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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
N. 1344/2022 V.G. rg.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale ed in persona dei magistrati
dott. Francesco Abete Presidente
dott. Valentina Vitulano Giudice relatore
dott. Amleto Pisapia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento iscritto al n. 1344/2022 V.G. (Fall.), instaurato su ricorso, per l'ottenimento dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l. fall. proposto da nato il [...] a [...] e residente in [...](Rm), Parte_1
alla P.zza Morosini n.12 (C.F. ,rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dagli Avv. ti Anna Mugnano e Mauro Matteo Muto, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 142-143 l. fall. nonché degli artt. 278, 279 e 280 C.C.I.I.,
[...]
premettendo: - che in qualità di socio accomandatario della Anco S.a.s. di Parte_1 [...]
, era stato dichiarato fallito con sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 6- Parte_1
7/05/1997, n. 43; - di aver collaborato, fin dall'apertura della procedura, con la curatela depositando la documentazione sociale e contabile della società, cooperando tanto nell'accertamento del passivo,
quanto nel recupero di attivo disponibile, senza mai ostacolare lo svolgimento della procedura,
cercando di essere utile alle finalità della curatela, nell'interesse del ceto creditorio;
- che la procedura fallimentare rubricata al n.43/1997 aveva avuto una considerevole durata, poiché caratterizzata da un lungo e complesso contenzioso giudiziario, finalizzato al recupero dei crediti risultanti dalla contabilità che, per ragioni non dipendenti dal debitore, non aveva avuto gli esiti sperati;
- di non aver riportato condanne penali derivanti da procedimenti penali connessi o collegati all'intervenuta dichiarazione di fallimento, - avendo oggettive difficoltà nel rinvenimento della relativa documentazione a causa del tempo trascorso dalla loro definizione-, di aver richiesto l'apposito certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Roma che, tuttavia, non era stato ancora rilasciato, riservando di integrare la documentazione nel corso del giudizio;
- di aver ricevuto in data
08/04/2022, la comunicazione ex art. 116 L.F. dell'avvenuto deposito del rendiconto redatto dal curatore, da cui emergeva un attivo complessivamente realizzato pari ad euro 121.365,75, di cui euro
28.967,95 disponibili sul libretto intestato alla procedura;
- detto rendiconto, in assenza di osservazioni, era stato approvato in data 19/04/2022 (All.7) e la procedura fallimentare non era ancora stata chiusa;
-il passivo complessivamente accertato (sia in via tempestiva che in via tardiva ex art. 101 L.F.) era pari ad euro 536.814,92, a fronte dell'attivo realizzato di euro 121.365,75 (pari al
22,60%); - con l'attivo recuperato, avevano trovato integrale soddisfazione le spese di procedura e tutti i crediti prededucibili sorti in costanza della procedura medesima, con pagamento benché
parziale in favore del ceto creditorio;
ha quindi chiesto accordargli il beneficio della l'esdebitazione
affermandone la ricorrenza dei presupposti di legge.
Alla udienza del 23.5.2023 compariva il curatore che nulla osservava in ordine alla domanda proposta del ricorrente, precisando che l'incidenza tra attivo e passivo era pari al 22.40% e non al
22.60% come indicato in ricorso, il giudizio veniva quindi rinviato non risultano perfezionata la notifica per uno dei creditori.
Con decreto del 29.3.2023, il Collegio sulla premessa che il “presupposto sia pur implicito della esdebitazione, ricavabile dal coordinamento dell'art. 142 L.F. con l'art. 143 L.F. la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 3 L.F. o per concordato fallimentare. Prima di tale momento e del riparto finale (che nel caso in esame non risulta depositato) non può esservi, per definizione, alcuna soddisfazione dei creditori, con conseguente divieto della esdebitazione ai sensi dell'art. 142 L.F” disponeva l'acquisizione, dalla procedura fallimentare, del piano di riparto finale, onerando, il curatore a predisporre una relazione ad hoc indicante quanti e quali creditori sono stati soddisfatti, con relativo grado e la percentuale di soddisfazione nonché la sussistenza o meno dei presupposti di cui ai n. da 1 a 5 dell'art. 142 L.F.
Alla udienza del 26.10.23 il ricorrente depositava documentazione integrativa e non essendo visibile la relazione del curatore, il giudizio veniva rinviato.
All'esito della acquisizione documentale con ordinanza del 18.1.2024 il giudice relatore rilevava che dalla relazione e dai documenti emergeva che gli unici creditori soddisfatti erano quelli in prededuzione, non risultando alcuna soddisfazione neppure in percentuale di creditori concorsuali giusto il disposto dal comma 2 dell'art. 142 L.F., su tale aspetto il ricorrente chiedeva termine per il deposito di note.
Alla udienza cartolare del 23.4.2024 il cui verbale è stato redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 127 ter c.p.c. entro i successivi 30 gg, il giudizio è stato rimesso alla decisione del Collegio.
Giova premettere che attraverso l'istituto della esdebitazione, il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che all'esito della procedura concorsuale, a causa dell'incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui.
In particolare, ricorrendo le condizioni di cui alle agli art. 142 e 143 L.F. il Tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, sentito il curatore del fallimento ed il comitato dei creditori, è chiamato a dichiarare inesigibili, nei confronti del debitore già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti (cfr. art. 143 l.
fall).
Occorre precisare, quanto al il requisito oggettivo di cui all'art. 142 L.F., che come ancora recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 30.5.2024, n. 15155), “ la circostanza ostativa al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142, comma 2, l.fall. - la quale ricorre "qualora non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali" - pur essendo rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. U, 24214/2011), deve però essere valutata secondo
un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale, a sua volta in linea
con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva
Restructuring and Insolvency)” precisando che, “secondo la giurisprudenza unionale, l'obbligo
generale dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno in modo conforme ad una direttiva -
cd. "obbligo di interpretazione coerente", derivazione del principio di leale cooperazione (art. 4, par.
3, T.U.E.) - riguarda tutte le disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla
direttiva interessata, pur non essendo applicabile ad una situazione in cui i fatti si sono verificati
dopo la data di entrata in vigore della direttiva medesima - nel caso di specie, "direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa al quadri per la
ristrutturazione preventiva, la remissione dei debiti e le confische, e misure da adottare per
aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e remissione dei debiti, e che
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)" entrata in
vigore il 17 luglio 2019 - ma prima della scadenza del termine per il suo recepimento nel diritto
nazionale (nel caso in esame il 17 luglio 2021, poi prorogato al 17 luglio 2022). Si vedano, in tal
senso, Corte giust., sent. 23 aprile 2009, e a.; 4 luglio 2006, e a.; 11 aprile 2024, Per_1 Per_2
e a., proprio in tema di esdebitazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva citata).E' allora Per_3
Co appena il caso di ricordare che, tra l'altro, l'art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 impone agli
di assicurare all'imprenditore - persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti
all'integrale discharge of debts, precisando che, qualora gli Stati membri condizionino
l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è per l'art. 142 l.fall.), è necessario che la
misura di tale pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del
debitore, e che nel fissarla si tenga conto "dell'equo interesse dei creditori"; inoltre il successivo art. 23, che riserva una larga autonomia agli Stati membri, indica esemplificativamente, tra le varie
ipotesi che possono giustificare la negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui "non è
coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (assimilabile all'ipotesi di insufficienza
dell'attivo a coprire i costi prededucibili). In ogni caso, il formante giurisprudenziale nazionale di
legittimità è da tempo stabilmente indirizzato a far sì che, in presenza degli ulteriori presupposti, il
beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente
insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15703/2023,
15359/2023, 15246/2022, 15586/2018, 7550/2018, 11307/2017; cfr. Cass. Sez. U, 24214/2011).”.
La più recente giurisprudenza di merito in ossequio ai principi fissati dalla direttiva Insovency e tenuto conto che la disciplina, introdotta con il Codice della Crisi, non contempla più tra requisiti dell'esdebitazione quello c.d. oggettivo previsto invece dall'art. 142, comma 2, I, fall., al fine di garantire la parità di trattamento tra i debitori che siano stati sottoposti a procedure concorsuali prima dell'entrata in vigore del CCII e quelli che lo sarebbero stati dopo quel momento, ha ritenuto che "… il requisite oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi
tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi
falliti e nuovi soggetti sottoposti alia liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi
ultimi a chiedere la liberazione dei debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Ne deriva
che se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro
oggettivo esso dovrebbe svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore"
Corte d'Appello di Bologna del 18/2/2022.
A seguito della entrata in vigore il CCII, alcuni Tribunali hanno ritenuto applicabile la disciplina dell'esdebitazione prevista nel CCII anche a ricorsi relativi a procedure fallimentari chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sulla base di una motivazione che fa leva, da un lato,
sull'assenza di una regolazione del diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione e, dall'altro, sulle caratteristiche dell'istitutodell'esdebitazione (cfr. Trib. Verona, 2/12/2022, richiamata successivamente da Trib. Mantova 9/2/2023).
Ancora il Tribunale di Torino ha condivisibilmente sostenuto che l'art. 390 ccii, rubricato "Disciplina
transitoria” pur stabilendo l'ultrattività della Legge Fallimentare e della L. n. 3 del 2012 (i) per i ricorsi, le proposte e le domande depositati prima del 15/7/2022 - data di entrata in vigore del CCII -
, (ii) per le procedure concorsuali pendenti a tale data e (iii) per le procedure concorsuali aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati anteriormente a tale data “..non contiene alcun riferimento espresso all'istituto dell'esdebitazione,né pare fare riferimento implicito a tale istituto, a meno che non si intenda qualificare l'esdebitazione come naturale propaggine di una procedura fallimentare chiusa antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCII o pendente a tale data. Un'operazione ermeneutica di questo tipo non appare tuttavia corretta, considerato che l'istituto dell'esdebitazione risulta dotato di una propria autonomia rispetto alla procedura concorsuale a cui accede: sul piano procedimentale, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale;
sul piano sostanziale, l'esdebitazione "ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa" (Trib. Verona, cit.). A queste premesse consegue che "l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCII può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale", i quali "devono essere accertati sulla base della legge vigente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 preleggi c. c., e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entratain vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF" (Trib. Verona, bit).
Tribunale Torino, Sez. VI, Decr., 17/03/2023
Ritiene il Collegio di aderire a quest'ultimo orientamento, in linea con un'interpretazione il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale e con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023, recepita dal Codice della Crisi che non contempla più, come innanzi detto,
alcuna limitazione al beneficio della esdebitazione sotto il profilo oggettivo.
Tale interpretazione trova conferma anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd.
direttiva Insolvency), che, come ricordato dalla S.C., indica esemplificativamente, tra le varie ipotesi che possono giustificare la negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui "non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (assimilabile all'ipotesi di insufficienza dell'attivo a coprire i costi prededucibili), il che non è nel caso in esame in cui, a fronte di un attivo complessivamente pari ad euro 121.365,75 – come risulta dal rendiconto di gestione prodotto dal curatore – sono state pagate le spese di procedura ed i crediti prededucibili taluni integralmente ed altri nella percentuale del 2.40% come precisato dall'ex curatore e documentato dal piano di riparto finale in atti.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti soggettivi richiesti dalla legge per l'accoglimento del ricorso. Invero:
a) il procedimento è stato correttamente instaurato, avendo il ricorrente notificato il ricorso ed il decreto ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2008;
b) il ricorso è tempestivo ed ammissibile essendo stato depositato ancor prima del decreto di chiusura del fallimento;
c) ricorrono le condizioni di cui all'art. 142 comma 1 l. fall., in parte riprodotto nell'art. 280
ccii risultando dagli atti, ed in particolare dalla relazione del(l'ex) Curatore, dott.ssa Persona_4
depositata il 27.12.2023: 1) che il ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo Parte_1
tutte le informazioni necessarie ed utili all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, e non ha tenuto comportamenti diretti a ritardare lo svolgimento della procedura;
2) che non risultano violazioni in ordine alle disposizioni di cui all'art. 48 l. fall.; 3) che non ha beneficiato di altra esdebitazione;
4) che non risultano atti di distrazione dell'attivo o di esposizione di passività inesistenti, né altri atti significativi ai sensi del n. 5 dell'art. 142 l. fall. come risulta altresì dalle sentenza di assoluzione in atti;
5) che non risulta condannato per bancarotta fraudolenta o per gli altri delitti indicati dal n. 6 dell'art. 142, né è in corso, a suo carico, il procedimento penale per tali reati (cfr. certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti allegati agli atti il 15.1.2024); 6) che il fallimento risulta chiuso ai sensi dell'art. 118
n., 3 L.F. con la ripartizione finale dell'attivo realizzato, e le spese di procedura sono state integralmente pagate ed i crediti prededucibili soddisfatti taluni integralmente, altri pro quota ed avverso il decreto di chiusura non risulta proposto reclamo, come da certificato in atti;
d) i creditori destinatari della notifica del ricorso non hanno ritenuto di costituirsi nel presente procedimento né di promuovere alcuna opposizione, mentre la dott.ssa (nella qualità Persona_4
di ex curatore della procedura) ha sostanzialmente espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.
Pertanto, fermo restando che l'esdebitazione non può riguardare gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa,
nonché i debiti per il risarcimento del danno aquiliano nonché le sanzioni penali ed amministrative pecuniarie non accessorie ai debiti estinti (cfr. art. 142, terzo comma, l. fall e art. 278 comma 7 ccii),
la stessa ha per oggetto i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente precisandosi, altresì, che, ai sensi dell'art. 144 l. fall., e 278 ccii l'emanando decreto produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione, sia pure, per questi ultimi, per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Le spese processuali, infine, vanno dichiarate irripetibili in assenza di un reale contraddittorio con i contro interessati.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, per l'ottenimento dell'esdebitazione, proposto da nato il [...] a [...] e residente in [...], alla P.zza Parte_1
Morosini n.12 (C.F. ,, gia' dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale C.F._1
del a 6-7/05/1997 quale socio accomandatario della Anco S.a.s. di , dichiara Parte_1
inesigibili nei confronti del ricorrente i debiti sorti prima dell'apertura del fallimento nella misura in cui essi non sono stati soddisfatti dalla procedura.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28 Maggio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. Valentina Vitulano) (dott. Francesco Abete)
III SEZIONE CIVILE
N. 1344/2022 V.G. rg.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale ed in persona dei magistrati
dott. Francesco Abete Presidente
dott. Valentina Vitulano Giudice relatore
dott. Amleto Pisapia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento iscritto al n. 1344/2022 V.G. (Fall.), instaurato su ricorso, per l'ottenimento dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 l. fall. proposto da nato il [...] a [...] e residente in [...](Rm), Parte_1
alla P.zza Morosini n.12 (C.F. ,rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dagli Avv. ti Anna Mugnano e Mauro Matteo Muto, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla via dei Fiorentini n. 61.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 142-143 l. fall. nonché degli artt. 278, 279 e 280 C.C.I.I.,
[...]
premettendo: - che in qualità di socio accomandatario della Anco S.a.s. di Parte_1 [...]
, era stato dichiarato fallito con sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 6- Parte_1
7/05/1997, n. 43; - di aver collaborato, fin dall'apertura della procedura, con la curatela depositando la documentazione sociale e contabile della società, cooperando tanto nell'accertamento del passivo,
quanto nel recupero di attivo disponibile, senza mai ostacolare lo svolgimento della procedura,
cercando di essere utile alle finalità della curatela, nell'interesse del ceto creditorio;
- che la procedura fallimentare rubricata al n.43/1997 aveva avuto una considerevole durata, poiché caratterizzata da un lungo e complesso contenzioso giudiziario, finalizzato al recupero dei crediti risultanti dalla contabilità che, per ragioni non dipendenti dal debitore, non aveva avuto gli esiti sperati;
- di non aver riportato condanne penali derivanti da procedimenti penali connessi o collegati all'intervenuta dichiarazione di fallimento, - avendo oggettive difficoltà nel rinvenimento della relativa documentazione a causa del tempo trascorso dalla loro definizione-, di aver richiesto l'apposito certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Roma che, tuttavia, non era stato ancora rilasciato, riservando di integrare la documentazione nel corso del giudizio;
- di aver ricevuto in data
08/04/2022, la comunicazione ex art. 116 L.F. dell'avvenuto deposito del rendiconto redatto dal curatore, da cui emergeva un attivo complessivamente realizzato pari ad euro 121.365,75, di cui euro
28.967,95 disponibili sul libretto intestato alla procedura;
- detto rendiconto, in assenza di osservazioni, era stato approvato in data 19/04/2022 (All.7) e la procedura fallimentare non era ancora stata chiusa;
-il passivo complessivamente accertato (sia in via tempestiva che in via tardiva ex art. 101 L.F.) era pari ad euro 536.814,92, a fronte dell'attivo realizzato di euro 121.365,75 (pari al
22,60%); - con l'attivo recuperato, avevano trovato integrale soddisfazione le spese di procedura e tutti i crediti prededucibili sorti in costanza della procedura medesima, con pagamento benché
parziale in favore del ceto creditorio;
ha quindi chiesto accordargli il beneficio della l'esdebitazione
affermandone la ricorrenza dei presupposti di legge.
Alla udienza del 23.5.2023 compariva il curatore che nulla osservava in ordine alla domanda proposta del ricorrente, precisando che l'incidenza tra attivo e passivo era pari al 22.40% e non al
22.60% come indicato in ricorso, il giudizio veniva quindi rinviato non risultano perfezionata la notifica per uno dei creditori.
Con decreto del 29.3.2023, il Collegio sulla premessa che il “presupposto sia pur implicito della esdebitazione, ricavabile dal coordinamento dell'art. 142 L.F. con l'art. 143 L.F. la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 3 L.F. o per concordato fallimentare. Prima di tale momento e del riparto finale (che nel caso in esame non risulta depositato) non può esservi, per definizione, alcuna soddisfazione dei creditori, con conseguente divieto della esdebitazione ai sensi dell'art. 142 L.F” disponeva l'acquisizione, dalla procedura fallimentare, del piano di riparto finale, onerando, il curatore a predisporre una relazione ad hoc indicante quanti e quali creditori sono stati soddisfatti, con relativo grado e la percentuale di soddisfazione nonché la sussistenza o meno dei presupposti di cui ai n. da 1 a 5 dell'art. 142 L.F.
Alla udienza del 26.10.23 il ricorrente depositava documentazione integrativa e non essendo visibile la relazione del curatore, il giudizio veniva rinviato.
All'esito della acquisizione documentale con ordinanza del 18.1.2024 il giudice relatore rilevava che dalla relazione e dai documenti emergeva che gli unici creditori soddisfatti erano quelli in prededuzione, non risultando alcuna soddisfazione neppure in percentuale di creditori concorsuali giusto il disposto dal comma 2 dell'art. 142 L.F., su tale aspetto il ricorrente chiedeva termine per il deposito di note.
Alla udienza cartolare del 23.4.2024 il cui verbale è stato redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 127 ter c.p.c. entro i successivi 30 gg, il giudizio è stato rimesso alla decisione del Collegio.
Giova premettere che attraverso l'istituto della esdebitazione, il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che all'esito della procedura concorsuale, a causa dell'incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui.
In particolare, ricorrendo le condizioni di cui alle agli art. 142 e 143 L.F. il Tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, sentito il curatore del fallimento ed il comitato dei creditori, è chiamato a dichiarare inesigibili, nei confronti del debitore già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti (cfr. art. 143 l.
fall).
Occorre precisare, quanto al il requisito oggettivo di cui all'art. 142 L.F., che come ancora recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 30.5.2024, n. 15155), “ la circostanza ostativa al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142, comma 2, l.fall. - la quale ricorre "qualora non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali" - pur essendo rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. U, 24214/2011), deve però essere valutata secondo
un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale, a sua volta in linea
con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva
Restructuring and Insolvency)” precisando che, “secondo la giurisprudenza unionale, l'obbligo
generale dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno in modo conforme ad una direttiva -
cd. "obbligo di interpretazione coerente", derivazione del principio di leale cooperazione (art. 4, par.
3, T.U.E.) - riguarda tutte le disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla
direttiva interessata, pur non essendo applicabile ad una situazione in cui i fatti si sono verificati
dopo la data di entrata in vigore della direttiva medesima - nel caso di specie, "direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa al quadri per la
ristrutturazione preventiva, la remissione dei debiti e le confische, e misure da adottare per
aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e remissione dei debiti, e che
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)" entrata in
vigore il 17 luglio 2019 - ma prima della scadenza del termine per il suo recepimento nel diritto
nazionale (nel caso in esame il 17 luglio 2021, poi prorogato al 17 luglio 2022). Si vedano, in tal
senso, Corte giust., sent. 23 aprile 2009, e a.; 4 luglio 2006, e a.; 11 aprile 2024, Per_1 Per_2
e a., proprio in tema di esdebitazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva citata).E' allora Per_3
Co appena il caso di ricordare che, tra l'altro, l'art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 impone agli
di assicurare all'imprenditore - persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti
all'integrale discharge of debts, precisando che, qualora gli Stati membri condizionino
l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è per l'art. 142 l.fall.), è necessario che la
misura di tale pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del
debitore, e che nel fissarla si tenga conto "dell'equo interesse dei creditori"; inoltre il successivo art. 23, che riserva una larga autonomia agli Stati membri, indica esemplificativamente, tra le varie
ipotesi che possono giustificare la negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui "non è
coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (assimilabile all'ipotesi di insufficienza
dell'attivo a coprire i costi prededucibili). In ogni caso, il formante giurisprudenziale nazionale di
legittimità è da tempo stabilmente indirizzato a far sì che, in presenza degli ulteriori presupposti, il
beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente
insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15703/2023,
15359/2023, 15246/2022, 15586/2018, 7550/2018, 11307/2017; cfr. Cass. Sez. U, 24214/2011).”.
La più recente giurisprudenza di merito in ossequio ai principi fissati dalla direttiva Insovency e tenuto conto che la disciplina, introdotta con il Codice della Crisi, non contempla più tra requisiti dell'esdebitazione quello c.d. oggettivo previsto invece dall'art. 142, comma 2, I, fall., al fine di garantire la parità di trattamento tra i debitori che siano stati sottoposti a procedure concorsuali prima dell'entrata in vigore del CCII e quelli che lo sarebbero stati dopo quel momento, ha ritenuto che "… il requisite oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi
tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi
falliti e nuovi soggetti sottoposti alia liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi
ultimi a chiedere la liberazione dei debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Ne deriva
che se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro
oggettivo esso dovrebbe svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore"
Corte d'Appello di Bologna del 18/2/2022.
A seguito della entrata in vigore il CCII, alcuni Tribunali hanno ritenuto applicabile la disciplina dell'esdebitazione prevista nel CCII anche a ricorsi relativi a procedure fallimentari chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sulla base di una motivazione che fa leva, da un lato,
sull'assenza di una regolazione del diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione e, dall'altro, sulle caratteristiche dell'istitutodell'esdebitazione (cfr. Trib. Verona, 2/12/2022, richiamata successivamente da Trib. Mantova 9/2/2023).
Ancora il Tribunale di Torino ha condivisibilmente sostenuto che l'art. 390 ccii, rubricato "Disciplina
transitoria” pur stabilendo l'ultrattività della Legge Fallimentare e della L. n. 3 del 2012 (i) per i ricorsi, le proposte e le domande depositati prima del 15/7/2022 - data di entrata in vigore del CCII -
, (ii) per le procedure concorsuali pendenti a tale data e (iii) per le procedure concorsuali aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati anteriormente a tale data “..non contiene alcun riferimento espresso all'istituto dell'esdebitazione,né pare fare riferimento implicito a tale istituto, a meno che non si intenda qualificare l'esdebitazione come naturale propaggine di una procedura fallimentare chiusa antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCII o pendente a tale data. Un'operazione ermeneutica di questo tipo non appare tuttavia corretta, considerato che l'istituto dell'esdebitazione risulta dotato di una propria autonomia rispetto alla procedura concorsuale a cui accede: sul piano procedimentale, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale;
sul piano sostanziale, l'esdebitazione "ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa" (Trib. Verona, cit.). A queste premesse consegue che "l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCII può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale", i quali "devono essere accertati sulla base della legge vigente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 preleggi c. c., e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entratain vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF" (Trib. Verona, bit).
Tribunale Torino, Sez. VI, Decr., 17/03/2023
Ritiene il Collegio di aderire a quest'ultimo orientamento, in linea con un'interpretazione il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale e con il favor per il discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023, recepita dal Codice della Crisi che non contempla più, come innanzi detto,
alcuna limitazione al beneficio della esdebitazione sotto il profilo oggettivo.
Tale interpretazione trova conferma anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd.
direttiva Insolvency), che, come ricordato dalla S.C., indica esemplificativamente, tra le varie ipotesi che possono giustificare la negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui "non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (assimilabile all'ipotesi di insufficienza dell'attivo a coprire i costi prededucibili), il che non è nel caso in esame in cui, a fronte di un attivo complessivamente pari ad euro 121.365,75 – come risulta dal rendiconto di gestione prodotto dal curatore – sono state pagate le spese di procedura ed i crediti prededucibili taluni integralmente ed altri nella percentuale del 2.40% come precisato dall'ex curatore e documentato dal piano di riparto finale in atti.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti soggettivi richiesti dalla legge per l'accoglimento del ricorso. Invero:
a) il procedimento è stato correttamente instaurato, avendo il ricorrente notificato il ricorso ed il decreto ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2008;
b) il ricorso è tempestivo ed ammissibile essendo stato depositato ancor prima del decreto di chiusura del fallimento;
c) ricorrono le condizioni di cui all'art. 142 comma 1 l. fall., in parte riprodotto nell'art. 280
ccii risultando dagli atti, ed in particolare dalla relazione del(l'ex) Curatore, dott.ssa Persona_4
depositata il 27.12.2023: 1) che il ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo Parte_1
tutte le informazioni necessarie ed utili all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, e non ha tenuto comportamenti diretti a ritardare lo svolgimento della procedura;
2) che non risultano violazioni in ordine alle disposizioni di cui all'art. 48 l. fall.; 3) che non ha beneficiato di altra esdebitazione;
4) che non risultano atti di distrazione dell'attivo o di esposizione di passività inesistenti, né altri atti significativi ai sensi del n. 5 dell'art. 142 l. fall. come risulta altresì dalle sentenza di assoluzione in atti;
5) che non risulta condannato per bancarotta fraudolenta o per gli altri delitti indicati dal n. 6 dell'art. 142, né è in corso, a suo carico, il procedimento penale per tali reati (cfr. certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti allegati agli atti il 15.1.2024); 6) che il fallimento risulta chiuso ai sensi dell'art. 118
n., 3 L.F. con la ripartizione finale dell'attivo realizzato, e le spese di procedura sono state integralmente pagate ed i crediti prededucibili soddisfatti taluni integralmente, altri pro quota ed avverso il decreto di chiusura non risulta proposto reclamo, come da certificato in atti;
d) i creditori destinatari della notifica del ricorso non hanno ritenuto di costituirsi nel presente procedimento né di promuovere alcuna opposizione, mentre la dott.ssa (nella qualità Persona_4
di ex curatore della procedura) ha sostanzialmente espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.
Pertanto, fermo restando che l'esdebitazione non può riguardare gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa,
nonché i debiti per il risarcimento del danno aquiliano nonché le sanzioni penali ed amministrative pecuniarie non accessorie ai debiti estinti (cfr. art. 142, terzo comma, l. fall e art. 278 comma 7 ccii),
la stessa ha per oggetto i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente precisandosi, altresì, che, ai sensi dell'art. 144 l. fall., e 278 ccii l'emanando decreto produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione, sia pure, per questi ultimi, per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Le spese processuali, infine, vanno dichiarate irripetibili in assenza di un reale contraddittorio con i contro interessati.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, per l'ottenimento dell'esdebitazione, proposto da nato il [...] a [...] e residente in [...], alla P.zza Parte_1
Morosini n.12 (C.F. ,, gia' dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale C.F._1
del a 6-7/05/1997 quale socio accomandatario della Anco S.a.s. di , dichiara Parte_1
inesigibili nei confronti del ricorrente i debiti sorti prima dell'apertura del fallimento nella misura in cui essi non sono stati soddisfatti dalla procedura.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28 Maggio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. Valentina Vitulano) (dott. Francesco Abete)