale per Disabili.
Ebbene, nonostante il trasgressore avesse ottemperato alla diffida e provveduto al pagamento delle somme a titolo di sanzione nei termini di legge, l'opposta ha emesso l'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata a mezzo della quale è stato ingiunto, al punto A (corrispondente alla violazione prevista dal punto 1. Sezione I/A), di pagare € 4.781,43 e al punto B (corrispondente alla violazione prevista dal punto 2. Sezione I/A), di pagare € 17.894,21.
Con Invero, l' -nella memoria di costituzione nell'ambito del presente giudizio- ha dedotto (i)
di non aver mai avuto “notizia del pagamento su diffida della sanzione al minimo edittale ex art. 13
del D.lgs. 124/04”, motivo per cui ha proceduto a emettere le ordinanze – ingiunzioni opposte e (ii)
che, ad ogni modo, “il avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuta regolarizzazione del Parte_2
pagamento a questa Direzione entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica del Verbale avvenuta
il 30.03.2011 e ciò non è accaduto”.
3 Orbene, come già evidenziato e come dato atto dalla stessa Amministrazione nel verbale unico di accertamento e contestazione “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale
obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella
misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita
in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il
pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente
alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
Occorre rilevare che l'adempimento alla diffida costituisce l'elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, con la conseguenza che il mancato ovvero parziale adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti preclude l'accesso al beneficio, riprendendo vigore le sanzioni previste nei confronti dell'autore degli illeciti accertati.
D'altro canto, è lo stesso legislatore a prevedere, come causa di estinzione del procedimento sanzionatorio, l'adempimento alla diffida e il pagamento della somma in misura minima.
Ne consegue, essendo stato dimostrato l'adempimento alle prescrizioni oggetto di diffida,
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata con riferimento alla contestazione di cui al punto
A).
Con riguardo alla contestazione di cui al punto B) dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
Con riguardante la mancata copertura dell'obbligo di cui all'art. 3 L. 68/99, va precisato che: - l'
contestava agli opponenti di non aver “provveduto, tenuto conto dell'organico tra i quindici e i
trentacinque dipendenti, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, ad assumere
unità disabili, presentando, agli uffici competenti, la relativa richiesta di assunzione nominativa,
ovvero ad inviare il prospetto informativo (equivalente a richiesta di avviamento numerico)”, non avendo, pertanto, coperto la quota di riserva di cui all'art. 3; - per tale ragione, il è stato Parte_2
diffidato (cfr. punto 2 – sezione I/A della diffida) ad adempiere alle suddette previsioni, con la possibilità di pagare la sanzione nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, quantificata in € 4.644,25 (ex art. 13 cit.)
4 oppure, in caso di inottemperanza alla diffida, al pagamento della sanzione quantificata in € 5.525,00
ex art. 16 L. n. 689/81.
Ebbene, gli opponenti hanno dedotto che: - fin dal 1991, il ha proceduto Parte_2
all'assunzione come centralinista non vedente di ai sensi della L. n. 113/1985 in Persona_1
materia di collocamento al lavoro e rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti non vedenti;
- la Provincia, prima, e la Direzione
Territoriale del Lavoro, poi, hanno ritenuto che tale assunzione, in quanto eseguita in applicazione della citata L. 113/1985, non fosse computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi in capo ai datori di lavoro di cui agli art. 3 e 9 L. 68/1999.
Orbene, l'art. 4 della legge n. 113/85 prevede che: “
1. I lavoratori occupati ai sensi della
presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale
del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.
2. Nel caso in cui si
renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o
privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al
verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente,
assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di
completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono
inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza”.
I centralisti non vedenti, quindi, vengono computati anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio.
Talché, solo nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, si trovi nella condizione di aver già assolto agli obblighi generali, deve comunque adempiere all'obbligo speciale di riserva a favore dei centralinisti non vedenti, anche in eccedenza rispetto alla quota ordinaria, salvo poi tenerne conto al verificarsi della prima scopertura.
5 Conseguentemente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia già in organico un lavoratore non vedente assunto ai sensi della L. n. 113/1985 e, in un momento successivo, maturando il requisito della soglia occupazionale minima prevista dal legislatore (ossia il superamento dei quindici dipendenti), si venga a configurare l'obbligo di assumere ai sensi della L. n. 482/1968 un lavoratore disabile, il datore di lavoro legittimamente può computare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla L. 68/1999, il lavoratore non vedente.
Peraltro, è la stessa L. n. 68/1999, all'art. 1, comma 1 lett. c), a indicare espressamente tra i soggetti destinatari del collocamento obbligatorio le persone non vedenti, facendo salva, al successivo comma 3, tutta la normativa speciale previgente per i centralinisti telefonici non vedenti tra cui,
appunto, la L. n. 113/1985.
Esiste, perciò, un esplicito coordinamento tra la legislazione generale e quella speciale;
sicché
è quest'ultima che deve applicarsi alla fattispecie de qua.
Pertanto, anche la sanzione irrogata al punto n. 2 del verbale unico - Sezione I/A è da dichiararsi illegittima.
Di conseguenza, essendo il ricorso in opposizione fondato, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
3 – Alla luce della peculiarità della vicenda sottesa alla presente controversia e delle questioni giuridiche affrontate, tenuto conto che gli odierni opponenti non hanno tempestivamente comunicato
Con all' l'avvenuto adempimento di quanto in diffida e il relativo pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ragion per cui si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
6 - accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
21388-bis emessa dal Controparte_7
il 3.12.2015;
[...]
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
GI NT
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. GI NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2016 vertente
tra
in qualità di Presidente del Parte_1 Parte_2
dal 10.8.2001 al 30.6.2007, ed Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Renato Moccia
[...]
OPPONENTI
e
Controparte_1
, in persona del p.t, rappresentato e difeso dal Direttore
[...] CP_2
p.t. dott. Michele Campanelli e dal funzionario delegato Avv. Nicola Paparella
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso depositato in data 7.1.2016 gli opponenti in epigrafe hanno agito in giudizio nei confronti del Controparte_3
(oggi - al fine di ottenere, in via cautelare, la
[...] Controparte_4
1 sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione n.
21388-bis del 3.12.2015, notificata il 9.12.2015, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 22.675,64 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
A seguito della riassegnazione della causa (precedentemente incardinata dinanzi alla Sezione
Lavoro dell'intestato Tribunale) alla Terza Sezione Civile, in data 23/25.3.2016 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 10.11.2016 si è costituito in giudizio l' (d'ora Controparte_4
Con innanzi, per brevità, solo ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, va chiarito che: - in data 21.12.2010 i funzionari ispettivi della DTL,
congiuntamente ai funzionari effettuavano un accesso ispettivo presso il Consorzio ASI di CP_6
Bari; - in data 30.3.2011 è stato notificato al il verbale unico di accertamento n. 133/072 Parte_2
del 14.3.2011; - all'odierno opponente sono state contestate le seguenti violazioni di legge: a) art. 9
comma 6 L. 68/99, in quanto non ha provveduto ad inviare, al competente ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il prospetto informativo relativo al periodo dal 14.3.2006 al 30.6.2007, contenente:
il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art.1 (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 15 comma 1 L. 68/99); b) art. 9 commi 1 e 3
L. 68/99, relativamente al periodo dal 28.3.2006 al 30.6.2007, in quanto, tenuto contro dell'organico tra i 15 e i 35 dipendenti, non ha provveduto, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo,
ad assumere unità disabili, presentando, agli uffici competenti, la relativa richiesta di assunzione nominativa, ovvero ad inviare il prospetto informativo (equivalente a richiesta di avviamento numerico), non coprendo, pertanto, la quota di riserva di cui all'art. 3 (la sanzione amministrativa è
2 prevista dall'art. 15 comma 4 L. 68/99); - nella sezione I/A della diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004,
allegata al verbale unico di accertamento, sono state contestate le anzidette violazioni;
- in caso di ottemperanza alla diffida nei termini di cui all'art. 13 d.lgs. n. 124/2004, il trasgressore è stato ammesso a pagare la sanzione nella misura ridotta, di € 3.607,22, con riguardo alla violazione di cui all'art. 9, comma 6, cit., e di € 4.644,25, con riguardo alla violazione di cui all'art. 15, comma 4, cit.
Ebbene, in data 13.4.2011 il , in ottemperanza a quanto previsto dalla diffida - Parte_2
Sezione I/A, inviava alla Provincia di Bari Servizio Collocamento Obbligatorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale unico di accertamento n. 133/072, il prospetto informativo ai sensi della L. 68/1999, relativamente all'organico degli anni 2006, 2007, 2008.
Inoltre, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica, in particolare il 13.5.2011, veniva pagato l'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa relativa alla violazione di cui al punto 1
della succitata diffida, nella misura ridotta di € 3.607,22, come si evince dalla disposizione del
Direttore del Consorzio ASI n. 94 del 5.5.2011 e dalla ricevuta bancaria del bonifico in favore del
Fondo Regionale per Disabili.
Ebbene, nonostante il trasgressore avesse ottemperato alla diffida e provveduto al pagamento delle somme a titolo di sanzione nei termini di legge, l'opposta ha emesso l'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata a mezzo della quale è stato ingiunto, al punto A (corrispondente alla violazione prevista dal punto 1. Sezione I/A), di pagare € 4.781,43 e al punto B (corrispondente alla violazione prevista dal punto 2. Sezione I/A), di pagare € 17.894,21.
Con Invero, l' -nella memoria di costituzione nell'ambito del presente giudizio- ha dedotto (i)
di non aver mai avuto “notizia del pagamento su diffida della sanzione al minimo edittale ex art. 13
del D.lgs. 124/04”, motivo per cui ha proceduto a emettere le ordinanze – ingiunzioni opposte e (ii)
che, ad ogni modo, “il avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuta regolarizzazione del Parte_2
pagamento a questa Direzione entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica del Verbale avvenuta
il 30.03.2011 e ciò non è accaduto”.
3 Orbene, come già evidenziato e come dato atto dalla stessa Amministrazione nel verbale unico di accertamento e contestazione “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale
obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella
misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita
in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il
pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente
alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
Occorre rilevare che l'adempimento alla diffida costituisce l'elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, con la conseguenza che il mancato ovvero parziale adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti preclude l'accesso al beneficio, riprendendo vigore le sanzioni previste nei confronti dell'autore degli illeciti accertati.
D'altro canto, è lo stesso legislatore a prevedere, come causa di estinzione del procedimento sanzionatorio, l'adempimento alla diffida e il pagamento della somma in misura minima.
Ne consegue, essendo stato dimostrato l'adempimento alle prescrizioni oggetto di diffida,
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata con riferimento alla contestazione di cui al punto
A).
Con riguardo alla contestazione di cui al punto B) dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
Con riguardante la mancata copertura dell'obbligo di cui all'art. 3 L. 68/99, va precisato che: - l'
contestava agli opponenti di non aver “provveduto, tenuto conto dell'organico tra i quindici e i
trentacinque dipendenti, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, ad assumere
unità disabili, presentando, agli uffici competenti, la relativa richiesta di assunzione nominativa,
ovvero ad inviare il prospetto informativo (equivalente a richiesta di avviamento numerico)”, non avendo, pertanto, coperto la quota di riserva di cui all'art. 3; - per tale ragione, il è stato Parte_2
diffidato (cfr. punto 2 – sezione I/A della diffida) ad adempiere alle suddette previsioni, con la possibilità di pagare la sanzione nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, quantificata in € 4.644,25 (ex art. 13 cit.)
4 oppure, in caso di inottemperanza alla diffida, al pagamento della sanzione quantificata in € 5.525,00
ex art. 16 L. n. 689/81.
Ebbene, gli opponenti hanno dedotto che: - fin dal 1991, il ha proceduto Parte_2
all'assunzione come centralinista non vedente di ai sensi della L. n. 113/1985 in Persona_1
materia di collocamento al lavoro e rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti non vedenti;
- la Provincia, prima, e la Direzione
Territoriale del Lavoro, poi, hanno ritenuto che tale assunzione, in quanto eseguita in applicazione della citata L. 113/1985, non fosse computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi in capo ai datori di lavoro di cui agli art. 3 e 9 L. 68/1999.
Orbene, l'art. 4 della legge n. 113/85 prevede che: “
1. I lavoratori occupati ai sensi della
presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale
del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.
2. Nel caso in cui si
renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o
privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al
verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente,
assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di
completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono
inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza”.
I centralisti non vedenti, quindi, vengono computati anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio.
Talché, solo nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, si trovi nella condizione di aver già assolto agli obblighi generali, deve comunque adempiere all'obbligo speciale di riserva a favore dei centralinisti non vedenti, anche in eccedenza rispetto alla quota ordinaria, salvo poi tenerne conto al verificarsi della prima scopertura.
5 Conseguentemente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia già in organico un lavoratore non vedente assunto ai sensi della L. n. 113/1985 e, in un momento successivo, maturando il requisito della soglia occupazionale minima prevista dal legislatore (ossia il superamento dei quindici dipendenti), si venga a configurare l'obbligo di assumere ai sensi della L. n. 482/1968 un lavoratore disabile, il datore di lavoro legittimamente può computare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla L. 68/1999, il lavoratore non vedente.
Peraltro, è la stessa L. n. 68/1999, all'art. 1, comma 1 lett. c), a indicare espressamente tra i soggetti destinatari del collocamento obbligatorio le persone non vedenti, facendo salva, al successivo comma 3, tutta la normativa speciale previgente per i centralinisti telefonici non vedenti tra cui,
appunto, la L. n. 113/1985.
Esiste, perciò, un esplicito coordinamento tra la legislazione generale e quella speciale;
sicché
è quest'ultima che deve applicarsi alla fattispecie de qua.
Pertanto, anche la sanzione irrogata al punto n. 2 del verbale unico - Sezione I/A è da dichiararsi illegittima.
Di conseguenza, essendo il ricorso in opposizione fondato, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
3 – Alla luce della peculiarità della vicenda sottesa alla presente controversia e delle questioni giuridiche affrontate, tenuto conto che gli odierni opponenti non hanno tempestivamente comunicato
Con all' l'avvenuto adempimento di quanto in diffida e il relativo pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ragion per cui si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
6 - accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
21388-bis emessa dal Controparte_7
il 3.12.2015;
[...]
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025
Il Giudice
GI NT
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